Tribunale, Ordinanza T-214/25
Order of the General Court (Third Chamber) of 10 February 2026. — IR v Council of the European Union. — Civil service – Officials – Disciplinary proceedings – Disciplinary penalty – Downgrading in the same function group – Unauthorised engagement in outside activities – Article 10 of Annex IX to the Staff Regulations – Manifest error of assessment – Proportionality – Action manifestly lacking any foundation in law. — Case T-214/25
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge come manifestamente infondata l’azione di un funzionario del Consiglio contro una sanzione disciplinare di decurtazione di due gradi. La decisione conferma che attività esterne remunerate e non autorizzate, protratte per anni, possono giustificare una sanzione severa se l’autorità di nomina ha effettuato una valutazione globale e proporzionata. Le circostanze attenuanti addotte dal ricorrente non bastano a dimostrare errore manifesto o sproporzione.
Impugnazione di una sanzione disciplinare irrogata a un funzionario del Consiglio per attività esterne non autorizzate e verifica della proporzionalità della decurtazione di grado nel medesimo gruppo di funzioni
La questione giuridica
Se la decisione del Consiglio che irroga a un funzionario la sanzione disciplinare della decurtazione di due gradi nello stesso gruppo di funzioni, per aver svolto attività esterne remunerate senza autorizzazione e in violazione degli obblighi statutari, sia viziata da errore manifesto di შეფასazione e da violazione del principio di proporzionalità di cui all’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto, alla luce delle circostanze aggravanti e attenuanti invocate dal ricorrente.
Principio di diritto
Quando i fatti contestati a un funzionario sono provati e non sono contestati, il sindacato del giudice dell’Unione sulla sanzione disciplinare si limita a verificare l’assenza di errore manifesto di შეფასazione, di sviamento di potere e di sproporzione manifesta. In presenza di attività esterne ripetute, remunerate, svolte per anni senza autorizzazione e in violazione degli obblighi statutari, il Tribunale può ritenere proporzionata la sanzione della decurtazione di due gradi nello stesso gruppo di funzioni anche se il funzionario invoca difficoltà personali e finanziarie, miglioramento successivo della condotta di servizio e rimorso, purché l’autorità investita del potere di nomina abbia tenuto conto dell’insieme delle circostanze rilevanti ai sensi dell’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto.
Norme richiamate
- Articolo 270 TFUE
- Articolo 126 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
- Articoli 11, 12 e 12 bis dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 9 dell’allegato IX dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
- Articolo 5, paragrafo 4, TUE
- Articolo 41 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Decisione n. 61/2015 del Segretario generale del Consiglio sulle attività e gli incarichi esterni
Sanzione disciplinare per attività esterne non autorizzate e proporzionalità della pena
La pronuncia riguarda un ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio contro una decisione disciplinare con cui gli è stata inflitta la decurtazione di due gradi nello stesso gruppo di funzioni. Il Tribunale esamina soprattutto la proporzionalità della sanzione e il margine di valutazione dell’autorità investita del potere di nomina nel quadro dell’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto.
Fatti e procedimento disciplinare
Il ricorrente, funzionario in grado AST 4 dal 2008, è stato oggetto di un’indagine amministrativa e poi di un’indagine OLAF per aver svolto attività esterne senza autorizzazione, in violazione degli articoli 12 e 12 bis dello Statuto e della decisione n. 61/2015 del Segretario generale del Consiglio. Secondo la decisione impugnata, tra il 2013 e il 2021 egli avrebbe prestato servizi di traduzione retribuiti per oltre 100 000 EUR; tra il 2007 e il 2021 sarebbe stato titolare o co-titolare di una società a Sofia; tra il 2016 e il 2018 avrebbe partecipato a progetti finanziati dall’Unione per conto di organizzazioni terze; inoltre, nel 2016 avrebbe tenuto una presentazione in un contesto tale da far credere al pubblico che rappresentasse il Consiglio.
Atti impugnati e contenuto della decisione di rigetto del reclamo
Il ricorrente chiedeva l’annullamento della decisione disciplinare del 18 luglio 2024 e, se necessario, della decisione del 20 dicembre 2024 che respingeva il reclamo. Il Tribunale osserva che la decisione di rigetto del reclamo non ha contenuto autonomo, poiché conferma la decisione iniziale e ne precisa la motivazione; pertanto, il controllo di legittimità riguarda la decisione disciplinare, letta alla luce della decisione sul reclamo.
Questione giuridica sollevata
Nel merito, il ricorrente deduceva essenzialmente un unico motivo: violazione del principio di proporzionalità, come concretizzato dall’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto, e errore manifesto di valutazione. Contestava in particolare:
- il rilievo dato dall’autorità di nomina al presunto impatto delle attività esterne sul lavoro e sulla performance;
- il mancato adeguato apprezzamento delle circostanze attenuanti, in particolare difficoltà finanziarie e familiari, miglioramento del rendimento dal 2018 e rimorso espresso;
- il difetto di nesso causale tra la condotta contestata e l’impatto sul servizio.
Quadro normativo richiamato
Il Tribunale ricorda che l’articolo 10 dell’allegato IX dello Statuto impone una sanzione commisurata alla gravità della colpa e elenca i criteri rilevanti: natura del comportamento, circostanze, impatto su integrità/reputazione/interessi dell’istituzione, intenzionalità, motivi, grado e anzianità, responsabilità personale, livello di funzioni, reiterazione e condotta complessiva di carriera. Vengono richiamati anche l’articolo 5, paragrafo 4, TUE, il principio generale di proporzionalità, l’articolo 41 della Carta (buona amministrazione) e l’articolo 47 della Carta, per affermare che una sanzione amministrativa deve poter essere oggetto di controllo giurisdizionale effettivo quanto alla proporzionalità.
Ragionamento del Tribunale
Il Tribunale parte dal rilievo che il ricorrente non contesta la veridicità dei fatti: non nega le attività esterne, né l’assenza di richiesta di autorizzazione, e anzi la decisione richiama anche un suo riconoscimento dei fatti. Di conseguenza, il controllo giudiziale si concentra sulla sola proporzionalità della pena e sull’eventuale errore manifesto.
Valutazione delle circostanze aggravanti
Il Tribunale osserva che l’autorità di nomina ha effettuato una valutazione globale, prendendo in considerazione tutti i criteri dell’articolo 10 dell’allegato IX e ulteriori elementi, quali il tardivo rimorso e le versioni contraddittorie fornite dal funzionario durante il procedimento. La gravità del comportamento deriva soprattutto dalla sua reiterazione per anni, dal carattere remunerato delle attività, dall’assenza di autorizzazione e dal fatto che alcune attività non sarebbero state comunque autorizzabili. La decisione evidenzia inoltre il possibile conflitto di interessi, dato il nesso con l’attività di traduzione svolta anche nell’ambito delle funzioni istituzionali.
Valutazione delle circostanze attenuanti
Quanto ai motivi del comportamento, il Tribunale rileva che l’autorità di nomina ha tenuto conto delle difficoltà finanziarie e personali del ricorrente, ma ha legittimamente ritenuto che tali circostanze non potessero giustificare la violazione dei doveri di funzionario. Il richiamo al dovere di diligenza non può neutralizzare il potere disciplinare dell’amministrazione né impedire l’adozione di una sanzione anche severa. Analogamente, il miglioramento della condotta lavorativa dal 2018 non obbligava a considerarlo un fattore attenuante decisivo, soprattutto perché le attività esterne illecite sono proseguite fino al 2021. Anche il rimorso è stato preso in considerazione, ma la sua tardività e l’oscillazione delle versioni dei fatti ne hanno limitato il peso.
Decisione e dispositivo
Il Tribunale conclude che il ricorrente non ha dimostrato né un errore manifesto di valutazione né la sproporzione della sanzione. Poiché la pena di decurtazione di due gradi risulta coerente con la gravità della condotta, l’azione è respinta come manifestamente infondata in diritto ai sensi dell’articolo 126 del regolamento di procedura. Le spese sono poste a carico del ricorrente ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, dello stesso regolamento.
Principi pratici ricavabili
La pronuncia conferma che, in materia disciplinare, il giudice dell’Unione non sostituisce la propria valutazione a quella dell’autorità di nomina salvo sproporzione manifesta. Inoltre, difficoltà personali o finanziarie, pur rilevanti come motivi della condotta, non giustificano di per sé violazioni gravi e reiterate degli obblighi statutari, soprattutto quando la condotta è intenzionale, lucrativa e proseguita nonostante i richiami dell’amministrazione.
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