Regolamento (UE) 2016/559
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 della Commissione, dell'11 aprile 2016, che autorizza gli accordi e le decisioni riguardanti la pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, in via eccezionale e temporanea, accordi e decisioni di pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari per un periodo di sei mesi. La misura risponde a un grave squilibrio del mercato e mira a favorire la stabilizzazione del settore dopo la fine del regime delle quote latte. L’autorizzazione vale in tutta l’Unione ed è subordinata a condizioni volte a evitare effetti distorsivi sul mercato interno. Sono previsti obblighi di comunicazione alle autorità nazionali e alla Commissione.
Autorizzazione temporanea, nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, di accordi e decisioni tra organizzazioni riconosciute per pianificare il volume di produzione lattiera.
Ambito di applicazione
Si applica alle organizzazioni di produttori riconosciute, alle loro associazioni e alle organizzazioni interprofessionali riconosciute operanti nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari nell’intera Unione europea. L’autorizzazione riguarda accordi volontari e decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte prodotto per un periodo di sei mesi decorrente dalla data di entrata in vigore del regolamento. Restano fermi i limiti dell’articolo 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e, in particolare, non sono ammesse pratiche che compromettano il mercato interno o che comportino compartimentazione dei mercati, discriminazione fondata sulla nazionalità o fissazione dei prezzi.
Autorizzazione degli accordi sulla pianificazione della produzione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/559 della Commissione interviene in un contesto di grave squilibrio del mercato lattiero-caseario, caratterizzato da prezzi del latte sotto pressione, crescita della produzione superiore alla domanda e persistenza di effetti negativi derivanti, tra l’altro, dalla chiusura del mercato russo e dalla contrazione della domanda cinese. La Commissione richiama il quadro dell’articolo 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e autorizza, in via temporanea, forme di coordinamento tra operatori riconosciuti per contribuire alla stabilizzazione del settore.
Finalità e contesto della misura
Il regolamento si inserisce tra le misure eccezionali già adottate a partire dal 2014 e 2015 per fronteggiare la crisi del comparto lattiero-caseario. Il legislatore europeo evidenzia che la cessazione del regime delle quote latte al 31 marzo 2015 e gli investimenti effettuati in vista di prospettive di mercato positive hanno contribuito ad accentuare gli squilibri. La Commissione ritiene quindi opportuno consentire, per un periodo limitato di sei mesi, accordi volontari e decisioni comuni finalizzati alla pianificazione della produzione, così da favorire un nuovo equilibrio di mercato.
Soggetti beneficiari e contenuto dell’autorizzazione
L’autorizzazione riguarda esclusivamente:
- le organizzazioni di produttori riconosciute;
- le loro associazioni;
- le organizzazioni interprofessionali riconosciute; nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Tali soggetti possono stipulare accordi volontari e adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte prodotto. La misura è temporanea e opera per sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Limiti sostanziali e ruolo degli Stati membri
L’autorizzazione è espressamente subordinata al rispetto delle condizioni dell’articolo 222 del regolamento (UE) n. 1308/2013. In particolare, gli accordi e le decisioni devono essere diretti esclusivamente alla stabilizzazione del settore e non possono compromettere il funzionamento del mercato interno. Il considerando 8 precisa che restano escluse, in via diretta o indiretta, forme di compartimentazione dei mercati, discriminazione fondata sulla nazionalità e fissazione dei prezzi.
Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per verificare e garantire tali condizioni, svolgendo quindi una funzione di controllo sulla compatibilità delle intese con il mercato interno.
Ambito territoriale
L’articolo 3 estende l’autorizzazione a tutto il territorio dell’Unione, in ragione del carattere generalizzato del grave squilibrio di mercato richiamato nei considerando.
Obblighi di comunicazione
Il regolamento introduce un sistema di notifica e tracciamento degli accordi e delle decisioni adottati.
Le organizzazioni interessate devono comunicare senza ritardo gli accordi o le decisioni all’autorità competente dello Stato membro che presenta la più alta percentuale del volume stimato di produzione disciplinato dall’intesa, indicando:
- il volume di produzione stimato oggetto dell’accordo o della decisione;
- il periodo di applicazione previsto.
Inoltre, entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi, deve essere trasmesso il volume di produzione effettivamente coperto dagli accordi o dalle decisioni.
A loro volta, gli Stati membri devono notificare alla Commissione, secondo il regolamento (CE) n. 792/2009:
- entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile, gli accordi e le decisioni di cui hanno ricevuto comunicazione nel mese;
- entro 30 giorni dalla fine del semestre, gli accordi e le decisioni effettivamente attuati nel periodo.
Entrata in vigore e portata giuridica
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Autorizzazione temporanea alla pianificazione della produzione
L’articolo 1 autorizza, fatte salve le disposizioni dell’articolo 152, paragrafo 3, lettera b), punto i), e dell’articolo 209, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, le organizzazioni di produttori riconosciute, le loro associazioni e le organizzazioni interprofessionali riconosciute del settore lattiero-caseario a stipulare accordi volontari e ad adottare decisioni comuni sulla pianificazione del volume di latte prodotto. L’autorizzazione opera per sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Condizioni di compatibilità con il mercato interno
L’articolo 2 impone agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire che gli accordi e le decisioni non compromettano il corretto funzionamento del mercato interno e siano finalizzati esclusivamente alla stabilizzazione del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.
Ambito geografico
L’articolo 3 stabilisce che l’autorizzazione si applica all’intero territorio dell’Unione.
Obblighi di comunicazione e monitoraggio
L’articolo 4 prevede che, al momento della conclusione o adozione degli accordi o decisioni, le organizzazioni interessate comunichino gli stessi all’autorità competente dello Stato membro con la più alta percentuale del volume stimato interessato, indicando il volume di produzione stimato e il periodo di applicazione previsto. Entro 25 giorni dalla fine del periodo di sei mesi, deve essere comunicato il volume di produzione effettivamente coperto. Gli Stati membri, a norma del regolamento (CE) n. 792/2009, comunicano alla Commissione gli accordi e le decisioni ricevuti entro cinque giorni dalla fine di ciascun periodo mensile e, entro 30 giorni dalla fine del semestre, quelli attuati nel periodo.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 5 dispone che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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