Regolamento (UE) 2016/555
Regolamento (UE) 2016/555 del Consiglio, dell'11 aprile 2016, che modifica il regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento modifica il quadro sanzionatorio dell’Unione relativo alla Repubblica centrafricana. Aggiorna una deroga all’embargo sulle armi per consentire, a determinate condizioni, la fornitura di attrezzature non letali e assistenza per la riforma del settore della sicurezza, e amplia/precisa i criteri di designazione delle persone ed entità soggette a congelamento dei beni. La modifica recepisce gli sviluppi della decisione PESC 2016/564, adottata per attuare la risoluzione 2262 (2016) del Consiglio di sicurezza ONU.
Modifica del regolamento (UE) n. 224/2014 sulle misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana, in particolare su embargo sulle armi, deroghe e criteri di designazione per il congelamento dei beni.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti i soggetti e operatori degli Stati membri dell’Unione europea interessati dall’attuazione delle misure restrittive relative alla Repubblica centrafricana, con effetti diretti e obbligatori in tutti gli Stati membri. Riguarda in particolare la fornitura di attrezzature non letali e di assistenza alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana nel quadro della riforma del settore della sicurezza, nonché l’individuazione di persone fisiche o giuridiche, entità e organismi soggetti a congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Non introduce un regime autonomo completo, ma modifica il regolamento (UE) n. 224/2014 per adeguarlo alla decisione (PESC) 2016/564 e alla risoluzione 2262 (2016) del Consiglio di sicurezza ONU.
Modifica delle misure restrittive nei confronti della Repubblica centrafricana
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 224/2014 per adeguare il quadro sanzionatorio dell’Unione alla situazione nella Repubblica centrafricana. Il provvedimento si colloca nel contesto della decisione 2013/798/PESC e tiene conto della risoluzione 2262 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, recepita a livello UE con la decisione (PESC) 2016/564.
Contesto e finalità
La finalità dichiarata è quella di mantenere e aggiornare misure restrittive in risposta a condotte che minacciano la pace, la stabilità e la sicurezza nella Repubblica centrafricana. Il regolamento sottolinea che è necessaria un’azione normativa a livello di Unione per allineare il regime UE agli sviluppi internazionali e alla disciplina della PESC.
Deroga all’embargo sulle armi
Il primo intervento riguarda l’articolo 3 del regolamento (UE) n. 224/2014, con l’inserimento di una nuova ipotesi di deroga. Sono ammessi forniture di attrezzature non letali e servizi di assistenza, compresa la formazione operativa e non operativa alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana, a condizione che tali attività siano destinate esclusivamente al sostegno o all’uso nel processo di riforma del settore della sicurezza (SSR) della CAR.
La deroga opera solo se le attività sono svolte in coordinamento con Minusca e se sono state preventivamente notificate al comitato delle sanzioni. Il regolamento, quindi, non liberalizza in via generale tali forniture, ma le ammette entro un perimetro rigoroso, funzionale alla riforma del settore sicurezza e soggetto a controllo internazionale.
Criteri di designazione per il congelamento dei beni
Il secondo intervento sostituisce l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento n. 224/2014, ridefinendo i casi in cui persone fisiche o giuridiche, entità e organismi possono essere inseriti nell’allegato I e quindi essere sottoposti a congelamento di fondi e risorse economiche.
I criteri coprono una gamma ampia di condotte, tra cui:
- atti che minacciano pace, stabilità o sicurezza nella Repubblica centrafricana;
- atti che ostacolano il processo di transizione politica, di stabilizzazione o di riconciliazione, o che alimentano la violenza;
- violazioni dell’embargo sulle armi o operazioni di vendita, fornitura o trasferimento di armi o materiale connesso a gruppi armati o reti criminali;
- coinvolgimento in gravi violazioni del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario, inclusi violenza sessuale, attacchi contro civili, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali, sequestri e trasferimenti forzati;
- reclutamento o impiego di bambini nei conflitti armati;
- sostegno a gruppi armati o reti criminali tramite sfruttamento illecito o commercio di risorse naturali, inclusi diamanti, oro, fauna selvatica e prodotti derivati;
- ostacolo all’inoltro, all’accesso o alla distribuzione di aiuti umanitari;
- partecipazione alla pianificazione, direzione, patrocinio o esecuzione di attacchi contro missioni ONU o contro la presenza di forze di sicurezza internazionali, incluse Minusca, missioni UE e operazioni francesi di supporto;
- ruolo di vertice, sostegno, agire per conto o sotto la direzione di soggetti designati o di entità possedute o controllate da soggetti designati.
Effetti operativi per operatori e professionisti
Per i soggetti che operano con controparti legate alla Repubblica centrafricana, il regolamento rileva soprattutto sotto due profili: la verifica della liceità di forniture e assistenza nel quadro dell’SSR, e l’esigenza di screening delle controparti rispetto alle liste di designazione dell’allegato I. In pratica, occorre prestare attenzione sia alle deroghe all’embargo sia ai criteri di congelamento, che restano il fulcro del regime restrittivo.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Modifica della deroga all’embargo sulle armi
All’articolo 3 del regolamento (UE) n. 224/2014 è inserita una nuova lettera c), che consente forniture di attrezzature non letali e di assistenza, inclusa formazione operativa e non operativa, alle forze di sicurezza della Repubblica centrafricana, purché destinate unicamente al sostegno o all’uso nel processo di riforma del settore della sicurezza (SSR) della CAR, in coordinamento con Minusca, e previa notifica al comitato delle sanzioni.
Aggiornamento dei criteri di inserimento nell’allegato I
L’articolo 5, paragrafo 3, è sostituito per precisare che nell’allegato I figurano persone fisiche o giuridiche, entità e organismi designati dal comitato delle sanzioni se: commettono o sostengono atti che minacciano pace, stabilità o sicurezza; violano l’embargo sulle armi o forniscono/ ricevono armi o assistenza connessa a gruppi armati o reti criminali; sono coinvolti in violazioni gravi del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale umanitario; reclutano o impiegano bambini nei conflitti armati; sostengono gruppi armati tramite sfruttamento illecito di risorse naturali; ostacolano gli aiuti umanitari; partecipano ad attacchi contro missioni ONU o forze internazionali; oppure sono capi, controllori, finanziatori o soggetti che agiscono per conto di entità designate o da queste possedute o controllate.
Riferimento ai criteri materiali delle sanzioni
La disposizione include specificamente atti che pregiudicano o impediscono il processo di transizione politica o di stabilizzazione e riconciliazione, nonché atti che alimentano la violenza, e menziona espressamente violenza sessuale, attacchi contro civili, attacchi di matrice etnica o religiosa, attacchi a scuole e ospedali, sequestri e trasferimenti forzati.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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