Cassazione Civile, Ordinanza n. 06125/2026 del 17/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce dall'impugnazione, da parte di un professionista, di un'intimazione di pagamento relativa a una cartella esattoriale emessa a seguito di controllo formale ex art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973 per IRAP, IRPEF, IVA e addizionali dell'anno d'imposta 2004. In primo grado il ricorso era stato respinto; in appello la CTR del Lazio aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione dell'intimazione di pagamento nella parte in cui contestava vizi della cartella e degli atti presupposti, perché la cartella era stata ritualmente notificata e non impugnata. Con il ricorso per cassazione il contribuente deduceva quattro motivi: (1) nullità della sentenza per difetto di motivazione e violazione delle norme sulla motivazione, sostenendo che il giudice regionale non avrebbe valutato la non debenza dell'IRAP in quanto professionista senza autonoma organizzazione; (2) omessa motivazione e violazione della disciplina sostanziale dell'IRAP, per non avere la CTR spiegato perché l'imposta fosse dovuta; (3) violazione delle norme sulle spese processuali e del d.m. n. 55 del 2014, perché le spese sarebbero state liquidate in misura eccessiva rispetto al valore della controversia e senza adeguata specificazione; (4) violazione dell'art. 92 c.p.c. per mancata compensazione delle spese nonostante asseriti giusti motivi, incluso il fatto di avere dovuto pagare un'imposta ritenuta non dovuta. La Corte rileva preliminarmente che la morte del ricorrente, comunicata dopo la notifica del ricorso, è irrilevante nel giudizio di cassazione; dichiara inoltre inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per carenza di legittimazione passiva, poiché dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate la legittimazione nelle controversie tributarie spetta a quest'ultima. Nel merito, reputa infondati i primi due motivi perché non si confrontano con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata esclusivamente sull'inammissibilità dell'impugnazione dell'intimazione di pagamento per vizi della cartella non impugnata; dichiara inammissibile il terzo motivo per difetto di specificità, poiché non sono state indicate analiticamente le voci tariffarie asseritamente violate nella liquidazione delle spese; rigetta il quarto motivo affermando che la valutazione sulla compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e che, nel caso concreto, la parte ricorrente era integralmente soccombente. Il ricorso viene quindi dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero e rigettato nei confronti degli altri intimati, con condanna del ricorrente alle spese in favore dell'Agenzia delle Entrate e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze per difetto di legittimazione passiva; rigetta il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia Sud Riscossione s.p.a. perché i motivi non colgono la ratio della decisione di merito o sono inammissibili/infondati. Conferma che l'intimazione di pagamento era impugnabile solo per vizi propri, essendo ormai definitivi gli atti presupposti non impugnati. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di legittimità in favore dell'Agenzia delle Entrate e dà atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato come base del controllo formale da cui è scaturita la pretesa tributaria.
art. 360 c.p.c.
Usato come parametro formale di deduzione dei motivi di ricorso; la Corte valuta la loro inidoneità o infondatezza rispetto alla ratio decidendi.
art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c.
Invocato dal ricorrente per difetto di motivazione, ma la Corte ritiene la motivazione della CTR sufficiente e centrata sulla questione decisiva.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato dal ricorrente sul tema della motivazione; la Corte esclude il vizio perché la motivazione della CTR è idonea.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
Invocato per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte non accoglie la censura.
d.lgs. n. 446 del 1997
Richiamato dal ricorrente come disciplina istitutiva dell'IRAP; la Corte non entra nel merito della debenza dell'imposta perché assorbita dalla ratio processuale.
art. 91, comma 1, c.p.c.
Richiamato in relazione alla condanna alle spese, ma la censura è dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
d.m. n. 55 del 2014
Richiamato per la liquidazione dei compensi professionali; il motivo è inammissibile perché non indica le singole voci tariffarie asseritamente violate.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato per affermare il difetto di specificità del motivo sulle spese, che deve indicare analiticamente le voci tariffarie contestate.
art. 92 c.p.c.
Invocato per la compensazione delle spese, ma la Corte ribadisce che la valutazione sulla compensazione è discrezionale del giudice di merito, salvo il limite della soccombenza della parte vittoriosa.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto integrale del ricorso.
Massime di principio
- L'impugnazione di un'intimazione di pagamento successiva a cartella ritualmente notificata e non impugnata è ammessa solo per vizi propri dell'intimazione, non anche per vizi della cartella o dell'atto presupposto divenuti definitivi.
- In cassazione il motivo che censura la motivazione della sentenza deve confrontarsi con la ratio decidendi effettivamente posta a base della decisione; se mira a questioni non più decisive, è infondato.
- La censura sulla liquidazione delle spese processuali è inammissibile se non indica specificamente le singole voci tariffarie o i conteggi asseritamente violati dal giudice di merito.
- La compensazione delle spese rientra nel potere discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la parte soccombente è stata integralmente vittoriosa la controparte.
- Nel giudizio tributario, dopo l'istituzione dell'Agenzia delle Entrate, il Ministero dell'Economia e delle Finanze è privo di legittimazione passiva nelle controversie relative ai rapporti sostanziali affidati all'Agenzia.
- La morte di una parte, sopravvenuta dopo la notificazione del ricorso per cassazione, non determina interruzione del giudizio di legittimità.
- Il ricorso per cassazione che non si confronta con la ratio della sentenza impugnata o che difetta di specificità è destinato a essere dichiarato inammissibile o rigettato.
- Il rigetto integrale del ricorso comporta l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
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