Regolamento (UE) 2016/561
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/561 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che modifica l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per quanto riguarda il modello di certificato sanitario per cani, gatti e furetti oggetto di movimenti a carattere non commerciale verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il modello di certificato sanitario da utilizzare per l'ingresso nell'Unione di cani, gatti e furetti oggetto di movimenti non commerciali da paesi o territori terzi. La modifica interviene soprattutto per rafforzare i controlli sull'autenticità dei test anticorpali antirabbici e per chiarire la corretta indicazione della marcatura degli animali nel certificato. È inoltre previsto un regime transitorio per i certificati già rilasciati secondo il modello precedente.
Modifica il modello di certificato sanitario per i movimenti non commerciali di cani, gatti e furetti da territori o paesi terzi verso uno Stato membro.
Ambito di applicazione
Si applica ai movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti introdotti in uno Stato membro da un territorio o da un paese terzo, ai sensi degli articoli 5 e 25 del regolamento (UE) n. 576/2013 e dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013. Incide sul contenuto e sulla struttura del certificato sanitario da accompagnare agli animali, nonché sulla sua utilizzabilità in un periodo transitorio per certificati rilasciati prima dell'applicazione delle modifiche. Non disciplina movimenti commerciali né altre specie animali.
Modello di certificato sanitario per cani, gatti e furetti introdotti da territori o paesi terzi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/561 della Commissione modifica il modello di certificato sanitario previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 per i movimenti a carattere non commerciale di cani, gatti e furetti verso uno Stato membro da un territorio o paese terzo. L'intervento nasce dall'esigenza di contrastare le falsificazioni dei rapporti di laboratorio relativi al test antirabbico e di chiarire alcuni elementi del certificato che avevano generato difficoltà applicative ai controlli di frontiera.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 576/2013, in particolare sull'articolo 25, paragrafo 2, che consente l'adozione di misure esecutive sui documenti di identificazione per i movimenti non commerciali di animali da compagnia. Nei considerando si richiama il fatto che cani, gatti e furetti devono essere accompagnati da un certificato sanitario e che il modello contenuto nell'allegato IV del regolamento di esecuzione n. 577/2013 deve essere aggiornato per rafforzare l'affidabilità della certificazione e facilitare i controlli alle frontiere esterne dell'Unione.
Modifica del certificato sanitario
L'articolo 1 dispone la sostituzione dell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 con un nuovo modello di certificato sanitario. Il nuovo modulo è riferito ai movimenti di cani, gatti e furetti introdotti in uno Stato membro da un territorio o paese terzo conformemente all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 576/2013.
Nel modello aggiornato vengono mantenute le sezioni relative:
- alle informazioni sulla partita e sui soggetti coinvolti nel movimento;
- all'identificazione degli animali;
- alle informazioni sanitarie;
- alle dichiarazioni e attestazioni del veterinario ufficiale o autorizzato;
- alle note esplicative per la compilazione.
Scopo del viaggio e condizioni del movimento
La parte sanitaria del certificato richiede che il proprietario o la persona da lui autorizzata per iscritto dichiari che il movimento ha natura non commerciale, che gli animali accompagnano il proprietario o la persona autorizzata entro cinque giorni dal movimento di questi ultimi e che il trasporto non è finalizzato alla vendita o a un trasferimento di proprietà. Il certificato prevede anche la possibilità che gli animali siano sotto la responsabilità del proprietario, di una persona autorizzata o di una persona designata da un vettore incaricato.
Il modello contempla inoltre la situazione in cui gli animali siano in numero massimo di cinque, oppure, in alternativa, siano in numero superiore a cinque ma abbiano più di sei mesi e partecipino a competizioni, mostre, eventi sportivi o allenamenti connessi, purché sia dimostrata l'iscrizione o la registrazione presso l'organizzatore.
Vaccinazione antirabbica e test di titolazione
Una parte centrale del certificato riguarda la vaccinazione contro la rabbia e il test di titolazione degli anticorpi. Il testo distingue diverse ipotesi:
- animali di età inferiore a 12 settimane non vaccinati contro la rabbia;
- animali tra 12 e 16 settimane vaccinati, ma per i quali non sono ancora trascorsi 21 giorni dalla vaccinazione primaria;
- animali vaccinati secondo i requisiti di validità dell'allegato III del regolamento (UE) n. 576/2013, con eventuali richiami eseguiti nel periodo di validità della vaccinazione precedente;
- animali provenienti da territori o paesi terzi elencati nell'allegato II del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013;
- animali provenienti da o destinati a transitare attraverso territori o paesi terzi diversi da quelli elencati nell'allegato II, per i quali è richiesto il test di titolazione.
Per questi ultimi, il certificato richiede che il test mostri un titolo di anticorpi pari o superiore a 0,5 UI/ml. Il test deve essere effettuato su un campione prelevato almeno 30 giorni dopo la vaccinazione e almeno tre mesi prima della data di rilascio del certificato, da un veterinario autorizzato dall'autorità competente. Il rapporto ufficiale del laboratorio riconosciuto deve essere allegato in copia certificata.
Verifica dell'autenticità del rapporto di laboratorio
Uno degli obiettivi espressi del regolamento è ridurre il rischio di certificazioni basate su rapporti di laboratorio falsificati. Per questo il nuovo modello impone al veterinario ufficiale di confermare, al meglio delle sue capacità e, se necessario, contattando il laboratorio indicato nel rapporto, di aver verificato l'autenticità del documento. Nel certificato viene inserita una nota esplicativa specifica su questo punto.
Marcatura degli animali
Il regolamento interviene anche sulla collocazione della voce relativa alla marcatura degli animali. La data di marcatura, prima collocata nella parte I del certificato, viene spostata nella parte II, cioè nella sezione di certificazione sanitaria. Le note precisano che la marcatura mediante trasponditore o tatuaggio chiaramente leggibile, se effettuata prima del 3 luglio 2011, deve essere verificata prima della compilazione del certificato e deve sempre precedere vaccinazioni o test eseguiti sull'animale.
Trattamento antiparassitario contro Echinococcus multilocularis
Per i cani destinati a Stati membri o parti di essi elencati nell'allegato I del regolamento delegato (UE) n. 1152/2011, il certificato prevede un'attestazione sul trattamento contro l'Echinococcus multilocularis. Il trattamento deve:
- essere somministrato da un veterinario;
- avvenire non più di 120 ore e non meno di 24 ore prima dell'entrata prevista;
- consistere in un medicinale autorizzato contenente la dose appropriata di praziquantel o sostanze farmacologicamente attive equivalenti.
Le note prevedono anche la documentazione di eventuali trattamenti ulteriori effettuati dopo la firma del certificato e prima dell'entrata, nonché dei trattamenti successivi per ulteriori movimenti verso altri Stati membri.
Note di validità del certificato e ulteriori movimenti
Le note del certificato stabiliscono che il documento è valido per 10 giorni dalla data di rilascio da parte del veterinario ufficiale fino ai controlli documentali e d'identità nei luoghi di ingresso designati nell'Unione. In caso di trasporto via mare, il periodo è prorogato della durata del viaggio. Il certificato resta valido per ulteriori movimenti verso altri Stati membri fino alla prima delle seguenti scadenze: quattro mesi dalla data dei controlli documentali e d'identità, scadenza della vaccinazione antirabbica, oppure cessazione delle condizioni applicabili agli animali di età inferiore a 16 settimane.
È altresì precisato che alcuni Stati membri hanno comunicato di non autorizzare l'ingresso nel loro territorio di animali di età inferiore a 16 settimane rientranti nel punto II.3.
Regime transitorio
Per evitare perturbazioni dei movimenti, l'articolo 2 consente, fino al 31 dicembre 2016, l'utilizzo di certificati rilasciati entro il 31 agosto 2016 secondo il modello precedente. Si tratta di una disposizione di coordinamento pratica che permette agli Stati membri di accettare temporaneamente documenti già emessi prima dell'entrata in applicazione delle nuove regole.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1o settembre 2016. Il regolamento è inoltre dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del modello di certificato sanitario
L'articolo 1 sostituisce l'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013 conformemente all'allegato del regolamento, aggiornando il modello di certificato sanitario per cani, gatti e furetti introdotti nell'UE da un territorio o paese terzo.
Periodo transitorio per i certificati già rilasciati
L'articolo 2 consente, fino al 31 dicembre 2016, agli Stati membri di autorizzare l'entrata di cani, gatti e furetti accompagnati da un certificato sanitario rilasciato entro il 31 agosto 2016 secondo il vecchio modello dell'allegato IV, parte 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 577/2013.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applica dal 1o settembre 2016.
Controllo dell'autenticità del test antirabbico
Nel nuovo modello viene chiarito che il veterinario ufficiale deve certificare l'esito soddisfacente del test di titolazione degli anticorpi per la rabbia solo dopo aver verificato l'autenticità del rapporto di laboratorio. È inserita una nota esplicativa specifica in tal senso.
Rettifica della voce sulla marcatura degli animali
La data di marcatura dei cani, gatti o furetti viene spostata dalla parte I del certificato, dedicata alla descrizione degli animali, alla parte II, dedicata alla certificazione sanitaria, con una nota esplicativa sulla verifica della marcatura. Le note precisano che la marcatura con trasponditore o tatuaggio leggibile deve precedere vaccinazioni e, se del caso, test.
Contenuto dettagliato della certificazione sanitaria
Il modello aggiornato disciplina i requisiti relativi a scopo del viaggio, numero massimo di animali, condizioni per animali giovani non vaccinati o parzialmente vaccinati, vaccinazione antirabbica primaria e richiami, test di titolazione con soglia di 0,5 UI/ml, riconoscimento dei laboratori, documentazione allegata e, per i cani diretti verso alcuni Stati membri, trattamento contro Echinococcus multilocularis.
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