L.R. Abruzzo 29/2009
Disposizioni urgenti in materia venatoria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 29/2009 disciplina, in via eccezionale e solo per la stagione venatoria 2009/2010, alcune date di chiusura del prelievo di lepre, fagiano, beccaccia e cinghiale, l’uso dei cani da caccia dal 15 dicembre 2009 e il divieto di caccia alla lepre europea in specifiche aree legate alla tutela della lepre italica. Dal 4 dicembre 2009, senza oneri regionali.
Disposizioni urgenti per la stagione venatoria 2009/2010 in Abruzzo
Disposizioni urgenti per la stagione venatoria 2009/2010
La legge regionale Abruzzo disciplina, in via eccezionale, alcune misure temporanee per la stagione venatoria 2009/2010. L’intervento riguarda soprattutto i termini di prelievo di alcune specie, l’impiego dei cani da caccia e specifiche tutele per la lepre italica in aree determinate della provincia di L’Aquila.
Prelievo venatorio di alcune specie
Per la sola stagione venatoria 2009/2010, e previo parere obbligatorio dell’ISPRA, sono stabilite le seguenti date limite per il prelievo venatorio:
- lepre comune fino al 10 dicembre 2009;
- fagiano fino al 10 dicembre 2009;
- beccaccia fino al 15 gennaio 2010.
Si tratta quindi di deroghe temporanee, applicabili solo a quella stagione venatoria.
Uso dei cani da caccia
Sempre per la stagione 2009/2010, dal 15 dicembre 2009 è consentito l’uso dei cani da ferma e da cerca. Resta invece precluso l’utilizzo dei cani da seguita, salvo che siano impiegati per la caccia alla volpe e al cinghiale in squadre autorizzate, secondo modalità stabilite dagli ATC e da questi adottate entro e non oltre il 10 dicembre 2009.
Proroga del prelievo del cinghiale
In via eccezionale, per la salvaguardia delle produzioni agricole, il prelievo venatorio al cinghiale per la stagione 2009/2010 è prorogato fino al 15 gennaio 2010.
Tutela della lepre italica e divieto di caccia alla lepre europea
Nelle aree in cui è presente la lepre italica, come individuate dal Piano d’Azione Nazionale predisposto dall’ISPRA, e ricadenti nei comuni di Anversa degli Abruzzi e nella frazione Casale di Cocullo, è comunque vietato l’esercizio della caccia alla lepre europea, purché non esistano già altre norme o disposizioni che precludano l’attività venatoria.
Sono inoltre dichiarati decaduti, dall’entrata in vigore della legge, gli atti amministrativi vigenti relativi al territorio della provincia di L’Aquila che vietavano il prelievo della lepre europea per la salvaguardia della lepre italica in aree diverse da quelle individuate dal piano d’azione nazionale.
Regime economico e decorrenza
La legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, quindi dal 4 dicembre 2009.
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