Regolamento (UE) 2016/1131
Regolamento (UE) 2016/1131 della Commissione, dell'8 luglio 2016, recante divieto di pesca del merlano nella zona VIIa per le navi battenti bandiera belga
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l'esaurimento del contingente di pesca 2016 assegnato al Belgio per il merlano nella zona VIIa e, conseguentemente, introduce il divieto di proseguire le attività di pesca relative a tale stock. La misura si fonda sul quadro di controllo della politica comune della pesca e sulle informazioni trasmesse alla Commissione circa le catture già effettuate. L'effetto è immediato dal giorno successivo alla pubblicazione, ma la chiusura della pesca decorre dalla data specificata nell'allegato, il 9 giugno 2016.
Divieto di pesca del merlano nella zona VIIa per le navi battenti bandiera belga, a seguito dell'esaurimento del contingente 2016.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera del Belgio o ivi immatricolate che effettuano attività di pesca dello stock di merlano (Merlangius merlangus) nella zona VIIa. Il divieto opera dalla data di chiusura indicata nell'allegato, ossia dal 9 giugno 2016, e riguarda non solo la pesca ma anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture successive a tale data. Non disciplina altre specie, altri stock o altri Stati membri.
Divieto di pesca del merlano nella zona VIIa per le navi belga
Il regolamento interviene nell'ambito della gestione annuale dei contingenti ittici dell'Unione e dà attuazione al meccanismo di chiusura automatica quando il contingente assegnato risulta esaurito. La Commissione, sulla base delle informazioni ricevute, constata che per il Belgio il contingente 2016 relativo al merlano nella zona VIIa è esaurito e dispone il conseguente divieto di pesca.
Base normativa e presupposto della chiusura
La misura è adottata ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che disciplina il sistema di controllo della politica comune della pesca. Il considerando richiama inoltre il regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio, che fissa per il 2016 le possibilità di pesca e quindi il contingente pertinente.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il divieto riguarda esclusivamente le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio. L'oggetto è lo stock identificato nell'allegato come WHG/07 A, corrispondente al merlano (Merlangius merlangus), nella zona VIIa. Non emergono dal testo estensioni ad altre specie, ad altre zone o ad altri Stati membri.
Effetti del contingentamento esaurito
L'articolo 1 stabilisce che il contingente 2016 per il Belgio si considera esaurito dalla data indicata nell'allegato, cioè il 9 giugno 2016. Da tale data opera il divieto di cui all'articolo 2, che non si limita alla cattura ma si estende anche alle operazioni successive sulle catture già effettuate. In particolare, le navi interessate non possono conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare il merlano catturato dopo la chiusura.
Entrata in vigore e efficacia diretta
L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come usuale per i regolamenti UE, l'atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2016
Il contingente di pesca assegnato per il 2016 al Belgio per lo stock di merlano nella zona VIIa si considera esaurito a decorrere dal 9 giugno 2016, data di chiusura indicata nell'allegato.
Divieto di pesca e di gestione delle catture
Dal 9 giugno 2016 le navi battenti bandiera belga o immatricolate in Belgio non possono effettuare pesca dello stock WHG/07 A (merlano, Merlangius merlangus) nella zona VIIa. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.
Base giuridica e coordinamento con la disciplina dei contingenti
Il regolamento è adottato in applicazione dell'articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009 sul regime di controllo della politica comune della pesca, e si inserisce nel sistema dei contingenti fissati per il 2016 dal regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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