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Sentenza

Sentenza n. 4458/2026 - Napoli, Sezione 6

per l'annullamento, previa sospensione cautelare, - del provvedimento del Comune di Pozzuoli-città metropolitana di Napoli, Direzione 5 "Coordinamento Urbanistica-Governo del Territorio-UOC Sportello del Territorio-Edilizia Privata", prot. n.102722 del 15/10/2025 (prat.n.077/2025/CRI) notificato il 2 maggio 2026, di rigetto dell'istanza di concessione del contributo per la realizzazione degli interventi di riqualificazione sismica e riparazione dei danni causati dal sisma del 20/5/2024, ex art.9novies D.L.76/2024, relativo all'unità immobiliare dell'istante; - della determinazione dirigenziale n.664 del 30/3/2026 del dirigente della Direzione 5 del Comune di Pozzuoli di adozione e approvazione della graduatoria relativa all'ammissione al contributo ex art. 9novies D.L.76/2024; - di ogni atto presupposto, propedeutico, connesso o conseguente a quelli suindicati.

Giustizia amministrativa202604016

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del contributo per la riparazione e la riqualificazione sismica dell’immobile e graduatoria relativa all’ammissione al contributo

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego comunale della domanda di contributo prevista dall’art. 9-novies del d.l. n. 76/2024 e la graduatoria di ammissione, chiedendone l’annullamento e l’accertamento del diritto all’integrale corresponsione del contributo. Il diniego era motivato dalla mancata dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001, a seguito del mancato adempimento a una richiesta di integrazione documentale. Il ricorrente ha dedotto di non avere ricevuto personalmente tale richiesta, asserendo che essa sarebbe stata trasmessa soltanto all’amministrazione condominiale, con violazione delle garanzie partecipative, dei principi di buona fede e leale collaborazione e del dovere di soccorso istruttorio. Ha inoltre dedotto difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’autorizzazione del 1994 e la planimetria catastale sarebbero state sufficienti a comprovare lo stato legittimo dell’immobile. Il Comune ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo e, in subordine, l’infondatezza del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, ritenendo competente il giudice ordinario, con possibilità di riassunzione ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a. Il giudice ha qualificato la posizione del richiedente come diritto soggettivo, poiché la disciplina dell’art. 9-novies del d.l. n. 76/2024 e del decreto interministeriale 13 dicembre 2024 configura una fattispecie legale tipica e vincolata: l’amministrazione deve verificare requisiti, presupposti e documentazione predeterminati, senza compiere valutazioni comparative discrezionali sull’an, sul quid o sul quomodo del beneficio. Anche la graduatoria non muta tale qualificazione, in quanto opera sulla base di criteri oggettivi prestabiliti e costituisce una modalità seriale di attuazione di diritti omogenei in presenza di risorse limitate, non uno strumento di selezione qualitativa. La disponibilità finanziaria integra un elemento della fattispecie costitutiva del diritto, anziché costituire un limite esterno all’esercizio di un potere discrezionale. La controversia non rientra neppure nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia e urbanistica: l’oggetto immediato è il riconoscimento di una provvidenza economica post-sismica, mentre la verifica dello stato legittimo dell’immobile rappresenta soltanto un presupposto del contributo e non trasforma la controversia in una controversia sull’uso o sull’assetto del territorio. I motivi relativi alla partecipazione procedimentale, alla documentazione dello stato legittimo, all’istruttoria e alla motivazione non sono stati esaminati nel merito per difetto di giurisdizione. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 9-novies d.l. 11 giugno 2024, n. 76, convertito dalla l. 8 agosto 2024, n. 111

    La disciplina legislativa del contributo post-sismico, attuata dal decreto interministeriale, configura una fattispecie legale tipica e vincolata, fondata sulla verifica di requisiti predeterminati.

  • art. 9-bis d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380

    Lo stato legittimo dell’immobile costituisce uno dei presupposti documentali per l’accesso al contributo, senza attrarre la controversia nella materia edilizia o urbanistica.

  • art. 3, comma 2, decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    Il contributo è subordinato alla presenza del prescritto titolo abilitativo edilizio o di un titolo in sanatoria.

  • art. 7, comma 4, lett. d), decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    La domanda deve essere corredata dalla documentazione attestante lo stato legittimo dell’immobile ai sensi dell’art. 9-bis del d.P.R. n. 380/2001.

  • art. 7, commi 8 e 9, decreto interministeriale 13 dicembre 2024

    I comuni, nei limiti delle risorse finanziarie ricevute ai sensi dell’articolo 12, esaminano le domande dando priorità agli interventi su edifici con il livello operativo più basso, da L0 a L4, e procedendo dall’intervento su edifici con più unità immobiliari abitate, in maniera da permettere la revoca del provvedimento di sgombero e il conseguente rientro nell’abitazione del maggior numero di nuclei familiari.

    La graduatoria è formata secondo criteri oggettivi e predeterminati; le risorse limitate e lo scorrimento negli anni successivi non introducono discrezionalità amministrativa, ma incidono sulla fattispecie costitutiva del diritto al beneficio.

  • art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a.

    La controversia non rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia urbanistica ed edilizia, poiché il contributo post-sismico riguarda una provvidenza economica e non direttamente l’uso o l’assetto del territorio.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Il giudizio può essere riassunto dinanzi al giudice ordinario competente nei modi e nei termini previsti dalla norma.

  • art. 103 Cost.

    La giurisdizione esclusiva amministrativa riguarda le particolari materie individuate dalla legge e non consente, in assenza di un’espressa previsione, di attrarre controversie patrimoniali relative a diritti soggettivi.

Massime di principio

  • Quando una legge e la relativa disciplina attuativa predeterminano beneficiari, requisiti, interventi ammissibili, documentazione, criteri di calcolo e procedimento, senza attribuire all’amministrazione il potere di comparare discrezionalmente interessi pubblici e privati, la posizione del richiedente al beneficio è qualificabile come diritto soggettivo e le controversie spettano al giudice ordinario.
  • La formazione di una graduatoria per l’accesso a un contributo non comporta di per sé la sussistenza di un interesse legittimo: se la graduazione avviene mediante criteri oggettivi e predeterminati, essa costituisce una modalità di attuazione seriale di diritti omogenei e non una selezione discrezionale dei beneficiari.
  • Quando il beneficio pubblico è finanziato entro un plafond determinato e la disponibilità delle risorse incide sulla collocazione utile del richiedente, la provvista finanziaria può costituire un elemento della fattispecie costitutiva del diritto, anziché un limite esterno all’esercizio di un potere amministrativo discrezionale.
  • La controversia sul riconoscimento di un contributo post-sismico non rientra nella giurisdizione esclusiva amministrativa in materia edilizia e urbanistica se l’oggetto immediato è la spettanza della provvidenza economica; la verifica dello stato legittimo dell’immobile resta un presupposto del beneficio e non trasforma la controversia in una controversia sull’uso o sull’assetto del territorio.
  • Ai fini del riparto di giurisdizione occorre avere riguardo al petitum sostanziale, individuato alla luce della causa petendi e dell’intrinseca natura della posizione giuridica azionata, non alla formale impugnazione di atti amministrativi né alla qualificazione prospettata dalla parte.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieGiurisdizione e riparto
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizionePrincipio di legalità e tipicità

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