L.R. Abruzzo 32/2009
Modifiche alla L.R. 10 marzo 2008, n. 2 e successive modifiche (Provvedimenti urgenti a tutela della costa teatina).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 32/2009 modifica la L.R. n. 2/2008, ampliandone il titolo e ridefinendo i criteri di indirizzo per il rilascio dell’intesa regionale in materia energetica e per le valutazioni VIA sulle opere di prospezione, ricerca, estrazione e coltivazione di idrocarburi liquidi. Stabilisce aree di incompatibilità e criteri di valutazione nelle aree residue. Vigore dal 22 dicembre 2009, con testo vigente dal 16 dicembre 2010 per effetto della successiva modifica richiamata.
Modifiche alla disciplina abruzzese sui provvedimenti urgenti a tutela del territorio regionale e sui criteri per l’estrazione di idrocarburi
Modifiche alla disciplina regionale sulla tutela del territorio e sugli idrocarburi
La legge regionale Abruzzo n. 32 del 2009 interviene sulla L.R. n. 2 del 2008, trasformando una disciplina nata per la tutela della costa teatina in una più ampia normativa di tutela del territorio regionale. Il provvedimento detta criteri di indirizzo per l’intesa regionale in materia energetica e per l’attività del Comitato di coordinamento regionale V.I.A., con particolare riguardo alle opere di prospezione, ricerca, estrazione e coltivazione di idrocarburi liquidi.
Finalità e ambito territoriale
La disciplina si applica esclusivamente al territorio della Regione Abruzzo. La finalità dichiarata è quella di coniugare sviluppo sostenibile e uso razionale delle risorse naturali con la tutela della salute umana, dei beni paesaggistici e degli habitat prioritari presenti sul territorio regionale.
Criteri di indirizzo per l’intesa regionale e la V.I.A.
La Regione esercita le proprie competenze in materia di governo del territorio, ambiente e agricoltura per dettare disposizioni programmatiche utili al rilascio dell’intesa prevista dalla legge statale n. 239 del 2004 e indirizzi per il Comitato di coordinamento regionale V.I.A. Tali criteri non operano come autorizzazione automatica, ma come quadro di valutazione per orientare le decisioni regionali nel settore energetico.
Aree in cui la localizzazione delle opere è considerata incompatibile
Per le opere relative ad attività di prospezione, ricerca, estrazione e coltivazione di idrocarburi liquidi, la legge individua profili di incompatibilità localizzativa nelle seguenti aree:
- aree naturali protette, secondo la normativa statale e regionale;
- aree soggette a vincoli di beni ambientali o ricadenti nel Piano paesaggistico regionale;
- siti di interesse comunitario, zone di protezione speciale e altri siti di interesse naturalistico;
- aree sismiche classificate di prima categoria. In tali ambiti la localizzazione delle opere è sostanzialmente preclusa ai fini del rilascio dell’intesa regionale.
Valutazione nelle aree non ricomprese tra quelle incompatibili
Nelle aree diverse da quelle elencate come incompatibili, la compatibilità delle medesime opere deve essere valutata caso per caso, tenendo conto in particolare:
- dell’interazione con le problematiche sismiche e idrogeologiche;
- delle esigenze di protezione e valorizzazione della produzione agricola;
- della presenza di coltivazioni e produzioni di pregio, comprese quelle DOCG, DOC, IGT, DOP e IGP. La disciplina richiama anche il Piano regionale di sviluppo rurale.
Natura delle disposizioni
Le regole sui divieti e sui criteri di valutazione hanno valore di norma di indirizzo per il Comitato di coordinamento regionale V.I.A., che le deve considerare nell’esercizio delle proprie competenze. Non risultano previste sanzioni o misure applicative autonome in questa legge.
Decorrenza e testo vigente
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi il 22 dicembre 2009. Il testo vigente indicato risulta però operativo dal 16 dicembre 2010 per effetto della successiva modifica della L.R. n. 2/2008 richiamata nel testo consolidato.
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