Regolamento (UE) 2020/1393
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1393 della Commissione del 29 settembre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Pebre bord de Mallorca»/«Pimentón de Mallorca» (DOP)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione registra come DOP il nome «Pebre bord de Mallorca»/«Pimentón de Mallorca» dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni. Il regolamento dà attuazione alla procedura prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per la registrazione delle denominazioni di origine protette. La denominazione riguarda un prodotto classificato nella classe 1.8, relativa alle spezie e ad altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato.
Iscrizione nel registro UE della denominazione di origine protetta «Pebre bord de Mallorca»/«Pimentón de Mallorca» per una spezia.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome «Pebre bord de Mallorca»/«Pimentón de Mallorca» come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Produce effetti per gli operatori del settore delle spezie e per le autorità degli Stati membri, in quanto rende la denominazione direttamente tutelata nel territorio dell’Unione. Non disciplina invece, nel testo fornito, requisiti produttivi dettagliati o un disciplinare di produzione.
Registrazione della DOP «Pebre bord de Mallorca»/«Pimentón de Mallorca»
Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1393 della Commissione dispone la registrazione nel registro dell’Unione del nome «Pebre bord de Mallorca»/«Pimentón de Mallorca» come denominazione di origine protetta. Il provvedimento è adottato nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari e completa la procedura di registrazione, in assenza di opposizioni.
Contesto procedurale
La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, la registrazione del nome è stata ritenuta dovuta.
Ambito materiale della registrazione
La denominazione registrata identifica un prodotto classificato nella classe 1.8 dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, vale a dire prodotti dell’allegato I del trattato tra cui le spezie. Il testo non contiene ulteriori specificazioni sul disciplinare di produzione, sulle caratteristiche del prodotto o sull’area geografica, limitandosi a disporre l’iscrizione del nome come DOP.
Entrata in vigore ed effetti
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con conseguente tutela uniforme della denominazione nel territorio dell’Unione.
Disposizioni principali
Registrazione della DOP
L’articolo 1 dispone l’iscrizione nel registro UE del nome «Pebre bord de Mallorca»/«Pimentón de Mallorca» come denominazione di origine protetta (DOP). Il nome è classificato come prodotto della classe 1.8, cioè "Altri prodotti elencati nell’allegato I del trattato (spezie ecc.)", secondo l’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Base procedurale e assenza di opposizioni
Nei considerando si richiama la pubblicazione della domanda di registrazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e si precisa che non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento. Da ciò deriva la registrazione del nome.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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