Regolamento (UE) 2026/2099
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2099 della Commissione, del 21 settembre 2026, relativo a un meccanismo interoperabile e transfrontaliero di identificazione e autenticazione delle persone fisiche, dei professionisti sanitari e dei prestatori di assistenza sanitaria ai fini dello scambio transfrontaliero di dati sanitari elettronici personali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/327 e stabilisce il meccanismo interoperabile per identificare e autenticare persone fisiche, professionisti sanitari e prestatori di assistenza sanitaria nello scambio transfrontaliero di dati sanitari elettronici tramite LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU). Gli Stati membri devono definire e notificare alla Commissione le serie nazionali di attributi sanitari, assicurare l’identificazione e l’autenticazione degli utenti e trasmettere dati identificativi standardizzati dei professionisti e dei prestatori. Il regolamento coordina tali obblighi con il regolamento (UE) n. 910/2014 e con le norme in materia di protezione dei dati personali.
Prescrizioni per un meccanismo interoperabile e transfrontaliero di identificazione e autenticazione nell’ambito dello scambio di dati sanitari elettronici personali tramite LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri, alle autorità competenti, ai punti di contatto nazionali per la sanità digitale, alle persone fisiche, ai professionisti sanitari e ai prestatori di assistenza sanitaria coinvolti nello scambio transfrontaliero di dati sanitari elettronici personali tramite LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU). Disciplina l’identificazione, l’autenticazione e, per i professionisti e i prestatori, l’autorizzazione necessarie prima dello scambio. Si applica territorialmente negli Stati membri ed è rilevante ai fini del SEE. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione, si applica dal 26 marzo 2027, con applicazione differita dell’articolo 3, paragrafo 3, e dell’articolo 5, paragrafo 2, dal 26 marzo 2029; i requisiti di garanzia elevata si applicano alle persone fisiche dal 26 marzo 2030 e ai professionisti sanitari dal 26 marzo 2032.
Meccanismo europeo di identificazione e autenticazione per lo scambio transfrontaliero di dati sanitari
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2099 attua l’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/327 sullo spazio europeo dei dati sanitari. La finalità è rendere sicuro e interoperabile lo scambio transfrontaliero di dati sanitari elettronici personali tramite la piattaforma LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU), consentendo di collegare le persone fisiche alle rispettive cartelle cliniche e di identificare i professionisti e i prestatori coinvolti.
Ambito soggettivo e funzionale
Il regolamento riguarda gli Stati membri, le autorità competenti, i punti di contatto nazionali per la sanità digitale, le persone fisiche, i professionisti sanitari e i prestatori di assistenza sanitaria. Le procedure devono essere applicate prima di richiedere o avviare lo scambio transfrontaliero di dati sanitari elettronici personali tramite LaMiaSalute@UE.
L’identificazione e l’autenticazione perseguono in particolare i seguenti obiettivi:
- verificare l’identità della persona cui si riferiscono i dati sanitari;
- impedire accessi non autorizzati;
- identificare e autenticare il professionista o il prestatore che richiede lo scambio;
- consentire la tracciabilità e la comunicazione delle informazioni sull’accesso ai dati previste dall’articolo 9 del regolamento (UE) 2025/327.
Definizioni e coordinamento con il regolamento eIDAS
L’articolo 2 definisce l’“attributo sanitario” come l’attributo utilizzato per identificare una persona fisica ai fini dello scambio transfrontaliero di dati sanitari elettronici. Per “attributo”, “attestato elettronico di attributi”, “portafoglio europeo di identità digitale” e “autenticazione” si applicano le definizioni del regolamento (UE) n. 910/2014.
I mezzi di identificazione elettronica utilizzati nell’ambito del regolamento devono essere conformi al regolamento (UE) n. 910/2014. Il considerando 2 richiama inoltre l’obbligo, previsto dall’articolo 5 septies, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 910/2014, di accettare i portafogli europei di identità digitale quando le persone fisiche scelgono di utilizzarli.
Serie nazionali di attributi sanitari
Ogni Stato membro deve stabilire una serie nazionale di attributi sanitari per verificare l’identità delle persone fisiche in relazione alle loro cartelle cliniche elettroniche.
Gli obblighi principali sono i seguenti:
- la serie deve essere notificata alla Commissione entro il 26 marzo 2028;
- gli aggiornamenti successivi devono essere notificati quanto prima;
- la Commissione pubblica le serie notificate dagli Stati membri;
- l’autorità competente dello Stato membro di affiliazione rilascia, su richiesta della persona fisica, gli attributi sanitari sotto forma di attestato elettronico di attributi;
- l’attestato è destinato a essere conservato nel portafoglio europeo di identità digitale della persona.
Il rilascio degli attributi sanitari è qualificato come compito di interesse pubblico affidato alle autorità competenti designate dagli Stati membri.
Identificazione delle persone fisiche
Prima di richiedere lo scambio di dati, il professionista sanitario o il prestatore di assistenza sanitaria deve identificare la persona fisica. A tal fine può raccogliere i relativi attributi sanitari.
Quando lo scambio è richiesto a seguito di una domanda presentata online dalla persona fisica, l’identificazione e l’autenticazione devono essere effettuate mediante mezzi di identificazione elettronica rilasciati ai sensi del regolamento (UE) n. 910/2014. Tali mezzi devono fornire:
- almeno il livello di garanzia “significativo” ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 910/2014;
- il livello di garanzia “elevato” a decorrere dal 26 marzo 2030.
Il mezzo deve essere notificato alla Commissione al livello di garanzia richiesto secondo il regolamento (UE) n. 910/2014. In alternativa, il livello di garanzia può essere confermato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi dell’articolo 2, punto 13), del regolamento (CE) n. 765/2008 o da un organismo equivalente.
Rappresentanza autorizzata e legale
Quando una persona fisica accede ai dati sanitari di un’altra persona in qualità di rappresentante autorizzato o di rappresentante legale, il professionista sanitario o il prestatore deve:
- identificare la persona che agisce per conto dell’altra;
- verificare che essa soddisfi i requisiti necessari per agire come rappresentante autorizzato o legale.
La verifica può basarsi sulle informazioni fornite dallo Stato membro di affiliazione competente, che costituisce la fonte delle informazioni sui mandati di rappresentanza. La disposizione si coordina con l’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2025/327.
Scambio degli attributi tra punti di contatto nazionali
Quando un punto di contatto nazionale per la sanità digitale richiede lo scambio di dati sanitari da o verso un altro punto di contatto nazionale, deve trasmettere al punto destinatario gli attributi sanitari dello Stato membro di affiliazione della persona fisica.
Il professionista sanitario o il prestatore che richiede lo scambio deve accettare gli attributi sanitari forniti sotto forma di attestato elettronico utilizzando un portafoglio europeo di identità digitale. Tale obbligo decorre dal 26 marzo 2029.
Se i mezzi di identificazione utilizzati non forniscono tutti gli attributi inclusi nella serie nazionale dello Stato membro di affiliazione, il professionista o il prestatore deve chiedere alla persona fisica le informazioni supplementari necessarie a completare la serie.
Identificazione e autorizzazione dei professionisti sanitari e dei prestatori
Ogni Stato membro deve individuare il soggetto o i soggetti responsabili dell’identificazione, autenticazione e autorizzazione del professionista sanitario o del prestatore che richiede lo scambio.
Prima dello scambio tramite LaMiaSalute@UE, tali soggetti devono:
- identificare il professionista o il prestatore;
- autenticarne l’identità;
- autorizzarlo a richiedere lo scambio transfrontaliero.
Per i professionisti sanitari devono essere utilizzati mezzi di autenticazione elettronica con almeno il livello di garanzia “significativo” previsto dall’articolo 8, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 910/2014. Dal 26 marzo 2032 sarà richiesto il livello “elevato” di cui all’articolo 8, paragrafo 2, lettera c), del medesimo regolamento.
Anche in questo caso il mezzo deve essere notificato alla Commissione al livello richiesto oppure il livello deve essere confermato da un organismo di valutazione della conformità ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 o da un organismo equivalente.
Scambio dei dati identificativi dei professionisti e dei prestatori
Il punto di contatto nazionale competente per il professionista sanitario o il prestatore deve comunicare al punto di contatto nazionale che riceve la richiesta i dati identificativi del soggetto coinvolto.
Per il professionista sanitario, l’allegato richiede almeno:
- cognome o cognomi;
- nome o nomi, inclusi eventuali secondi nomi;
- codice paese alpha-2 secondo la norma ISO 3166-1;
- identificatore unico del professionista sanitario nello Stato membro di registrazione;
- nome dell’autorità che ha rilasciato l’identificatore;
- ruolo professionale;
- identificatore dell’organizzazione o della struttura sanitaria presso cui presta assistenza.
Per il prestatore di assistenza sanitaria, l’allegato richiede almeno:
- identificatore unico dell’organizzazione o della struttura nello Stato membro emittente;
- nome dell’autorità che ha rilasciato l’identificatore;
- denominazione del prestatore;
- indirizzo ufficiale registrato completo.
Funzioni del meccanismo LaMiaSalute@UE
L’articolo 8 stabilisce che il meccanismo per lo scambio dei dati identificativi tramite LaMiaSalute@UE deve sostenere:
- la notifica e la pubblicazione delle serie nazionali di attributi sanitari;
- lo scambio degli attributi sanitari tra i punti di contatto nazionali;
- lo scambio dei dati identificativi dei professionisti sanitari e dei prestatori di assistenza sanitaria tra i punti di contatto nazionali.
Protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del regolamento è soggetto, secondo i casi, al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725. Il regolamento non sostituisce quindi il quadro generale applicabile alla protezione dei dati, ma disciplina gli specifici requisiti di identificazione, autenticazione e trasmissione degli attributi nell’ambito sanitario transfrontaliero.
Decorrenza e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Le principali date di applicazione sono:
- 26 marzo 2027: applicazione generale del regolamento;
- 26 marzo 2028: termine per la notifica iniziale delle serie nazionali di attributi sanitari;
- 26 marzo 2029: applicazione dell’articolo 3, paragrafo 3, sul rilascio degli attestati elettronici di attributi, e dell’articolo 5, paragrafo 2, sull’accettazione degli attributi tramite portafoglio europeo di identità digitale;
- 26 marzo 2030: livello di garanzia “elevato” obbligatorio per i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche;
- 26 marzo 2032: livello di garanzia “elevato” obbligatorio per i mezzi di autenticazione elettronica dei professionisti sanitari.
Disposizioni principali
Oggetto e definizioni
L’articolo 1 stabilisce le prescrizioni del meccanismo interoperabile e transfrontaliero di identificazione e autenticazione per lo scambio di dati sanitari elettronici personali. L’articolo 2 richiama le definizioni di attributo, attestato elettronico di attributi, portafoglio europeo di identità digitale e autenticazione previste dal regolamento (UE) n. 910/2014 e definisce l’attributo sanitario.
Serie nazionali di attributi sanitari
Ai sensi dell’articolo 3, ogni Stato membro deve stabilire la serie di attributi sanitari utilizzata per verificare l’identità delle persone fisiche in relazione alle cartelle cliniche elettroniche. La serie deve essere notificata alla Commissione entro il 26 marzo 2028 e gli aggiornamenti devono essere notificati quanto prima; la Commissione pubblica le serie. Su richiesta della persona, l’autorità competente dello Stato membro di affiliazione rilascia gli attributi sotto forma di attestato elettronico di attributi nel portafoglio europeo di identità digitale.
Identificazione e autenticazione delle persone fisiche
Prima di richiedere lo scambio tramite LaMiaSalute@UE, il professionista sanitario o il prestatore di assistenza sanitaria deve identificare la persona fisica e può raccoglierne gli attributi sanitari. Quando la richiesta è presentata online, l’identificazione e l’autenticazione devono avvenire mediante mezzi di identificazione elettronica conformi al regolamento (UE) n. 910/2014, con livello di garanzia almeno significativo e, dal 26 marzo 2030, elevato. Il livello richiesto deve risultare da notifica alla Commissione o essere confermato da un organismo di valutazione della conformità o equivalente.
Rappresentanza e accesso per conto di terzi
Quando una persona agisce come rappresentante autorizzato o legale di un’altra persona fisica, il professionista sanitario o il prestatore di assistenza sanitaria deve identificarla e verificare che disponga dei requisiti necessari per agire in tale veste, anche sulla base delle informazioni fornite dallo Stato membro di affiliazione.
Scambio degli attributi sanitari
L’articolo 5 impone al punto di contatto nazionale richiedente di trasmettere al punto di contatto nazionale destinatario gli attributi sanitari dello Stato membro di affiliazione. Dal 26 marzo 2029 il professionista sanitario o il prestatore deve accettare gli attributi forniti tramite attestato elettronico utilizzando un portafoglio europeo di identità digitale. Se i mezzi di identificazione non contengono tutti gli attributi necessari, devono essere richieste informazioni supplementari alla persona fisica.
Identificazione, autenticazione e autorizzazione dei professionisti e dei prestatori
Ogni Stato membro deve individuare i soggetti responsabili dell’identificazione, autenticazione e autorizzazione dei professionisti sanitari e dei prestatori di assistenza sanitaria. Tali attività devono essere completate prima dello scambio. Per i professionisti sanitari sono richiesti mezzi di autenticazione elettronica con livello almeno significativo e, dal 26 marzo 2032, elevato, notificati alla Commissione o certificati da un organismo di valutazione della conformità o equivalente.
Dati identificativi standardizzati
Il punto di contatto nazionale competente deve comunicare al punto di contatto nazionale ricevente i dati identificativi del professionista sanitario o del prestatore di assistenza sanitaria, conformemente alle specifiche tecniche dell’allegato.
Meccanismo LaMiaSalute@UE (MyHealth@EU)
Il meccanismo sostiene la notifica e pubblicazione delle serie nazionali di attributi sanitari, lo scambio degli attributi tra i punti di contatto nazionali e lo scambio dei dati identificativi dei professionisti sanitari e dei prestatori di assistenza sanitaria.
Protezione dei dati personali
Il trattamento dei dati personali effettuato ai sensi del regolamento è soggetto, secondo i casi, al regolamento (UE) 2016/679 e al regolamento (UE) 2018/1725. Il rilascio degli attributi sanitari è qualificato come compito di interesse pubblico affidato alle autorità competenti designate dagli Stati membri.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile dal 26 marzo 2027. Gli articoli 3, paragrafo 3, e 5, paragrafo 2, si applicano dal 26 marzo 2029. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri.
Specifiche tecniche dell’allegato
Per i professionisti sanitari sono obbligatori: cognome, nome, codice paese ISO 3166-1 alpha-2, identificatore unico del professionista, autorità emittente, ruolo professionale e identificatore del prestatore o della struttura sanitaria. Per i prestatori di assistenza sanitaria sono obbligatori: identificatore del prestatore, autorità emittente, denominazione e indirizzo ufficiale completo.
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