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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2167

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2167 della Commissione, del 22 settembre 2026, recante iscrizione dell’indicazione geografica Aceite Valle del Tiétar (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche a norma del regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R2167

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento iscrive la denominazione «Aceite Valle del Tiétar» come denominazione di origine protetta (DOP) nel registro dell’Unione previsto dal regolamento (UE) 2024/1143. La domanda spagnola era stata pubblicata senza che fossero presentate opposizioni.

Iscrizione della DOP «Aceite Valle del Tiétar» nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda l’indicazione geografica «Aceite Valle del Tiétar», per la quale la Spagna ha presentato domanda di registrazione. Produce effetti in tutti gli Stati membri; non disciplina ulteriori requisiti di produzione o controllo del prodotto.

Iscrizione della DOP «Aceite Valle del Tiétar»

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2167 conclude la procedura di registrazione avviata su domanda della Spagna e iscrive la denominazione «Aceite Valle del Tiétar» come denominazione di origine protetta nel registro dell’Unione. La Commissione ha adottato l’atto dopo la pubblicazione della domanda e in assenza di opposizioni.

Procedura di registrazione

La domanda spagnola è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143. Non è stata presentata alla Commissione alcuna dichiarazione di opposizione secondo la procedura prevista dall’articolo 17 di tale regolamento.

Effetto dell’iscrizione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione di «Aceite Valle del Tiétar» (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche istituito ai sensi dell’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143. L’atto si limita a disporre la registrazione e non introduce ulteriori regole di produzione, controllo o commercializzazione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento è stato adottato il 22 settembre 2026 e pubblicato il 29 settembre 2026. In base all’articolo 2, entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Iscrizione della DOP

L’articolo 1 iscrive «Aceite Valle del Tiétar» (DOP) nel registro dell’Unione delle indicazioni geografiche di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) 2024/1143.

Procedura e assenza di opposizioni

La domanda presentata dalla Spagna è stata pubblicata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/1143; alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 17 dello stesso regolamento.

Entrata in vigore ed efficacia

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografichepolitica agricola

Testo integrale

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