Regolamento (UE) 2016/1132
Regolamento (UE) 2016/1132 della Commissione, dell'8 luglio 2016, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona VIIa per le navi battenti bandiera belga
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l'esaurimento del contingente di pesca 2016 assegnato al Belgio per il merluzzo bianco nella zona VIIa e dispone il conseguente divieto di pesca per le navi belghe. La misura è adottata sulla base del regolamento di controllo della pesca e delle informazioni comunicate alla Commissione sull'esaurimento del contingente. Dal 9 giugno 2016 sono vietate non solo le catture, ma anche la conservazione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco di tale stock.
Divieto di pesca del merluzzo bianco (Gadus morhua) nella zona VIIa per le navi battenti bandiera belga, a seguito dell'esaurimento del contingente 2016.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera del Belgio o immatricolate in Belgio che effettuano attività di pesca sullo stock di merluzzo bianco (codice stock COD/07 A) nella zona VIIa. Il divieto opera dal 9 giugno 2016, data di chiusura indicata nell'allegato, e riguarda le attività successive a tale data, inclusa la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture. Non disciplina altri stock, altre zone o altri Stati membri, salvo il richiamo generale al sistema di controllo della pesca UE.
Divieto di pesca del merluzzo bianco nella zona VIIa per le navi battenti bandiera belga
Il regolamento attua la chiusura di un contingente ittico per il 2016, constatando che le catture hanno esaurito la quota assegnata al Belgio per il merluzzo bianco nella zona VIIa. La misura si inserisce nel quadro del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo della pesca e si collega alle possibilità di pesca fissate dal regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio.
Base normativa e finalità
La Commissione adotta il regolamento sulla base dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Nei considerando si afferma che, ricevute le informazioni sulle catture, il contingente assegnato al Stato membro indicato nell'allegato è risultato esaurito; di conseguenza, per evitare ulteriori prelievi oltre il limite autorizzato, è necessario vietare le attività di pesca relative a quello stock.
Ambito soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. L'oggetto del divieto è lo stock COD/07 A, corrispondente al merluzzo bianco (Gadus morhua) nella zona VIIa. L'allegato precisa che la data di chiusura è il 9 giugno 2016.
Effetti del contingente esaurito
L'articolo 1 dispone che il contingente di pesca 2016 assegnato al Belgio per lo stock in questione si considera esaurito dalla data indicata nell'allegato. Questo effetto giuridico è il presupposto per l'applicazione del divieto di cui all'articolo 2.
Divieti operativi
Dal 9 giugno 2016 sono vietate le attività di pesca dello stock interessato da parte delle navi belghe. Il divieto non riguarda soltanto la cattura, ma anche tutte le principali operazioni successive sulle catture:
- conservazione a bordo;
- trasferimento;
- trasbordo;
- sbarco.
Entrata in vigore e natura del regolamento
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come usuale per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Base giuridica e presupposti
Il regolamento è adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul regime di controllo della politica comune della pesca. Nei considerando si richiama il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2016, e si afferma che le catture hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato al Belgio per lo stock indicato.
Esaurimento del contingente
L'articolo 1 stabilisce che il contingente di pesca 2016 assegnato al Belgio per lo stock riportato nell'allegato si considera esaurito dalla data indicata nello stesso allegato, cioè dal 9 giugno 2016.
Divieto di pesca e operazioni connesse
L'articolo 2 vieta, a decorrere dalla data di chiusura indicata nell'allegato, le attività di pesca dello stock di merluzzo bianco nella zona VIIa da parte di navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Ambito oggettivo dell'allegato
L'allegato identifica lo stock interessato come COD/07 A, specie merluzzo bianco (Gadus morhua), zona VIIa, con Stato membro Belgio e data di chiusura 9.6.2016.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 3 prevede l'entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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