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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/1341

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1341 della Commissione del 28 settembre 2020 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per quanto riguarda il periodo di applicazione delle misure temporanee (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R1341

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento proroga fino al 1° febbraio 2021 il periodo di applicazione delle misure temporanee introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per far fronte alle disfunzioni dei sistemi di controllo causate dalla pandemia di COVID-19. La modifica è limitata a un solo articolo e sostituisce la precedente data del 1° ottobre 2020 con la nuova scadenza. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 2 ottobre 2020.

Proroga del periodo di applicazione delle misure temporanee previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 in materia di controlli ufficiali durante l’emergenza COVID-19.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, con effetto diretto e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Incide sui controlli ufficiali e sulle altre attività ufficiali disciplinati dal regolamento (UE) 2017/625, in particolare nelle situazioni di gravi disfunzioni dei sistemi di controllo dovute alla crisi COVID-19 e con riferimento alle difficoltà di esecuzione dei controlli relativi ai certificati e attestati ufficiali per gli spostamenti di animali e merci nell’Unione e all’interno dell’Unione, nonché alle difficoltà di organizzare riunioni fisiche con operatori e personale. Non introduce esclusioni specifiche, ma modifica solo la durata temporale delle misure già previste dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/466.

Proroga delle misure temporanee sui controlli ufficiali in caso di COVID-19

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1341 della Commissione interviene in via meramente modificativa sul regolamento di esecuzione (UE) 2020/466, che aveva introdotto misure temporanee per attenuare gli effetti della crisi COVID-19 sui controlli ufficiali e sulle altre attività ufficiali. La Commissione rileva che le disfunzioni dei sistemi di controllo, le difficoltà connesse ai certificati e attestati ufficiali per gli spostamenti di animali e merci e i problemi nell’organizzazione di riunioni fisiche con gli operatori persistono oltre il 1° ottobre 2020.

Base giuridica e contesto normativo

La base giuridica richiamata è il regolamento (UE) 2017/625, in particolare l’articolo 141, paragrafo 1, che consente alla Commissione di adottare atti di esecuzione con misure temporanee per contenere rischi sanitari per l’uomo, gli animali, le piante e il benessere degli animali in presenza di gravi disfunzioni dei sistemi di controllo di uno Stato membro. Il regolamento si inserisce quindi nel quadro dei controlli ufficiali e delle attività ufficiali disciplinati dal diritto dell’Unione in materia alimentare, veterinaria e fitosanitaria.

Motivi della proroga

Nei considerando la Commissione afferma che gli Stati membri hanno segnalato il permanere di difficoltà operative legate alla pandemia, tra cui:

  • gravi disfunzioni del funzionamento dei sistemi di controllo;
  • difficoltà di esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali relativi a certificati ufficiali e attestati ufficiali per gli spostamenti di animali e merci nell’Unione e all’interno dell’Unione;
  • difficoltà di organizzare riunioni fisiche con operatori e personale nel contesto dei controlli ufficiali.

Tali circostanze giustificano l’estensione del periodo di applicazione del regolamento (UE) 2020/466 fino al 1° febbraio 2021, così da facilitare la pianificazione e l’esecuzione dei controlli durante la fase emergenziale.

Modifica apportata al regolamento (UE) 2020/466

La modifica sostanziale è contenuta in un unico articolo:

  • all’articolo 6, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/466, la data "1° ottobre 2020" è sostituita dalla data "1° febbraio 2021".

Non sono introdotte nuove misure sostanziali, né vengono modificate le regole operative già previste dal regolamento originario: il provvedimento incide esclusivamente sulla durata temporale del regime temporaneo.

Entrata in vigore, decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 2 ottobre 2020. Come di consueto per un regolamento UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga del termine di applicazione delle misure temporanee

All’articolo 6, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/466, la data "1° ottobre 2020" è sostituita con "1° febbraio 2021". La proroga è motivata dal protrarsi delle gravi disfunzioni dei sistemi di controllo e delle difficoltà operative causate dalla crisi COVID-19.

Contesto e finalità della modifica

La Commissione richiama l’articolo 141, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/625, che le consente di adottare misure temporanee per contenere rischi sanitari quando vi siano prove di gravi disfunzioni del sistema di controllo di uno Stato membro. La modifica serve a consentire agli Stati membri di continuare ad applicare misure temporanee in un contesto di difficoltà persistenti nei controlli ufficiali.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica a decorrere dal 2 ottobre 2020. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiecontrolli ufficialisanità animale e vegetalesicurezza alimentarebenessere degli animaliemergenza sanitaria covid-19

Testo integrale

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