Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1369

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1369 della Commissione del 29 settembre 2020 che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

Normativa europea32020R1369

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 creando sottovoci statistiche TARIC più dettagliate per le maschere facciali di protezione. La misura risponde all’esigenza di agevolare i controlli doganali, migliorare il monitoraggio dei flussi commerciali e velocizzare la dichiarazione di prodotti molto richiesti durante la pandemia di COVID-19. L’atto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica la nomenclatura combinata/TARIC per creare sottovoci statistiche aggiuntive per le maschere facciali di protezione, al fine di agevolare i controlli doganali e il monitoraggio degli scambi durante la pandemia di COVID-19.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni e alla classificazione doganale nell’Unione europea delle merci rientranti nel codice NC 6307 90 98, in particolare delle maschere facciali di protezione di stoffe non tessute. Riguarda le autorità doganali degli Stati membri, gli operatori economici che importano tali prodotti e, più in generale, l’applicazione della TARIC e della nomenclatura combinata dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87. Non introduce esclusioni espresse, ma interviene solo sulla specifica sottovoce tariffaria indicata.

Modifica della nomenclatura tariffaria e statistica per le maschere facciali di protezione

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1369 della Commissione modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, che istituisce la nomenclatura combinata (NC) e la tariffa integrata dell’Unione europea (TARIC). L’intervento risponde al contesto della pandemia di COVID-19 e alla necessità di gestire in modo più efficiente le importazioni di maschere facciali di protezione, prodotti particolarmente richiesti e rilevanti per la catena di approvvigionamento e per i controlli doganali.

Contesto e finalità

La Commissione richiama la funzione della NC e della TARIC per le esigenze tariffarie, statistiche e di politica commerciale dell’Unione. In ragione dell’aumento della domanda di dispositivi medici, in particolare delle maschere facciali, si ritiene opportuno introdurre sottovoci statistiche più dettagliate, così da consentire una classificazione più rapida, una migliore armonizzazione dei controlli doganali e un monitoraggio più accurato dei flussi commerciali.

Modifiche alla nomenclatura combinata e alla TARIC

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 secondo quanto previsto dall’allegato al regolamento di esecuzione. La modifica incide sul codice NC 6307 90 98, relativo alla voce residuale "altri", e introduce nuove sottovoci TARIC nell’allegato 10 della parte terza dell’allegato I.

Le nuove sottovoci servono a distinguere, all’interno della categoria delle maschere facciali di protezione di stoffe non tessute, diverse tipologie in base al livello di filtrazione e allo standard tecnico applicabile:

  • 6307 90 98 11: maschere filtranti FFP2 e FFP3 secondo EN149 e altre maschere filtranti almeno il 94% di particelle da 0,3 micron;
  • 6307 90 98 13: maschere filtranti FFP1 secondo EN149 e altre maschere filtranti almeno l’80% di particelle da 0,3 micron;
  • 6307 90 98 15: maschere facciali ad uso medico secondo EN14683 e altre maschere facciali filtranti almeno il 95% di particelle da 3,0 micron;
  • 6307 90 98 17: altri;
  • 6307 90 98 19: altri;
  • 6307 90 98 91: fabbricati a mano;
  • 6307 90 98 99: altri.

Impatto operativo per dogane e operatori

Secondo i considerando, la specifica identificazione di questi prodotti nella TARIC facilita l’azione delle autorità doganali degli Stati membri, riduce i tempi di dichiarazione e aiuta a evitare ritardi nella catena di approvvigionamento. La misura è anche strumentale all’attuazione della decisione (UE) 2020/491, relativa all’esenzione da dazi all’importazione e dall’IVA all’importazione per le merci necessarie a contrastare gli effetti della pandemia di COVID-19 nel 2020.

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, l’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Modifica della nomenclatura combinata e della TARIC

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica riguarda la parte seconda, sezione XI, capitolo 63, e la parte terza, allegato 10, con aggiornamento del codice NC 6307 90 98 e inserimento di nuove sottovoci statistiche TARIC per le maschere facciali di protezione.

Nuove sottovoci statistiche per maschere facciali di protezione

Nell’allegato 10 vengono create sottovoci distinte per maschere facciali di protezione di stoffe non tessute: 6307 90 98 11 per maschere filtranti FFP2 e FFP3 secondo EN149 e altre maschere filtranti almeno il 94% di particelle da 0,3 micron; 6307 90 98 13 per maschere filtranti FFP1 secondo EN149 e altre maschere filtranti almeno l’80% di particelle da 0,3 micron; 6307 90 98 15 per maschere facciali ad uso medico secondo EN14683 e altre maschere facciali filtranti almeno il 95% di particelle da 3,0 micron; 6307 90 98 17 per altri prodotti; 6307 90 98 19 per altri; 6307 90 98 91 per fabbricati a mano; 6307 90 98 99 per altri.

Finalità di controllo e monitoraggio

I considerando chiariscono che la creazione delle sottovoci serve a semplificare e armonizzare i controlli doganali negli Stati membri, distinguere più rapidamente le maschere da altri prodotti della stessa sottovoce, ridurre l’impatto di eventuali ritardi nella catena di approvvigionamento e migliorare il monitoraggio dei flussi commerciali. La misura facilita anche l’attuazione della decisione (UE) 2020/491 relativa all’esenzione da dazi e IVA all’importazione per merci necessarie a contrastare la pandemia di COVID-19.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiedoganenomenclatura tariffariacommercio internazionalesanità pubblicastatistiche commerciali

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.