Sentenza del 08/10/2019 n. 3559 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTP di Catanzaro che aveva parzialmente confermato l'avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno 2006. Ha lamentato la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, l'omesso esame della documentazione contabile e delle giustificazioni relative alle movimentazioni bancarie, il mancato esame delle doglianze riguardanti i prelevamenti e ulteriori motivi di ricorso, chiedendo l'annullamento totale o parziale dell'accertamento, la riduzione del reddito imponibile, l'annullamento delle sanzioni e il riconoscimento degli effetti delle conciliazioni relative alle società partecipate.
La decisione
La Commissione Tributaria ha rigettato l'appello e confermato la decisione di primo grado. Ha ritenuto legittimo l'accertamento basato sulle indagini bancarie, ai sensi dell'art. 32 del DPR 600/1973, per operazioni non giustificate pari complessivamente a Euro 567.431,64. Secondo il giudice, l'Amministrazione aveva assolto il proprio onere probatorio mediante i dati dei conti correnti, mentre il contribuente non aveva fornito una prova analitica, riferita a ciascuna movimentazione, dell'irrilevanza fiscale delle somme. La mera produzione di copie di assegni è stata considerata insufficiente, così come non sono state adeguatamente giustificate alcune entrate, tra cui canoni di affitto e somme restituite da società. È stata inoltre confermata la rideterminazione già operata in primo grado per i redditi derivanti dalle società partecipate. La richiesta di sospensione dell'esecuzione è stata ritenuta assorbita. Il contribuente è stato condannato al pagamento delle spese del grado d'appello, liquidate in Euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 32 del DPR 600/1973
Consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati dei conti correnti per fondare l'accertamento. Versamenti e, nei limiti previsti dalla disciplina applicabile, prelevamenti possono assumere rilevanza presuntiva, salvo prova contraria del contribuente.
Art. 11 c.p.c.
Principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
Il contribuente ha invocato tale principio sostenendo che il giudice di primo grado non avesse esaminato alcune domande e doglianze; la Commissione d'appello ha però ritenuto la sentenza sufficientemente motivata.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione, sentenza n. 711/2017
Il contribuente deve dimostrare, con una prova non generica, ma analitica per ogni versamento bancario, che gli elementi desumibili dalla movimentazione bancaria non sono riferibili ad operazioni imponibili e sono privi di rilevanza fiscale.
Una volta che l'accertamento si fonda su movimentazioni bancarie, l'Amministrazione soddisfa il proprio onere iniziale indicando i dati dei conti; spetta poi al contribuente fornire una giustificazione specifica e documentata per ogni singola operazione.
Massime di principio
- Negli accertamenti bancari, la semplice contestazione dell'ufficio o la produzione generica di documenti non è sufficiente: occorre collegare ogni singolo versamento o prelevamento a una causa concreta, documentata e fiscalmente irrilevante.
- La mera copia di assegni, ricevute o movimenti contabili non dimostra automaticamente la natura non imponibile delle somme; è necessario spiegare chi ha effettuato il pagamento, per quale motivo, a quale rapporto si riferisce e perché non costituisce reddito.
- Quando somme riferibili a società, canoni o altre attività vengono accreditate su conti personali, il contribuente deve dimostrare in modo puntuale la loro effettiva natura e l'eventuale assenza di rilevanza reddituale.
- Il contribuente deve contestare specificamente tutti i passaggi dell'accertamento e produrre tempestivamente la documentazione idonea, poiché il giudice può ritenere sufficiente la motivazione dell'atto e della sentenza se le doglianze non sono provate analiticamente.
- Le riduzioni del reddito riconosciute in sede di conciliazione per società partecipate possono incidere sul reddito del socio, ma devono essere correttamente recepite nei limiti e negli importi risultanti dagli specifici atti di conciliazione.
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