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Regolamento

Regolamento (UE) 2016/1114

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1114 della Commissione, dell'8 luglio 2016, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

Normativa europea32016R1114

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce i valori forfettari all'importazione per una serie di ortofrutticoli, come base per il calcolo del prezzo di entrata previsto dalla disciplina UE di settore. Si tratta di un atto di esecuzione fondato sul regolamento (UE) n. 543/2011, che prevede la fissazione giornaliera dei valori sulla base di dati variabili. L'atto ha applicazione immediata dalla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Fissazione giornaliera dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli ai fini della determinazione del prezzo di entrata nell'UE.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell'Unione di taluni ortofrutticoli freschi identificati nell'allegato, limitatamente ai codici NC indicati e alle origini paesi terzi elencate. I valori sono utilizzati per la determinazione del prezzo di entrata ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Il regolamento si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fissazione dei valori forfettari all'importazione per taluni ortofrutticoli

Il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1114 della Commissione disciplina la determinazione dei valori forfettari all'importazione da utilizzare per il calcolo del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati nell'Unione. L'atto si inserisce nel quadro dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e attua la disciplina specifica prevista dal regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011.

Base normativa e finalità

La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 1308/2013 e, soprattutto, il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, che definisce i criteri per la fissazione dei valori forfettari all'importazione per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A. I considerando chiariscono che tali valori sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, così da riflettere l'andamento del mercato e consentire l'applicazione corretta del meccanismo del prezzo di entrata.

Ambito di applicazione

L'atto riguarda esclusivamente le importazioni nell'Unione di specifici ortofrutticoli freschi individuati per codice NC nell'allegato. I valori sono differenziati anche per origine geografica, mediante i codici dei paesi terzi previsti dalla nomenclatura richiamata nel regolamento (UE) n. 1106/2012; il codice "ZZ" indica le "altre origini".

Contenuto precettivo

L'articolo 1 rinvia all'allegato per la determinazione dei valori forfettari applicabili ai sensi dell'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011. Nell'allegato sono riportati gli importi, espressi in EUR/100 kg, per i diversi prodotti e paesi di origine. Tra le combinazioni elencate figurano, a titolo esemplificativo, valori per i codici NC 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 10 00, 0809 29 00 e 0809 30 10/0809 30 90, con importi distinti in funzione dell'origine.

Decorrenza ed effetti

L'articolo 2 prevede l'entrata in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di atti nazionali di recepimento.

Disposizioni principali

Oggetto della fissazione

L'articolo 1 dispone che i valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli indicati nell'allegato del regolamento. La misura serve a determinare il prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli importati da paesi terzi.

Base giuridica e criterio di calcolo

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) n. 1308/2013 e sul regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1. I considerando precisano che i valori forfettari sono calcolati ogni giorno feriale sulla base di dati giornalieri variabili, in attuazione dei criteri previsti per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del regolamento n. 543/2011.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È inoltre precisato che esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Valori per codice NC e origine

L'allegato elenca i valori forfettari all'importazione espressi in EUR/100 kg per specifici codici NC e paesi di origine, tra cui ad esempio 0702 00 00, 0709 93 10, 0805 50 10, 0808 10 80, 0808 30 90, 0809 10 00, 0809 29 00 e 0809 30 10/0809 30 90, con indicazione dei corrispondenti codici paese e dei relativi importi.

Come è indicizzato

Materieagricolturaorganizzazione comune dei mercatiimportazioniortofrutticolipolitica commerciale

Testo integrale

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