Salta al contenuto
Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-260/25

Order of the General Court (Third Chamber) of 9 February 2026. — Leidos, Inc. and Others v European Commission. — Action for annulment – Approximation of laws – Harmonised radio spectrum – No locus standi – Lack of direct concern – Act not open to challenge – Preparatory act – Inadmissibility – Application for an order – Lack of jurisdiction. — Case T-260/25

Giurisprudenza europea62025TO0260

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di Leidos contro la decisione della Commissione che armonizza alcune bande di frequenza per gli security scanners. Ha ritenuto che la decisione non leda direttamente la posizione giuridica dei ricorrenti, ma produca solo effetti fattuali o economici, e che i rapporti tecnici alla base della decisione siano atti preparatori non impugnabili. È stata anche esclusa la possibilità per il Tribunale di ordinare alla Commissione di reinserire i ricorrenti nei lavori tecnici.

Inammissibilità del ricorso per annullamento contro una decisione di armonizzazione dello spettro radio e irricevibilità degli atti preparatori; difetto di giurisdizione sul petitum volto a imporre alla Commissione di riavviare i lavori tecnici.

La questione giuridica

Se una decisione di esecuzione della Commissione che armonizza determinate bande di frequenza per gli security scanners sia direttamente e individualmente impugnabile dai produttori di apparecchi che operano in altre bande; se i rapporti tecnici CEPT Report 85 ed ECC Report 344 siano atti impugnabili; e se il Tribunale possa ordinare alla Commissione di includere i ricorrenti nei gruppi di lavoro o di riavviare un procedimento tecnico.

Principio di diritto

Il Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso contro la decisione di esecuzione che armonizza bande di frequenza per gli security scanners, perché tale decisione non incide direttamente sulla situazione giuridica dei ricorrenti, i quali possono continuare a usare le proprie apparecchiature in bande non armonizzate e, se del caso, ottenere autorizzazioni nazionali o la conformità tramite le procedure previste dalla direttiva 2014/53/UE. I rapporti CEPT ed ECC sono stati qualificati come meri atti preparatori, privi di effetti vincolanti autonomamente impugnabili. Il Tribunale ha inoltre escluso di poter ingiungere alla Commissione di riaprire o modificare i lavori tecnici, trattandosi di un petitum estraneo alla sua competenza nell’ambito del controllo di legittimità.

Norme richiamate

  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 266 TFUE
  • Articolo 134 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 130 del regolamento di procedura del Tribunale
  • Decisione n. 676/2002/CE
  • Decisione 2006/771/CE
  • Decisione di esecuzione (UE) 2025/105
  • Direttiva 2014/53/UE
  • Direttiva (UE) 2018/1972
  • Direttiva 2002/20/CE
  • Decisione n. 2000/299/CE

Inammissibilità del ricorso contro l’armonizzazione di bande di frequenza per security scanners

La pronuncia riguarda un ricorso diretto proposto da tre società del gruppo Leidos contro la Commissione europea, volto principalmente all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2025/105, con cui sono state inserite nella tabella dell’allegato alla decisione 2006/771/CE nuove bande armonizzate per taluni security scanners. In via subordinata, i ricorrenti chiedevano anche l’annullamento del CEPT Report 85 e dell’ECC Report 344, oltre a un ordine alla Commissione di includerli nei gruppi di lavoro tecnici.

Contesto fattuale e normativo

Le ricorrenti producono scanner di sicurezza impiegati, in particolare, negli aeroporti, commercializzati nell’Unione europea da Stati Uniti e Regno Unito e tramite sedi nell’UE. La tecnologia da esse sviluppata utilizza la banda 20-40 GHz, diversa da quelle armonizzate dalla decisione impugnata, che invece riguarda le bande 69,8-79,9 GHz e 76,5-80,5 GHz.

La decisione si colloca nel quadro della decisione n. 676/2002/CE, che istituisce un quadro politico e giuridico per il coordinamento delle politiche in materia di spettro radio e affida alla Commissione un mandato permanente verso la CEPT per la predisposizione di misure tecniche di attuazione. La decisione 2006/771/CE armonizza le condizioni tecniche di uso dello spettro per i dispositivi a corto raggio e il suo allegato viene aggiornato periodicamente sulla base dei lavori CEPT.

Le questioni esaminate dal Tribunale

La Commissione ha sollevato un’eccezione di difetto di giurisdizione e di irricevibilità ai sensi dell’articolo 130 del regolamento di procedura. Le questioni affrontate sono state tre:

  • se i ricorrenti fossero direttamente e individualmente interessati, o comunque direttamente interessati ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, dalla decisione di esecuzione;
  • se CEPT Report 85 ed ECC Report 344 fossero atti impugnabili o meri atti preparatori;
  • se il Tribunale potesse ordinare alla Commissione di riprendere i lavori tecnici e includervi i ricorrenti.

Valutazione sulla ricevibilità del ricorso contro la decisione di esecuzione

Il Tribunale richiama la giurisprudenza consolidata sulla nozione di interesse diretto: l’atto impugnato deve incidere direttamente sulla situazione giuridica del soggetto e non lasciare alcun margine di discrezionalità ai destinatari incaricati dell’attuazione. Richiama inoltre il principio per cui le ripercussioni solo economiche o sulla possibilità di commercializzazione non bastano a configurare un’incidenza diretta.

Nel caso di specie, il Tribunale osserva che la decisione impugnata:

  • armonizza soltanto determinate bande di frequenza per gli scanner di sicurezza che vi operano;
  • non regola l’uso di bande diverse da quelle armonizzate;
  • non vieta ai ricorrenti di usare i loro scanner nelle bande 20-40 GHz;
  • non impone né esclude la commercializzazione dei loro prodotti nell’Unione.

Il fatto che i ricorrenti debbano, per operare nelle proprie bande, ottenere eventuali autorizzazioni nazionali o seguire le procedure di valutazione della conformità previste dalla direttiva 2014/53/UE non è considerato effetto diretto della decisione impugnata. Analogamente, la possibile perdita di vantaggio competitivo, la limitazione dell’innovazione o le difficoltà future nell’ottenere la marcatura CE sono state qualificate come conseguenze fattuali o economiche, non come modifiche della situazione giuridica.

Rapporto con la direttiva 2014/53/UE

Il Tribunale chiarisce che la direttiva 2014/53/UE disciplina la messa a disposizione sul mercato e la messa in servizio delle apparecchiature radio sulla base di una definizione autonoma di "radio equipment" e di "radiodetermination". La decisione impugnata non ha creato ex novo l’inclusione degli scanner di sicurezza nel campo di applicazione della direttiva: tale inclusione discende direttamente dalla definizione normativa della direttiva, non dalla decisione di esecuzione.

Il Tribunale sottolinea inoltre che l’assenza di armonizzazione della banda 20-40 GHz non impedisce in sé l’accesso al mercato, poiché restano possibili, a determinate condizioni, la conformità CE e la libera circolazione tramite le procedure di cui all’articolo 17, paragrafo 4, della direttiva 2014/53/UE.

Qualificazione di CEPT Report 85 ed ECC Report 344 come atti preparatori

Quanto ai due rapporti tecnici, il Tribunale afferma che essi non fissano definitivamente la posizione della Commissione, ma si limitano a preparare la decisione finale. Pur essendo stati utilizzati come base tecnica della decisione di esecuzione, essi non producono effetti giuridici vincolanti autonomamente impugnabili.

Viene quindi applicato il criterio secondo cui, negli atti adottati in più fasi, è impugnabile solo la misura che conclude definitivamente il procedimento. Anche il fatto che il contenuto tecnico di tali rapporti sia ripreso nella motivazione della decisione non ne trasforma la natura in atti impugnabili separatamente.

Difetto di giurisdizione sul petitum volto a imporre un comportamento alla Commissione

Il Tribunale dichiara infine il difetto di giurisdizione sulla domanda con cui i ricorrenti chiedevano di ordinare alla Commissione di riprendere i lavori dell’ETSI e di includerli nei gruppi di lavoro. Richiama il principio per cui, nell’esercizio del controllo di legittimità, il giudice dell’Unione non può impartire ordini alle istituzioni: spetta semmai all’istituzione interessata adottare le misure necessarie per conformarsi a una futura sentenza, ai sensi dell’articolo 266 TFUE.

Dispositivo e conseguenze

Il ricorso è stato quindi respinto:

  • in parte, per irricevibilità;
  • in parte, per difetto di giurisdizione.

Le ricorrenti sono state condannate a sopportare le proprie spese e a rifondere quelle della Commissione, in applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura.

Come è indicizzato

Materiespettro radio armonizzatoricorso per annullamentoammissibilità e legittimazione ad agireatti preparatoriradioapparati e conformità ce

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.