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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1389

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1389 della Commissione del 28 settembre 2020 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Olio lucano» (IGP)

Normativa europea32020R1389

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione "Olio lucano" come IGP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012. La registrazione segue la pubblicazione della domanda presentata dall’Italia e l’assenza di opposizioni entro i termini previsti. Il testo è essenziale e si limita a formalizzare l’iscrizione nel registro e a stabilire la sua applicabilità immediata nell’Unione, dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Registrazione della denominazione "Olio lucano" come indicazione geografica protetta (IGP) nel registro UE delle DOP/IGP.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica "Olio lucano" e al prodotto agricolo/alimentare classificato nella classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Produce effetti in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, essendo un regolamento direttamente applicabile. Non contiene esclusioni specifiche ulteriori.

Registrazione della denominazione "Olio lucano" (IGP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1389 della Commissione formalizza l’iscrizione della denominazione "Olio lucano" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. L’intervento si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e conclude positivamente la procedura di registrazione avviata dall’Italia.

Contesto procedurale

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione della denominazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione nei termini e secondo la procedura di cui all’articolo 51 del medesimo regolamento, la denominazione deve essere registrata.

Oggetto della registrazione

L’articolo 1 dispone che la denominazione "Olio lucano" è registrata come IGP. Il regolamento precisa inoltre la classificazione del prodotto, collocandolo nella classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, atto di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012.

Entrata in vigore ed efficacia

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come formula standard, il testo ribadisce che l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP "Olio lucano"

L’articolo 1 dispone la registrazione della denominazione "Olio lucano" come indicazione geografica protetta (IGP). La denominazione identifica un prodotto rientrante nella classe 1.5 "Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Dai considerando risulta che la domanda di registrazione presentata dall’Italia era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non era stata notificata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geograficheprodotti agricoli e alimentariqualità alimentareregistri UE delle denominazioni

Testo integrale

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