Ordinanza n. 5/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - dell’ordinanza n. -OMISSIS-, notificata ad entrambe le ricorrenti in data 17.10.2025 ed avente ad oggetto “Interruzione attività e ripristino dello stato dei luoghi presso l’immobile sito in -OMISSIS-”; - di ogni altro atto a questo presupposto ovvero preordinato, connesso e conseguente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di interruzione dell'attività e ripristino dello stato dei luoghi
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'ordinanza comunale che disponeva l'interruzione dell'attività e il ripristino dello stato dei luoghi presso un immobile. Dal testo emerge che le ricorrenti contestavano l'adozione dell'ordinanza, mentre il Comune ne sosteneva la legittimità. In sede cautelare il Tribunale ha esaminato, allo stato sommario proprio della fase, la previa comunicazione di avvio del procedimento, la motivazione dell'atto, l'imputabilità alle ricorrenti della modifica di destinazione e l'assenza di un titolo abilitativo per l'attività produttiva accertata.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto, a un sommario esame, che l'ordinanza fosse un atto vincolato ai sensi degli artt. 27 e seguenti del d.P.R. n. 380/2001, preceduto da un'esauriente comunicazione di avvio del procedimento. Ha inoltre rilevato che l'attività produttiva riscontrata sembrava comportare un incremento del carico urbanistico ai sensi dell'art. 23-ter del d.P.R. n. 380/2001, che l'ordinanza risultava adeguatamente motivata, che la modifica di destinazione appariva addebitabile alle ricorrenti sulla base dei verbali di sopralluogo e della documentazione richiamata, e che l'attività produttiva sembrava svolgersi senza titolo abilitativo. Le ricorrenti sono state condannate, in solido, al pagamento delle spese della fase cautelare, liquidate in euro 1.000 oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la domanda cautelare, sulla quale il Tribunale ha deciso respingendo la sospensione dell'efficacia dell'ordinanza comunale.
artt. 27 ss. d.P.R. 380/2001
Sono richiamati quale fondamento del carattere vincolato dell'ordinanza comunale di interruzione dell'attività e ripristino dello stato dei luoghi.
art. 23-ter d.P.R. 380/2001
È richiamato in relazione alla modifica di destinazione d'uso e all'apparente incremento del carico urbanistico derivante dall'attività produttiva.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede cautelare, la domanda di sospensione può essere respinta quando, a un esame sommario, l'atto impugnato appare vincolato dalla disciplina edilizia, adeguatamente motivato e preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento.
- L'accertamento di un'attività produttiva svolta senza titolo abilitativo e idonea a determinare un incremento del carico urbanistico può sostenere, in sede cautelare, l'ordinanza di interruzione dell'attività e di ripristino dello stato dei luoghi.
- La modifica di destinazione d'uso può essere provvisoriamente imputata al soggetto privato sulla base dei verbali di sopralluogo e di altra documentazione acquisita dall'amministrazione, quando tali elementi rendano plausibile la riferibilità dell'attività al destinatario dell'ordinanza.
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