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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/562

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/562 della Commissione, dell'11 aprile 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R0562

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto di esecuzione tecnico, adottato sulla base del regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede una determinazione giornaliera dei valori in funzione di dati variabili. L'effetto pratico è quello di aggiornare gli importi applicabili per specifici codici NC e paesi terzi di origine indicati nell'allegato.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per determinati ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi indicati nell'allegato, identificati per codice NC e per paese terzo di origine. Il regolamento rileva esclusivamente per i prodotti e i periodi previsti dall'allegato XVI, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, nell'ambito del meccanismo del prezzo di entrata. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/562 della Commissione aggiorna i valori forfettari all'importazione utilizzati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli. Si tratta di un atto tecnico di attuazione del sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, adottato nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013.

Base giuridica e contesto normativo

La Commissione richiama l'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi elencati nell'allegato XVI, parte A. Nei considerando si precisa che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, in attuazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round.

Contenuto normativo essenziale

L'articolo 1 stabilisce che i valori forfettari all'importazione applicabili sono quelli riportati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e sono differenziati per codice NC e paese terzo di origine, secondo la nomenclatura dei paesi richiamata dal regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica "altre origini".

Prodotti e valori interessati

L'allegato riguarda diversi codici NC di ortofrutticoli freschi, tra cui:

  • 0702 00 00
  • 0707 00 05
  • 0709 93 10
  • 0805 10 20
  • 0805 50 10
  • 0808 10 80
  • 0808 30 90 Per ciascun codice sono indicati i valori in funzione dell'origine (ad esempio IL, MA, SN, TR, EG, AR, BR, CL, US, ZA, CN e ZZ). Questi importi servono alla determinazione del prezzo di entrata ai fini doganali per le importazioni interessate.

Entrata in vigore e diretta applicabilità

L'articolo 2 dispone che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come atto regolamentare dell'Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Determinazione dei valori forfettari all'importazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del regolamento. I valori sono espressi in EUR/100 kg e differenziati per codice NC e codice paese terzo di origine.

Ambito materiale e richiamo al meccanismo del prezzo di entrata

Il regolamento si inserisce nel sistema previsto dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che disciplina i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. Il valore forfettario è uno degli elementi usati per determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli.

Decorrenza e applicabilità

Ai sensi dell'articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato con i valori per codice NC e origine

L'allegato riporta, per ciascun codice NC interessato, i corrispondenti valori forfettari per specifiche origini: ad esempio 0702 00 00, 0707 00 05, 0709 93 10, 0805 10 20, 0805 50 10, 0808 10 80 e 0808 30 90, con codici paese come IL, MA, SN, TR, EG, AR, BR, CL, US, ZA, CN e il codice ZZ per 'altre origini'.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercaticommercio internazionaleortofruttadazi all'importazione

Testo integrale

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