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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1394

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1394 della Commissione del 29 settembre 2020 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Varaždinski klipič» (IGP)

Normativa europea32020R1394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1394 della Commissione dispone la registrazione della denominazione "Varaždinski klipič" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, in qualità di IGP. La registrazione è stata disposta in quanto la domanda presentata dalla Croazia era stata pubblicata e non era stata notificata alcuna opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. Il regolamento precisa anche la classe merceologica del prodotto e stabilisce l’entrata in vigore ordinaria, con applicazione diretta in tutti gli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE dell’IGP "Varaždinski klipič" per un prodotto di panetteria/pasticceria croato.

Ambito di applicazione

Si applica alla denominazione geografica protetta "Varaždinski klipič", limitatamente al prodotto registrato come indicazione geografica protetta (IGP) e ricompreso nella classe 2.3 "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. L’effetto è uniforme in tutti gli Stati membri dell’Unione europea, con applicazione diretta dalla data di entrata in vigore. Non sono previste esclusioni ulteriori nel testo.

Iscrizione nel registro dell’IGP "Varaždinski klipič"

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1394 dà attuazione alla procedura di registrazione prevista dal regolamento (UE) n. 1151/2012 per i regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Esso dispone l’iscrizione nel registro UE della denominazione "Varaždinski klipič" come indicazione geografica protetta, a seguito della pubblicazione della domanda e dell’assenza di opposizioni.

Presupposti procedurali della registrazione

La Commissione richiama, nei considerando, che la domanda di registrazione presentata dalla Croazia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro il termine previsto dall’articolo 51 del medesimo regolamento, sussistono i presupposti per procedere alla registrazione del nome.

Oggetto della protezione e classificazione del prodotto

L’articolo 1 registra il nome "Varaždinski klipič" quale IGP. Il regolamento specifica che la denominazione si riferisce a un prodotto rientrante nella classe 2.3 "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria" dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamando così la classificazione tecnica rilevante ai fini del regime di qualità.

Entrata in vigore e applicazione negli Stati membri

L’articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre la sua natura obbligatoria in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno degli Stati membri, con effetto uniforme nell’ordinamento dell’Unione.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP

L’articolo 1 registra il nome "Varaždinski klipič" come indicazione geografica protetta (IGP). Il nome identifica un prodotto della classe 2.3 "Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti della registrazione

Nei considerando si precisa che la domanda di registrazione, presentata dalla Croazia, era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012 e che non era stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 dello stesso regolamento; per tale ragione la Commissione procede alla registrazione.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre ribadito che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaprodotti alimentari di qualitàindicazioni geografichemercato interno

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