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Legge

L.R. Abruzzo 30/2009

Disciplina dell'apprendistato.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 30/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Abruzzo formazione, piani individuali, certificazione competenze, tutor aziendali, accreditamento degli enti e finanziamenti per l’apprendistato nelle diverse tipologie previste dal D.Lgs. 276/2003. Prevede anche Commissione regionale, monitoraggio, incentivi e norme transitorie, con applicazione territoriale limitata alla Regione Abruzzo.

Disciplina regionale degli aspetti formativi dell’apprendistato in Abruzzo

Disciplina regionale degli aspetti formativi dell’apprendistato in Abruzzo

La legge della Regione Abruzzo regola gli aspetti formativi dei contratti di apprendistato previsti dalla normativa statale, nel rispetto delle competenze regionali e della contrattazione collettiva. La disciplina riguarda l’organizzazione della formazione, la certificazione delle competenze, il ruolo dei soggetti erogatori e i meccanismi di monitoraggio e finanziamento sul territorio regionale.

Finalità e principi generali

La Regione Abruzzo promuove l’apprendistato come strumento di inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, di crescita della professionalità e di miglioramento dell’occupabilità. L’obiettivo è rafforzare qualità, visibilità, diffusione e utilizzo dell’istituto, favorendo la trasformazione degli esiti positivi in occupazione stabile. La legge valorizza inoltre competenze di base, trasversali e tecnico-professionali e favorisce intese con gli organi di vigilanza per controllare l’effettiva formazione formale.

Ambito applicativo e tipologie di apprendistato

La disciplina regionale riguarda gli aspetti formativi delle tipologie di apprendistato previste dal D.Lgs. 276/2003:

  • apprendistato per il diritto-dovere di istruzione e formazione;
  • apprendistato professionalizzante;
  • apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

La Giunta regionale definisce annualmente, d’intesa con le parti sociali e con le Province abruzzesi, gli aspetti formativi nel rispetto degli standard minimi nazionali e del sistema regionale delle qualifiche.

Profili formativi e contenuti della formazione

I profili formativi individuano obiettivi formativi e standard minimi di competenza per ciascuna figura professionale o gruppi affini. La Giunta regionale li definisce in coerenza con il repertorio delle professioni e recependo anche profili della contrattazione collettiva, standard formativi ministeriali e risultati delle indagini sui fabbisogni formativi.

La formazione è articolata in:

  • formazione formale, svolta in ambiente strutturato, progettato, verificabile e certificabile, con personale competente, all’esterno o all’interno dell’impresa in spazi distinti dalla produzione;
  • formazione non formale, organizzata per obiettivi e realizzata tramite esperienza di lavoro, con esiti rilevati dal tutore aziendale.

La formazione formale può essere erogata da organismi iscritti nel catalogo regionale o, se l’impresa possiede capacità formativa, dall’impresa stessa. Per gli apprendistati professionalizzanti in formazione esclusivamente aziendale, la nozione di formazione aziendale, la durata e le modalità di erogazione e riconoscimento sono rimesse alla contrattazione collettiva o agli enti bilaterali.

Piano formativo individuale

Ogni contratto di apprendistato si basa su un piano formativo individuale, che descrive il percorso dell’apprendista in coerenza con il profilo formativo e con le competenze già possedute. Il piano:

  • indica se la formazione si svolge all’esterno, all’interno o in entrambe le sedi;
  • articola formazione formale e non formale per tutta la durata del contratto;
  • prevede, soprattutto nella prima fase, competenze su sicurezza, organizzazione del lavoro, relazioni e diritti/doveri;
  • costituisce elemento essenziale del contratto;
  • deve essere comunicato al Centro per l’Impiego competente entro il giorno antecedente l’instaurazione del rapporto, insieme alla comunicazione di assunzione.

Il Centro per l’Impiego verifica entro 15 giorni la coerenza del piano con il profilo formativo; in caso di esito negativo, comunica il rigetto motivato al datore di lavoro e alla Regione, che deve essere seguito da riformulazione. I piani validati sono trasmessi alla Direzione regionale competente.

Certificazione delle competenze, crediti formativi e libretto formativo

Il datore di lavoro rilascia al lavoratore, ogni anno e alla cessazione del rapporto, una certificazione analitica della formazione impartita internamente, anche in caso di cessazione anticipata. La certificazione interna è comunicata al Centro per l’Impiego; quella esterna è rilasciata dall’ente erogatore e comunicata secondo le medesime modalità.

Le competenze acquisite sono accertate dai Centri per l’Impiego al termine del rapporto o in caso di cessazione anticipata, sulla base delle comunicazioni ricevute, e registrate sul libretto formativo del cittadino. In caso di esito negativo dell’accertamento, ne è data comunicazione agli enti competenti e alla Regione.

Le qualifiche professionali e le competenze certificate in apprendistato costituiscono crediti formativi utili ai fini del passaggio tra sistemi di istruzione e formazione, secondo la normativa richiamata. La Regione promuove inoltre standard minimi condivisi per riconoscimento, certificazione e registrazione delle competenze sul libretto formativo.

Tutore aziendale

Il tutore aziendale accompagna l’apprendista per tutto il percorso formativo e partecipa alla definizione del piano, affianca il lavoratore nella formazione interna, favorisce il raccordo con la formazione esterna ed esprime valutazioni utili alla certificazione. È individuato tra soggetti con inquadramento adeguato, attività coerenti ed esperienza lavorativa nel settore; nelle imprese con meno di 15 dipendenti o artigiane può coincidere con titolare, amministratore, socio o familiare coadiuvante.

La formazione del tutore non può durare meno di 16 ore. La Giunta regionale programma specifici interventi formativi per i tutori e disciplina la registrazione nel libretto formativo delle qualifiche e competenze certificate. Per la formazione esclusivamente aziendale, tali disposizioni non si applicano.

Offerta formativa, catalogo regionale e accreditamento

La Giunta regionale approva i programmi formativi per gli apprendisti. È istituito il catalogo regionale dei soggetti erogatori della formazione per l’apprendistato, con requisiti per l’iscrizione stabiliti dalla Giunta.

I soggetti erogatori della formazione esterna devono essere accreditati; la Giunta deve emanare un avviso pubblico per l’accreditamento dei soggetti non già accreditati entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge.

Finanziamento della formazione e incentivi

La formazione esterna può essere finanziata dalla Regione Abruzzo nei limiti delle risorse disponibili e del monte ore minimo previsto, a condizione che il datore di lavoro applichi il CCNL stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative. Il finanziamento può assumere la forma di buono formativo, utilizzabile presso enti accreditati in Abruzzo o, per la formazione fuori regione, secondo la normativa delle altre Regioni.

La Giunta regionale definisce criteri e modalità di finanziamento della formazione degli apprendisti e dei tutori aziendali. Le imprese devono comunque garantire la formazione formale anche in assenza di contributi pubblici.

La Regione può inoltre concedere incentivi economici ai datori di lavoro che trasformano il contratto di apprendistato in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, a tempo pieno o parziale, secondo modalità definite dalla Giunta nel rispetto della disciplina europea sugli aiuti di Stato.

Commissione regionale per l’apprendistato e governance

È istituita la Commissione regionale per l’Apprendistato, composta da rappresentanti della Giunta, del Consiglio regionale, delle strutture del lavoro, scuola, INPS, INAIL, Province, Università, parti sociali, associazioni delle persone con disabilità e consigliere o consigliere di parità. La Commissione è sede concertativa di progettazione, proposta, valutazione e verifica delle politiche regionali sull’apprendistato.

La Commissione esprime pareri obbligatori ma non vincolanti ed è validamente costituita con la maggioranza semplice dei rappresentanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente. La partecipazione non comporta oneri per la Regione e la Giunta ne disciplina il funzionamento.

La Giunta può delegare alle Province la gestione delle attività oggetto della legge. Le funzioni amministrative già attribuite alle Province sono poi trasferite alla Regione dalla L.R. 32/2015, con decorrenza definita da tale legge.

Disciplina dei singoli istituti di apprendistato

Per l’apprendistato per il diritto-dovere di istruzione e formazione, la Regione attua l’istituto tramite programmazione integrata tra formazione professionale e istruzione, finalizzata al conseguimento della qualifica professionale e al passaggio tra sistemi formativi. I profili formativi e la disciplina attuativa sono definiti dalla Giunta nel rispetto degli standard nazionali e d’intesa con i Ministeri competenti e la Commissione regionale.

Per l’apprendistato professionalizzante, la disciplina regionale mira a garantire qualità dell’offerta formativa attraverso integrazione tra apprendimento formale e non formale e sviluppo di competenze di base, trasversali e tecnico-professionali. La formazione formale si svolge esternamente o internamente, se l’impresa dispone di capacità formativa e di adeguate strutture, formatori e tutori. L’apprendista ha diritto a una formazione formale media mensile di 10 ore e a un minimo annuo di 120 ore. Una quota crescente della formazione esterna deve riguardare contenuti trasversali nei primi anni del percorso. La Giunta disciplina anche il periodo iniziale minimo di formazione trasversale e le modalità di formazione a distanza.

Per l’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per l’alta formazione, la Regione promuove l’uso sperimentale del contratto tramite intese con università, scuole, enti accreditati e altri organismi di alta formazione, nonché con le parti sociali. La durata, gli standard formativi e i criteri di riconoscimento e certificazione di competenze, crediti e titoli sono definiti dalla Giunta anche sulla base degli esiti delle sperimentazioni.

Monitoraggio, controlli e rapporti periodici

La Giunta regionale definisce le modalità di monitoraggio dell’apprendistato sul territorio, con la collaborazione dell’Osservatorio regionale sul mercato del lavoro, e presenta almeno una volta l’anno rapporti periodici alla Commissione consiliare competente. Sono inoltre previste rilevazioni ed elaborazioni statistiche annuali, con comunicazione delle informazioni alle parti sociali, in particolare per i settori agricoltura e artigianato.

La Regione definisce anche criteri per il controllo delle attività formative finanziate con risorse pubbliche e può concordare iniziative con le amministrazioni competenti in materia di vigilanza sul lavoro per garantire il corretto utilizzo del contratto di apprendistato.

Disposizioni transitorie e regime temporaneo

In attesa dei provvedimenti attuativi regionali e in assenza di specifica regolamentazione collettiva, il contratto di apprendistato resta disciplinato dall’art. 16 della L. 196/1997. Fino all’entrata in vigore dei provvedimenti attuativi, le assunzioni in apprendistato professionalizzante effettuate ai sensi del D.Lgs. 276/2003 sono regolate dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento fino alla scadenza dei contratti.

Nell’attesa della definizione dei profili formativi regionali, trovano applicazione i profili elaborati dalla contrattazione collettiva nazionale e regionale e dall’ISFOL.

Aspetti finanziari e decorrenza

Gli interventi previsti dalla legge sono finanziati nei limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, con risorse regionali, nazionali e comunitarie, richiamando specifici capitoli di spesa. Per l’esercizio finanziario 2009 la copertura è limitata alle sole risorse statali e comunitarie indicate.

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

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