Cassazione Civile, Ordinanza n. 09405/2024 del 08/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Un soggetto aveva proposto opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da un creditore sulla base di una scrittura privata sottoscritta il 28 luglio 2009, con la quale si dichiarava debitore verso più soggetti di somme determinate. In primo grado l'opponente aveva riconosciuto la sottoscrizione, sostenendo di aver firmato per riconoscere un debito della società di cui era socio e chiedendo la nullità della scrittura per difetto di causa, l'annullamento per violenza e la rescissione per lesione; solo in comparsa conclusionale aveva prospettato che il negozio dovesse essere qualificato come espromissione ex art. 1272 c.c. Il tribunale aveva rigettato l'opposizione, ritenendo la scrittura prova del credito e della causale. In appello l'opponente aveva censurato la qualificazione del negozio come riconoscimento di debito e chiedeva la riqualificazione in termini di espromissione. La corte territoriale aveva rigettato l'appello, dichiarando inammissibile la nuova qualificazione come domanda nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c. e valorizzando l'art. 1988 c.c. quale fonte di presunzione dell'esistenza del rapporto fondamentale. Con il ricorso per cassazione il soccombente denunciava, da un lato, la falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la corte d'appello dichiarato inammissibile una mera diversa qualificazione giuridica dei medesimi fatti; dall'altro, la falsa applicazione degli artt. 1988 e 1272 c.c. e la violazione dell'art. 2697 c.c. per avere la sentenza qualificato la scrittura come promessa di pagamento o riconoscimento di debito, con conseguente errato riparto dell'onere della prova, anziché come espromissione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, affermando che la diversa qualificazione giuridica della medesima scrittura privata come espromissione non integra domanda nuova ai sensi dell'art. 345 c.p.c., perché non modifica petitum né causa petendi e resta fermo il fatto costitutivo originariamente dedotto. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, per nuovo esame della controversia e per la liquidazione delle spese di legittimità. Il secondo motivo è rimasto assorbito.
Norme richiamate
art. 345 c.p.c.
La mera diversa qualificazione giuridica del medesimo fatto o rapporto dedotto in giudizio non costituisce domanda nuova, se non altera petitum e causa petendi e non amplia il tema di indagine.
art. 1988 c.c.
Il riconoscimento di debito e la promessa di pagamento non sono fonte autonoma dell'obbligazione, ma producono un effetto di astrazione soltanto processuale, con inversione dell'onere della prova sul rapporto fondamentale.
art. 1272 c.c.
La qualificazione del negozio come espromissione resta rimessa alla corretta sussunzione del fatto concreto e, se fondata sui medesimi fatti già allegati, può essere prospettata anche in appello senza integrare domanda nuova.
art. 2697 c.c.
Il diverso inquadramento del negozio incide sul riparto dell'onere probatorio; è censurabile l'attribuzione dell'onere della prova a soggetto diverso da quello gravato secondo la struttura della fattispecie.
Massime di principio
- Non costituisce domanda nuova, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., la diversa qualificazione giuridica in appello di un medesimo negozio o rapporto già dedotto in primo grado, purché restino invariati i fatti costitutivi allegati e non si modifichino petitum e causa petendi.
- La sussunzione giuridica del fatto o del negozio è attività tipicamente rimessa al giudice; le parti possono prospettare una qualificazione giuridica diversa anche in grado di appello, se basata sugli stessi elementi fattuali.
- Il riconoscimento di debito ex art. 1988 c.c. ha efficacia di presunzione iuris tantum del rapporto fondamentale e non introduce una nuova fonte dell'obbligazione.
- Quando il giudice qualifica erroneamente il negozio, può risultare alterato anche il riparto dell'onere della prova, che va determinato in base agli elementi costitutivi della fattispecie sostanziale correttamente individuata.
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