Regolamento (UE) 2016/1128
Regolamento (UE) 2016/1128 della Commissione, dell'8 luglio 2016, recante divieto di pesca degli scorfani nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali della zona V e nelle acque internazionali delle zone XII e XIV per le navi battenti bandiera lettone
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la chiusura immediata della pesca di uno specifico stock di scorfani per la flotta lettone, in quanto il contingente 2016 risulta esaurito. Dal 9 giugno 2016 è vietato non solo pescare, ma anche conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare catture di tale stock effettuate dopo quella data. L’atto è adottato in attuazione del sistema di controllo della politica comune della pesca e si applica direttamente in tutta l’Unione.
Divieto di pesca degli scorfani (Sebastes spp.) per le navi battenti bandiera lettone nelle acque dell'Unione e in specifiche acque internazionali, per esaurimento del contingente 2016.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera lettone o immatricolate in Lettonia che pescano lo stock RED/51214D di scorfani (Sebastes spp.) nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona V, nonché nelle acque internazionali delle zone XII e XIV. Il divieto opera dalla data di chiusura indicata in allegato, ossia dal 9 giugno 2016, ed è conseguenza dell’esaurimento del contingente di pesca assegnato per il 2016. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Divieto di pesca degli scorfani per le navi battenti bandiera lettone
Il regolamento della Commissione (UE) 2016/1128 dell’8 luglio 2016 è un atto di chiusura della pesca adottato nell’ambito del regime di controllo della politica comune della pesca di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 36, paragrafo 2. Esso prende atto dell’esaurimento del contingente 2016 previsto dal regolamento (UE) 2016/72 del Consiglio e impone il divieto di pesca per lo stock interessato.
Finalità e presupposto normativo
La Commissione precisa, nei considerando, che il regolamento (UE) 2016/72 fissa i contingenti per il 2016 e che, sulla base delle informazioni ricevute, le catture effettuate da navi battenti bandiera dello Stato membro interessato hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato. Ne discende la necessità di vietare le attività di pesca dello stock per evitare superamenti del limite annuale autorizzato.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’atto si applica alle navi battenti bandiera lettone o immatricolate in Lettonia. L’oggetto del divieto è lo stock RED/51214D, identificato in allegato come scorfani (Sebastes spp.). Le aree interessate sono le acque dell’Unione e le acque internazionali della zona V, nonché le acque internazionali delle zone XII e XIV.
Data di chiusura e conseguenze operative
L’allegato fissa la data di chiusura al 9 giugno 2016. Da tale data il contingente per il 2016 si considera esaurito e sono vietate le attività di pesca dello stock. Il divieto è formulato in modo ampio e comprende anche le operazioni accessorie sulle catture effettuate dopo la chiusura: conservazione a bordo, trasferimento, trasbordo e sbarco.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento interno.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2016
Il contingente di pesca assegnato per il 2016 alla Lettonia per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato, cioè il 9 giugno 2016.
Divieto di attività di pesca e operazioni connesse
Dalla data di chiusura è vietato alle navi battenti bandiera lettone o immatricolate in Lettonia esercitare attività di pesca sullo stock RED/51214D di scorfani (Sebastes spp.) nelle zone indicate. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Ambito geografico e specie interessata
Il divieto riguarda gli scorfani (Sebastes spp.) nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali della zona V, nonché nelle acque internazionali delle zone XII e XIV.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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