Regolamento (UE) 2016/1130
Regolamento (UE) 2016/1130 della Commissione, dell'8 luglio 2016, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera belga
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente 2016 assegnato al Belgio per la passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk e introduce il conseguente divieto di pesca per le navi belghe. La misura si fonda sul sistema di controllo della politica comune della pesca e sulle possibilità di pesca fissate per il 2016 dal regolamento (UE) 2016/72. Dal 9 giugno 2016 cessano quindi sia le attività di pesca sia le operazioni connesse sulle catture di tale stock.
Divieto di pesca della passera di mare (Pleuronectes platessa) nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi battenti bandiera belga, a seguito dell'esaurimento del contingente 2016.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio che pescano lo stock PLE/7HJK di passera di mare (Pleuronectes platessa) nelle zone VIIh, VIIj e VIIk. Il divieto opera a decorrere dal 9 giugno 2016, data di chiusura indicata nell’allegato, e riguarda sia le attività di pesca sia la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture effettuate dopo tale data. Il regolamento ha portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Divieto di pesca della passera di mare nelle zone VIIh, VIIj e VIIk per le navi belghe
Il regolamento attua una misura di chiusura immediata di un contingente ittico per il 2016, a seguito della comunicazione alla Commissione dell’avvenuto esaurimento delle catture autorizzate. La disciplina si inserisce nel sistema di controllo delle quote della politica comune della pesca e richiama il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, che fissava le possibilità di pesca per l’anno 2016.
Ambito di applicazione
La misura riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio e si riferisce allo stock PLE/7HJK, corrispondente alla passera di mare (Pleuronectes platessa), nelle zone VIIh, VIIj e VIIk. La chiusura decorre dal 9 giugno 2016, data indicata nell’allegato come data di chiusura del contingente. Da quel momento non è più consentita la pesca di tale stock da parte dei soggetti interessati.
Effetti del superamento del contingente
L’articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca assegnato al Belgio per il 2016 si ritiene esaurito dalla data fissata nell’allegato. L’articolo 2 traduce tale esaurimento in un divieto operativo: oltre alla pesca, sono vietate anche le attività successive relative alle catture effettuate dopo la data di chiusura, ossia la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti di recepimento nazionali.
Disposizioni principali
Constatazione dell’esaurimento del contingente
Il contingente di pesca 2016 assegnato al Belgio per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito a decorrere dalla data di chiusura stabilita nello stesso allegato, cioè il 9 giugno 2016.
Divieto di pesca e operazioni successive
Le attività di pesca della passera di mare (Pleuronectes platessa) nelle zone VIIh, VIIj e VIIk da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio sono vietate dal 9 giugno 2016. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Base giuridica e raccordo con la normativa sulle quote
Il regolamento è adottato ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul regime di controllo della politica comune della pesca e si collega al regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, che fissa per il 2016 le possibilità di pesca.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 8 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1113
- Regolamento · 8 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1114
- Regolamento · 8 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1128
- Regolamento · 8 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1129
- Regolamento · 8 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1131
- Regolamento · 8 lug 2016Regolamento (UE) 2016/1132
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →