Regolamento (UE) 2016/1113
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1113 della Commissione, dell'8 luglio 2016, recante duecentoquarantottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Da'esh) e di Al-Qaeda
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua un aggiornamento tecnico dell’elenco delle persone soggette a misure restrittive ai sensi del regolamento (CE) n. 881/2002. In particolare, recepisce la decisione del 5 luglio 2016 del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e cancella una persona fisica dall’allegato I. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 per sopprimere una persona fisica dall’elenco dei soggetti sottoposti a congelamento di capitali e risorse economiche.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto regolamento direttamente applicabile, e incide sull’elenco di persone fisiche, gruppi ed entità contenuto nell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002. L’effetto sostanziale riguarda le misure restrittive di congelamento dei capitali e delle risorse economiche nei confronti dei soggetti elencati; nel caso specifico, il regolamento dispone la cancellazione di una persona fisica dall’elenco. Non introduce nuove categorie di soggetti destinatari, ma aggiorna l’elenco esistente sulla base della decisione del Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1113 della Commissione
Il regolamento costituisce un atto di esecuzione meramente aggiornativo nell’ambito del regime sanzionatorio unionale contro persone ed entità associate all’ISIL (Da'esh) e ad Al-Qaeda. Esso modifica il regolamento (CE) n. 881/2002, che disciplina il congelamento dei capitali e delle risorse economiche dei soggetti inseriti nell’elenco di cui all’allegato I, in coerenza con la decisione assunta a livello ONU il 5 luglio 2016.
Contesto e finalità
Nei considerando la Commissione ricorda che l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 contiene l’elenco dei soggetti colpiti dal congelamento di capitali e risorse economiche. Poiché il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha depennato una persona fisica dal proprio elenco, l’Unione provvede ad adeguare di conseguenza il proprio elenco per assicurare l’allineamento tra i due sistemi sanzionatori.
Modifica dell’elenco sanzionatorio
L’unica disposizione sostanziale dell’atto è contenuta nell’articolo 1, che modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. In concreto, viene soppressa dalla sezione «Persone fisiche» la voce relativa a Daniel Martin Schneider (alias Abdullah), identificato mediante dati anagrafici, documentali e ulteriori informazioni descrittive riportate integralmente nell’allegato del regolamento.
Effetti pratici della soppressione
La cancellazione dall’elenco comporta la cessazione, per il soggetto interessato, dell’applicazione delle misure restrittive previste dal regolamento (CE) n. 881/2002, nei limiti e secondo gli effetti derivanti dall’aggiornamento dell’allegato. Il regolamento non introduce nuove misure, non modifica il contenuto generale del regime sanzionatorio e non disciplina procedure interne ulteriori: si limita a un aggiornamento nominativo dell’elenco.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto è qualificato espressamente come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato per garantire l’efficacia delle misure restrittive aggiornate.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 conformemente all’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione di una voce dell’elenco delle «Persone fisiche», relativa a Daniel Martin Schneider (alias Abdullah), con i dati identificativi riportati nell’allegato.
Recepimento della decisione del Comitato per le sanzioni ONU
Dai considerando emerge che il 5 luglio 2016 il Comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di depennare una persona fisica dal proprio elenco. Il regolamento UE aggiorna pertanto l’allegato I per mantenere allineato l’elenco unionale a quello ONU.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e finalità sanzionatoria
Il regolamento è adottato sulla base del regolamento (CE) n. 881/2002, in particolare dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera a), e dell’articolo 7 bis, paragrafo 5. La finalità è garantire l’efficacia immediata delle misure restrittive, come evidenziato nel considerando che richiama l’entrata in vigore immediata.
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