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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2149

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2149 della Commissione, del 21 settembre 2026, che modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e materiale germinale di pollame e di carni fresche di pollame e selvaggina da penna

Normativa europea32026R2149

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, inserendo sei nuove zone soggette a restrizioni negli Stati Uniti a seguito della conferma di focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità tra il 4 e il 10 settembre 2026. Per tali zone vengono sospese o limitate le autorizzazioni all’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, secondo le categorie e le date indicate nelle tabelle modificate. Le misure sono adottate con urgenza per tutelare lo stato sanitario animale dell’Unione.

Modifica degli elenchi UE delle zone degli Stati Uniti autorizzate all’ingresso di pollame, materiale germinale e prodotti avicoli a seguito di nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Ambito di applicazione

Si applica agli operatori e alle autorità competenti coinvolti nell’ingresso nell’Unione, dagli Stati Uniti, di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna rientranti nel regolamento delegato (UE) 2020/692. La modifica riguarda esclusivamente le zone statunitensi US-2.1407, US-2.1408, US-2.1409, US-2.1410, US-2.1411 e US-2.1412, istituite nei territori degli Stati del South Dakota, North Dakota e Minnesota. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Modifica delle autorizzazioni sanitarie per prodotti avicoli dagli Stati Uniti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2149 aggiorna gli elenchi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 relativi alle zone degli Stati Uniti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di pollame, materiale germinale e prodotti avicoli. L’intervento è motivato dalla comparsa di sei nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità e dalla necessità di proteggere lo stato sanitario animale dell’Unione.

Quadro normativo di riferimento

Il regolamento si fonda sul regolamento (UE) 2016/429, in particolare sugli articoli 230, paragrafo 1, e 232, paragrafo 1, lettera b), che subordinano l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale all’inserimento del paese terzo o del territorio negli elenchi autorizzativi.

Le prescrizioni sanitarie applicabili alle partite interessate sono stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/692. Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori e zone autorizzati, organizzati negli allegati da I a XXII.

Focolai e misure adottate dagli Stati Uniti

L’11 settembre 2026 gli Stati Uniti hanno notificato alla Commissione sei nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità nel pollame. I focolai sono stati confermati mediante analisi di laboratorio RT-PCR tra il 4 e il 10 settembre 2026 e hanno interessato:

  • tre contee nello Stato del South Dakota;
  • una contea nello Stato del North Dakota;
  • due contee nello Stato del Minnesota.

L’autorità veterinaria statunitense ha istituito zone soggette a restrizioni di almeno 10 km attorno agli stabilimenti interessati e ha applicato una politica di abbattimento totale. Gli Stati Uniti hanno inoltre trasmesso alla Commissione informazioni epidemiologiche e sulle misure di contenimento adottate.

Zone soggette a restrizioni inserite nell’allegato V

L’allegato V del regolamento (UE) 2021/404 è modificato nella parte 1, sezione B, e nella parte 2 mediante l’inserimento delle zone US-2.1407–US-2.1412.

Le zone sono definite come aree circolari con raggio di 10 km a partire dal punto geografico indicato per ciascun focolaio:

  • US-2.1407: Edmunds County, South Dakota, coordinate 99.0273844° W, 45.6254452° N; data 4 settembre 2026;
  • US-2.1408: McPherson County, South Dakota, coordinate 98.8351892° W, 45.6944600° N; data 9 settembre 2026;
  • US-2.1409: Turner County, South Dakota, coordinate 97.2658824° W, 43.2724427° N; data 9 settembre 2026;
  • US-2.1410: Lamoure County, North Dakota, coordinate 98.5754951° W, 46.4017861° N; data 4 settembre 2026;
  • US-2.1411: Otter Tail County, Minnesota, coordinate 95.6981389° W, 46.8043349° N; data 10 settembre 2026;
  • US-2.1412: Becker County, Minnesota, coordinate 95.9305808° W, 46.8950940° N; data 10 settembre 2026.

Per tali zone, la tabella dell’allegato V indica le categorie di pollame e materiale germinale interessate: BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER e HE-LT20. Le classificazioni riportate sono N e P1, secondo la struttura dell’allegato modificato.

Zone soggette a restrizioni inserite nell’allegato XIV

L’allegato XIV, parte 1, sezione B, è modificato per le medesime sei zone. Le categorie di prodotti interessate sono:

  • POU e RAT, con classificazioni N e P1;
  • GBM, con classificazione P1.

Le date associate alle zone sono il 4 settembre 2026 per US-2.1407 e US-2.1410, il 9 settembre 2026 per US-2.1408 e US-2.1409 e il 10 settembre 2026 per US-2.1411 e US-2.1412.

Effetti sulle partite destinate all’Unione

Alla luce della situazione sanitaria nelle zone interessate, le modifiche determinano la sospensione o la limitazione dell’ingresso nell’Unione delle partite rientranti nelle categorie indicate nelle tabelle degli allegati V e XIV. Gli operatori devono quindi verificare, per ogni partita proveniente dagli Stati Uniti, la zona di origine, la categoria merceologica o animale e la relativa classificazione e data riportata nel regolamento (UE) 2021/404.

Il regolamento non modifica le condizioni sanitarie generali stabilite dal regolamento delegato (UE) 2020/692, ma aggiorna le zone statunitensi incluse negli elenchi territoriali utilizzabili ai fini dell’ingresso nell’Unione.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La disposizione è obbligatoria in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale. La decorrenza immediata è giustificata dall’urgenza connessa ai nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità.

Disposizioni principali

Base normativa e modifica degli elenchi

L’articolo 1 modifica gli allegati V e XIV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. L’allegato V riguarda il pollame e il materiale germinale di pollame; l’allegato XIV riguarda le carni fresche di pollame e selvaggina da penna.

Nuovi focolai di influenza aviaria negli Stati Uniti

Gli Stati Uniti hanno notificato l’11 settembre 2026 sei nuovi focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità, confermati mediante RT-PCR tra il 4 e il 10 settembre 2026, negli Stati del South Dakota, North Dakota e Minnesota. Sono state istituite zone soggette a restrizioni di almeno 10 km e applicata una politica di abbattimento totale.

Nuove zone nell’allegato V

Nella parte 1, sezione B, e nella parte 2 dell’allegato V del regolamento (UE) 2021/404 sono inserite le zone US-2.1407, US-2.1408, US-2.1409, US-2.1410, US-2.1411 e US-2.1412. Le zone sono circolari, con raggio di 10 km, e riguardano rispettivamente Edmunds County, McPherson County e Turner County nel South Dakota, Lamoure County nel North Dakota, nonché Otter Tail County e Becker County nel Minnesota.

Categorie di pollame e materiale germinale interessate

Per tutte le sei zone, la parte 1, sezione B, dell’allegato V indica le categorie BPP, BPR, DOC, DOR, SP, SR, POU-LT20, HEP, HER e HE-LT20, con classificazione N e P1. Le date di riferimento sono il 4 settembre 2026 per US-2.1407 e US-2.1410, il 9 settembre 2026 per US-2.1408 e US-2.1409 e il 10 settembre 2026 per US-2.1411 e US-2.1412.

Categorie di carni fresche e selvaggina da penna interessate

Nell’allegato XIV, parte 1, sezione B, per ciascuna delle sei zone sono indicate le categorie POU e RAT con classificazione N, P1, nonché la categoria GBM con classificazione P1. Le date coincidono con quelle riportate nell’allegato V per ciascuna zona.

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità animalesicurezza alimentarecommercio con paesi terzipollame e prodotti di origine animale

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