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Legge

L.R. Abruzzo 31/2009

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 30 aprile 2009, n. 6 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2009), alla L.R. 30 aprile 2009, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 - Bilancio pluriennale 2009-2011 della Regione Abruzzo), ed alle LL.RR. nn. 16/2009, 35/2006 e 23/2009.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 31/2009Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Abruzzo n. 31/2009 introduce variazioni al bilancio 2009-2011, riprogramma economie vincolate in agricoltura, finanzia indennizzi per danni da vaccinazioni/trasfusioni e partecipa all’aumento di capitale S.A.G.A. S.p.A. Modifica inoltre termini e norme su edilizia, strutture regionali e artigianato. Le misure economiche riguardano soprattutto l’esercizio 2009 o scadenze fissate al 2010.

Variazioni di bilancio e modifiche a discipline regionali abruzzesi del 2009

Variazioni di bilancio, riprogrammazioni e modifiche settoriali

La legge regionale dell’Abruzzo n. 31 del 2009 interviene su diversi profili finanziari e ordinamentali, incidendo sul bilancio 2009 e su alcune leggi regionali vigenti. La disciplina è riferita esclusivamente alla Regione Abruzzo e, per molte misure, è legata a esercizi finanziari e termini ormai conclusi.

Agricoltura e riprogrammazione di economie vincolate

La legge dispone la riprogrammazione di economie vincolate per complessivi euro 5.717.000, già iscritte sul capitolo relativo al cofinanziamento regionale del Programma di sviluppo rurale 2007/2013. Tali somme vengono reiscritte nel bilancio di previsione 2009, per competenza e cassa, su capitoli destinati a:

  • gestione liquidatoria dei beni ex Casmez;
  • erogazione all’ARSSA per personale e funzionamento;
  • finanziamento ai Consorzi di bonifica per irrigazione, manutenzione e risanamento;
  • interventi nel settore agricolo e agroalimentare.

È inoltre aumentato da euro 10.100.000,00 a euro 11.300.000,00 lo stanziamento del capitolo destinato agli oneri per il personale e le spese di funzionamento dell’ARSSA.

Indennizzi per danni da vaccinazioni, trasfusioni ed emoderivati

La Regione si impegna a integrare annualmente con risorse proprie, per la parte eccedente le assegnazioni statali, le somme necessarie al pagamento degli indennizzi dovuti ai soggetti danneggiati da complicanze irreversibili conseguenti a vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, in attuazione della normativa statale sulle funzioni trasferite.

Per il 2009 l’onere è valutato in euro 412.000,00 e viene istituito un apposito capitolo di spesa. Contestualmente il bilancio 2009 viene modificato anche sul lato dell’entrata, mediante incremento di pari importo dell’addizionale regionale sull’imposta di consumo del gas metano. Per gli esercizi successivi la quantificazione è rimessa alle leggi annuali di bilancio.

Partecipazione all’aumento di capitale della S.A.G.A. S.p.A.

Per le finalità già previste da una precedente legge regionale, viene autorizzata per il 2009 l’iscrizione di ulteriori euro 341.322,36 destinati alla partecipazione della Regione Abruzzo all’aumento del capitale sociale della S.A.G.A. S.p.A. La copertura avviene tramite corrispondente incremento di spesa e di entrata nel bilancio 2009.

Proroga di termini in materia di edilizia e struttura regionale

La legge modifica il termine previsto dalla L.R. n. 16/2009 in materia di sostegno al settore edilizio, sostituendo il riferimento ai 120 giorni dall’entrata in vigore con la data del 30 aprile 2010.

Viene inoltre prorogato al 31 luglio 2010 il termine previsto dalla L.R. n. 35/2006 per le misure urgenti sul funzionamento delle strutture regionali prive di dirigente titolare.

Modifiche alla disciplina dell’artigianato

La parte più ampia della legge corregge la L.R. n. 23/2009 sull’artigianato, sostituendo in più punti il riferimento al registro delle imprese con quello all’albo delle imprese artigiane o alla sua separata sezione. Viene così confermato e riordinato il sistema di iscrizione presso ciascuna Camera di commercio, con effetti su:

  • soggetti destinatari;
  • funzioni dei Comuni;
  • consorzi, società consortili e associazioni tra imprese artigiane;
  • iscrizione, natura costitutiva, procedimento, iscrizione d’ufficio, modificazioni, cancellazioni, ricorsi e sanzioni amministrative.

La legge sopprime inoltre il comma 7 dell’articolo sul procedimento di iscrizione e, all’interno della clausola valutativa, elimina una specifica lettera. È richiamata anche una modifica ai requisiti per fruire dei contributi, ma tale disposizione risulta poi abrogata dalla normativa successiva.

Decorrenza e attualità pratica

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Tuttavia, gran parte delle disposizioni ha natura finanziaria riferita al bilancio 2009 o introduce proroghe con scadenze al 2010; per questo, salvo gli effetti storici sulle norme modificate, il provvedimento ha oggi rilevanza prevalentemente ricostruttiva e non operativa.

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