Regolamento (UE) 2026/2160
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2160 del Consiglio, del 22 settembre 2026, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, che contiene l’elenco delle persone, entità e organismi sottoposti a misure restrittive per azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. In esito a un riesame, vengono aggiornate le informazioni relative a 104 persone e 71 entità, mentre sono soppresse sette voci, comprese quelle di tre persone decedute. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione ed è obbligatorio e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Aggiornamento dell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive dell’Unione relative alla situazione in Ucraina.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutti gli Stati membri, alle persone fisiche e giuridiche, alle entità e agli organismi soggetti al regolamento (UE) n. 269/2014. Modifica esclusivamente l’allegato I di tale regolamento, aggiornando i dati relativi a 104 persone e 71 entità e sopprimendo sette voci, tra cui tre persone decedute. È direttamente applicabile dal 22 settembre 2026, data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Aggiornamento dell’elenco delle sanzioni UE relative alla situazione in Ucraina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2160 aggiorna l’allegato I del regolamento (UE) n. 269/2014, nell’ambito delle misure restrittive adottate dall’Unione in risposta ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina. L’intervento consegue a un riesame svolto dal Consiglio e riguarda sia persone fisiche sia entità.
Ambito della modifica
Il regolamento non introduce una disciplina sanzionatoria autonoma, ma modifica l’elenco dei soggetti già previsto dal regolamento (UE) n. 269/2014. In particolare:
- vengono aggiornate le informazioni relative a 104 persone;
- vengono aggiornate le informazioni relative a 71 entità;
- vengono soppresse sette voci complessive;
- le modifiche riguardano dati identificativi, alias, cittadinanza, funzioni, indirizzi, entità associate e motivazioni della designazione.
Le motivazioni riportate nell’allegato riguardano, tra l’altro, il sostegno politico, militare, finanziario o materiale alla Federazione russa, il coinvolgimento nell’industria militare e della difesa, il sostegno alle autorità russe nei territori ucraini occupati, la deportazione o assimilazione di minori ucraini, la propaganda, la disinformazione, il sostegno ai settori energetico e petrolifero russi e l’elusione delle misure restrittive dell’Unione.
Soppressione di voci relative a persone decedute
L’allegato dispone la soppressione delle voci relative alle seguenti persone decedute:
- n. 336: Yuri Nikolaevich Shvytkin;
- n. 1574: Ali Reza Tangsiri;
- n. 1693: Alexander Georgievich Leonov.
Ulteriori soppressioni dall’elenco
Sono inoltre soppresse le voci relative a:
- n. 673: Alisher Burkhanovich Usmanov;
- n. 675: Mikhail Maratovich Fridman;
- n. 1596: Andrey Pavlovich Falaleev;
- n. 620: Redbird Corporate Services Ltd.
Sostituzione e aggiornamento delle voci relative a persone fisiche
Il regolamento sostituisce numerose voci dell’allegato I con nuove schede individuali. Le schede aggiornate indicano, secondo i casi, nome e alias, data e luogo di nascita, cittadinanza, sesso, passaporti, numeri di identificazione fiscale, indirizzi, funzioni ricoperte, persone ed entità associate, data originaria di inserimento e motivazioni della designazione.
Tra i gruppi di soggetti interessati figurano:
- esponenti politici russi e bielorussi coinvolti nel riconoscimento o nell’amministrazione dei territori ucraini occupati;
- membri delle autorità legislative russe che hanno sostenuto il riconoscimento delle cosiddette Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk o l’annessione di territori ucraini;
- esponenti militari russi e bielorussi responsabili di operazioni, strutture o cooperazione militare connesse alla guerra contro l’Ucraina;
- dirigenti e imprenditori attivi nei settori energetico, petrolifero, finanziario, logistico e industriale;
- soggetti collegati alla produzione, fornitura o manutenzione di armi, munizioni, missili, droni, sistemi radar, sistemi di guerra elettronica e altre tecnologie militari;
- soggetti coinvolti nella deportazione, trasferimento, adozione o assimilazione illegale di minori ucraini;
- soggetti impegnati nella propaganda, nella disinformazione, nella militarizzazione dei giovani o nella censura nei territori occupati;
- soggetti coinvolti nell’elusione delle misure restrittive dell’Unione, anche attraverso il commercio petrolifero, la logistica, l’importazione parallela e la fornitura di componenti elettronici o beni a duplice uso.
Le motivazioni delle designazioni fanno riferimento, tra l’altro, al sostegno materiale o finanziario al governo russo, al sostegno al complesso militare-industriale russo, all’associazione con persone o entità già designate e al beneficio tratto da attività economiche strategiche per il governo della Federazione russa.
Sostituzione e aggiornamento delle voci relative a entità
Sono sostituite numerose voci relative a società, imprese statali, istituti di ricerca, unità militari, compagnie di navigazione, imprese energetiche, organizzazioni mediatiche e strutture operanti nei territori occupati.
Le entità interessate comprendono, tra le altre:
- imprese russe del settore della difesa e della produzione di armi, munizioni, carri armati, elicotteri, missili, sistemi radar, sistemi di guerra elettronica e droni;
- società informatiche e tecnologiche che sviluppano software, sistemi di sorveglianza, strumenti di cifratura, componenti elettronici e tecnologie utilizzate dal complesso militare-industriale russo;
- compagnie di navigazione e trasporto coinvolte nel trasferimento di armamenti o nel trasporto di petrolio russo;
- società energetiche, raffinerie e operatori petroliferi che contribuiscono alle entrate del governo russo;
- compagnie assicurative e registri marittimi collegati al trasporto irregolare o ad alto rischio di petrolio russo;
- imprese coinvolte nell’importazione parallela o nell’elusione dei divieti previsti dal regolamento (UE) n. 833/2014;
- organizzazioni di propaganda, informazione, educazione patriottica e militarizzazione dei giovani;
- entità operanti in Crimea e negli altri territori ucraini occupati e integrate nelle strutture amministrative o economiche russe.
Per ciascuna entità l’allegato riporta, ove disponibile, denominazione e alias, indirizzo, sede legale, forma societaria, data e numero di registrazione, numero fiscale, sito web, recapiti, entità associate e motivazioni della designazione.
Collegamento con altre misure restrittive
Diverse motivazioni richiamano espressamente la decisione 2014/512/PESC e il regolamento (UE) n. 833/2014, in particolare per condotte consistenti nell’elusione o nella vanificazione dei divieti relativi a:
- esportazione verso la Russia di beni e tecnologie soggetti a restrizioni;
- beni a duplice uso e componenti elettronici;
- commercio e trasporto di petrolio greggio e prodotti petroliferi russi;
- servizi logistici e trasporto aereo o marittimo;
- importazioni parallele e intermediazione a favore di destinatari russi.
Il regolamento evidenzia quindi che l’inserimento nell’elenco può riguardare non soltanto soggetti direttamente coinvolti in attività militari, ma anche persone ed entità che facilitano l’elusione delle misure settoriali o assicurano sostegno economico, logistico, tecnologico o finanziario al governo russo.
Rilevanza operativa per operatori e professionisti
L’aggiornamento dell’allegato I richiede agli operatori dell’Unione di verificare i propri rapporti con le persone e le entità elencate, comprese le denominazioni alternative e i dati identificativi aggiornati. La verifica assume rilievo per rapporti bancari, pagamenti, finanziamenti, assicurazioni, forniture, trasporti, investimenti, partecipazioni societarie, esportazioni, importazioni e prestazioni di servizi.
Particolare attenzione deve essere prestata:
- ai nuovi alias e alle traslitterazioni dei nomi;
- ai dati fiscali, ai numeri di registrazione e agli indirizzi indicati nell’allegato;
- ai rapporti con entità associate o controllate;
- alle operazioni apparentemente effettuate tramite Paesi terzi;
- alle operazioni riguardanti petrolio, componenti elettronici, beni a duplice uso, tecnologia militare, droni e servizi logistici;
- alle operazioni con soggetti che abbiano modificato denominazione, proprietà o struttura societaria.
Il regolamento, in quanto atto direttamente applicabile, deve essere considerato nella verifica di conformità sanzionatoria effettuata da banche, imprese, intermediari, spedizionieri, assicuratori, professionisti e altri operatori economici dell’Unione.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il 22 settembre 2026, giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Base giuridica e oggetto
Adottato ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 269/2014, il regolamento modifica l’allegato I di tale atto per aggiornare l’elenco dei soggetti sottoposti a misure restrittive.
Aggiornamento delle informazioni
Sono sostituite le voci relative a 104 persone e 71 entità, con aggiornamento di nomi, alias, dati identificativi, funzioni, entità associate, motivazioni della designazione e date di inserimento nell’elenco.
Soppressione di persone decedute
Sono soppresse le voci relative a Yuri Nikolaevich Shvytkin, Ali Reza Tangsiri e Alexander Georgievich Leonov.
Ulteriori soppressioni
Sono soppresse anche le voci relative ad Alisher Burkhanovich Usmanov, Mikhail Maratovich Fridman, Andrey Pavlovich Falaleev e Redbird Corporate Services Ltd.
Entrata in vigore ed efficacia
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il 22 settembre 2026, giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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