Regolamento (UE) 2016/556
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/556 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, che attua il regolamento (UE) n. 359/2011 concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Iran
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica l'elenco delle persone soggette a misure restrittive in relazione alla situazione in Iran, aggiornando alcune iscrizioni e cancellandone due. L'atto dà esecuzione al regolamento (UE) n. 359/2011, sulla base del riesame della decisione 2011/235/PESC, e si inserisce nel quadro delle sanzioni UE contro persone responsabili o ritenute coinvolte in gravi violazioni dei diritti umani in Iran. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 sulle misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in إيران.
Ambito di applicazione
Si applica ai soggetti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011, ossia persone fisiche ed eventualmente entità/organismi soggetti a misure restrittive nell'ambito del regime sanzionatorio UE relativo all'Iran. L'intervento del regolamento di esecuzione consiste nell'aggiornamento delle liste nominative: cancellazione di due persone, sostituzione/aggiornamento di varie voci e mantenimento delle altre indicazioni già presenti. Ha efficacia in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica dell'elenco di persone soggette a misure restrittive in relazione all'Iran
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/556 interviene sul regime sanzionatorio UE relativo all'Iran, modificando l'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011. L'atto si fonda sul riesame della decisione 2011/235/PESC e mira ad aggiornare l'elenco delle persone, entità e organismi soggetti a misure restrittive, mantenendo il collegamento con le gravi violazioni dei diritti umani richiamate dal regime restrittivo.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che il Consiglio ha ritenuto opportuno prorogare le misure restrittive fino al 13 aprile 2017 e aggiornare le voci di talune persone inserite nell'allegato I. Il regolamento risponde anche all'esigenza di espungere dall'elenco due persone per le quali non vi erano più motivi di mantenimento delle misure.
Ambito soggettivo e materiale
Il provvedimento incide sull'elenco nominativo del regolamento (UE) n. 359/2011, quindi su persone fisiche e, in via generale, sui destinatari delle misure restrittive previste da quel regime. L'ambito materiale è quello delle sanzioni UE adottate in considerazione della situazione in Iran, con particolare riferimento a responsabilità per repressione di proteste, detenzioni arbitrarie, processi sommari, uso della tortura, limitazioni della libertà di espressione e ricorso alla pena capitale.
Modifiche all'allegato I
L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 secondo quanto dettagliato nell'allegato al regolamento di esecuzione. Le modifiche comprendono:
- la cancellazione delle voci relative a HAMEDANI Hossein e SHARIFI Malek Ajdar;
- la sostituzione o l'aggiornamento di numerose altre voci, con indicazione di dati identificativi, funzioni ricoperte e motivi dell'inserimento;
- il mantenimento della logica sanzionatoria fondata su condotte ritenute incompatibili con i diritti fondamentali e con il giusto processo.
Le voci aggiornate riguardano, tra gli altri, esponenti delle forze di polizia, delle Guardie rivoluzionarie islamiche (IRGC), della magistratura, dell'intelligence e dei media statali iraniani. I motivi riportati nell'allegato descrivono, in modo ricorrente, il coinvolgimento in repressione di manifestanti, violenze contro studenti e università, processi a porte chiuse, confessioni estorte, detenzioni arbitrarie, maltrattamenti, censura di Internet e delle comunicazioni, nonché trasmissione di confessioni forzate e di "processi spettacolo".
Entrata in vigore e caratteri dell'atto
Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce la sua natura di atto obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sulle amministrazioni e sugli operatori interessati dall'aggiornamento delle liste.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011
L'articolo 1 dispone che l'allegato I del regolamento (UE) n. 359/2011 sia modificato come indicato nell'allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, due persone vengono cancellate dall'elenco e diverse voci sono sostituite con aggiornamenti relativi a identità, qualifiche, motivi dell'inserimento e date di designazione.
Cancellazione di due persone dall'elenco
Sono soppresse le voci relative a HAMEDANI Hossein e SHARIFI Malek Ajdar. Per quest'ultimo, il testo allegato riporta comunque anche una voce sostitutiva aggiornata nell'elenco delle persone sottoposte a misure restrittive.
Aggiornamento delle voci e motivazioni dell'inserimento
L'allegato sostituisce o aggiorna le voci di più persone, tra cui AHMADI-MOQADDAM Esmail, ALLAHKARAM Hossein, FAZLI Ali, MOTLAGH Bahram Hosseini, RADAN Ahmad-Reza, SHARIATI Seyeed Hassan, HADDAD Hassan, SOLTANI Hodjatoleslam Seyed Mohammad, PIR-ABASSI Abbas, MORTAZAVI Amir, SHARIATI/SHARIFI Malek Adjar, AKBARSHAHI Ali-Reza, HABIBI Mohammad Reza, JAVANI Yadollah, OMIDI Mehrdad, BAKHTIARI Seyyed Morteza, MOSLEHI Heydar, ZARGHAMI Ezzatollah, TAGHIPOUR Reza, KAZEMI Toraj, MORTAZAVI Seyyed Solat e FAHRADI Ali. Le motivazioni richiamano, in sintesi, responsabilità o complicità in repressione di manifestanti, detenzioni arbitrarie, processi iniqui, torture, maltrattamenti, violazioni della libertà di espressione, censura e ricorso eccessivo alla pena di morte.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo precisa inoltre che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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