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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2107

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2107 della Commissione, del 22 settembre 2026, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di prodotti in fibra di vetro a filamento continuo (prodotti GFR) originari dell'Egitto a seguito di un riesame in previsione della scadenza a norma dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R2107

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito del riesame in previsione della scadenza previsto dall’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037, la Commissione ha accertato che persistono le sovvenzioni egiziane e che la cessazione delle misure comporterebbe con probabilità il loro protrarsi, insieme al persistere o all’aggravarsi del pregiudizio per l’industria dell’Unione. Considerato anche l’interesse dell’Unione, il regolamento mantiene il dazio compensativo definitivo del 13,1% sui prodotti GFR originari dell’Egitto. L’aliquota si applica sia a Jushi Egypt sia a tutte le altre importazioni egiziane, con codici addizionali TARIC distinti.

Mantiene per un riesame in previsione della scadenza il dazio compensativo definitivo del 13,1% sulle importazioni di prodotti GFR originari dell’Egitto.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di filati tagliati in fibra di vetro lunghi non più di 50 mm, rovings in fibra di vetro (esclusi quelli impregnati e rivestiti con perdita alla combustione superiore al 3%, determinata secondo ISO 1887) e feltri di filamenti in fibra di vetro, esclusi quelli in lana di vetro, originari dell’Egitto. Il dazio riguarda Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E. e tutte le altre importazioni egiziane; l’aliquota è calcolata sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. I codici NC e TARIC indicati sono forniti a titolo informativo e la classificazione tariffaria può essere modificata. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, il 24 settembre 2026.

Dazio compensativo definitivo sui prodotti GFR egiziani

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2107 conclude il riesame in previsione della scadenza delle misure antisovvenzioni applicabili ai prodotti in fibra di vetro a filamento continuo («prodotti GFR») originari dell’Egitto. La Commissione ritiene che la scadenza del dazio comporterebbe il rischio di persistenza delle sovvenzioni e del pregiudizio per i produttori dell’Unione e, pertanto, mantiene le misure adottate inizialmente con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/870.

Ambito merceologico e origine

L’articolo 1, paragrafo 1, comprende i seguenti prodotti originari dell’Egitto:

  • filati tagliati in fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm;
  • rovings in fibra di vetro, esclusi quelli impregnati e rivestiti che presentano una perdita alla combustione superiore al 3%, determinata secondo la norma ISO 1887;
  • feltri costituiti da filamenti in fibra di vetro, esclusi i feltri in lana di vetro.

I prodotti sono indicati con i codici NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (codici TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39), 7019 14 00 e 7019 15 00. I codici sono riportati a titolo informativo: il regolamento precisa che la classificazione tariffaria può essere successivamente modificata.

Dazio e soggetti interessati

L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce un dazio compensativo definitivo del 13,1%, applicato al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. L’aliquota riguarda sia il produttore esportatore identificato sia le altre importazioni originarie dell’Egitto:

  • Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E.: 13,1%, codice addizionale TARIC C540;
  • tutte le altre importazioni originarie dell’Egitto: 13,1%, codice addizionale TARIC C999.

L’articolo 1, paragrafo 3, dispone che, salvo diversa indicazione, si applichino le disposizioni vigenti in materia di dazi doganali.

Riesame e accertamenti sulle sovvenzioni

Il riesame è stato avviato il 24 giugno 2025, su domanda presentata il 21 marzo 2025 da Glass Fibre Europe ai sensi dell’articolo 18 del regolamento (UE) 2016/1037. L’inchiesta sulle sovvenzioni ha riguardato il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre 2024; l’analisi delle tendenze relative al pregiudizio ha coperto il periodo dal 1º gennaio 2021 alla fine del periodo d’inchiesta.

La Commissione ha accertato che nel periodo del riesame il produttore egiziano ha continuato a beneficiare di più regimi di sovvenzione, tra cui finanziamenti agevolati, sostegno agli investimenti in capitale, agevolazioni fiscali, esenzioni IVA e doganali connesse alle apparecchiature e alle materie prime importate e fornitura di terreni a condizioni agevolate. Tra i tassi di sovvenzione rilevati per i singoli regimi figurano l’1,23% per i finanziamenti agevolati infragruppo, lo 0,44% per il sostegno al capitale, lo 0,08% per l’esenzione IVA sulle apparecchiature, lo 0,35% per gli sgravi doganali sulle apparecchiature, l’1,57% per l’esenzione IVA sulle materie prime, lo 0,11% per gli sgravi doganali sulle materie prime, il 7,35% per la detrazione fiscale sulle differenze di cambio e il 2,29% per la fornitura di terreni. Il regolamento mantiene l’aliquota definitiva del 13,1% stabilita per le importazioni, senza introdurre una nuova aliquota pari alla somma dei tassi dei singoli regimi.

La Commissione ha inoltre ritenuto attribuibili al governo egiziano, nel contesto della cooperazione con la Cina e della zona di cooperazione economica e commerciale di Suez (zona SETC), contributi finanziari erogati da enti pubblici cinesi. Ha fondato la propria valutazione, tra l’altro, sulla sentenza della Corte di giustizia nelle cause riunite C-269/23 P e C-272/23 P del 28 novembre 2024. Ha considerato non pertinente, allo stato, la relazione del panel dell’OMC nella controversia DS616, in quanto la Commissione ne aveva impugnato le risultanze e non era intervenuta una decisione definitiva dell’organo di conciliazione.

Collaborazione e impiego dei dati disponibili

Il governo egiziano e Jushi Egypt hanno collaborato, ma la Commissione ha ritenuto che alcune informazioni e verifiche necessarie non fossero state rese disponibili o non fossero state sufficientemente chiarite, tra cui documenti sulle società collegate e verifiche relative ai sistemi doganali della zona del Canale di Suez. In relazione a specifici aspetti, la Commissione ha quindi fatto ricorso ai dati disponibili ai sensi dell’articolo 28 del regolamento di base, senza respingere integralmente le informazioni fornite dal governo egiziano. Ha osservato, in particolare, che non era stato possibile verificare in concreto l’effettivo funzionamento del sistema di monitoraggio delle esenzioni e delle restituzioni di dazi sulle materie prime importate.

Persistenza delle sovvenzioni e rischio di maggiori importazioni

La Commissione ha rilevato che il quadro giuridico dei regimi esaminati era rimasto sostanzialmente invariato e che le sovvenzioni continuavano a conferire vantaggi al produttore esportatore. Jushi Egypt aveva aumentato la capacità produttiva di 200.000 tonnellate nel periodo in esame e aveva annunciato nel 2025 ulteriori piani di espansione. Tra il terzo trimestre 2024 e il secondo trimestre 2025, le importazioni dall’Egitto sono aumentate di quasi sette punti percentuali e il loro prezzo medio è diminuito del 25%, fino a 709 EUR per tonnellata metrica. La Commissione ha inoltre considerato l’attrattiva del mercato dell’Unione e gli investimenti cinesi in Egitto, ritenuti funzionali all’elusione delle misure applicate ai prodotti GFR cinesi.

Sulla base di questi elementi, ha concluso che, in caso di abrogazione del dazio, è probabile un incremento delle importazioni sovvenzionate dall’Egitto e il persistere o l’aggravarsi del pregiudizio.

Pregiudizio all’industria dell’Unione e nesso causale

Nel periodo di riesame, la produzione totale dell’Unione è stata pari a 529.828 tonnellate. La quota di mercato delle importazioni egiziane è salita dal 12% nel 2021 al 18% nel periodo di riesame, mentre il loro volume è cresciuto del 47%, raggiungendo 151.285 tonnellate. Il prezzo medio all’importazione dall’Egitto è sceso da 792 EUR per tonnellata nel 2021 a 712 EUR nel periodo di riesame; il confronto per tipologia di prodotto ha evidenziato un undercutting del 24,2% rispetto ai prezzi dei produttori dell’Unione inclusi nel campione.

Nel medesimo periodo, la produzione dell’industria dell’Unione è diminuita del 14%, le vendite sul mercato libero del 15% e la quota di mercato sul mercato libero è passata dal 47% al 40%. Il costo unitario di produzione è aumentato del 24%, mentre i prezzi di vendita sono cresciuti soltanto del 7%. La redditività dei produttori campionati è stata pari a −10,6% nel periodo di riesame, dopo −7,3% nel 2023; due produttori dell’Unione hanno cessato la produzione nel periodo in esame.

La Commissione ha concluso che le importazioni egiziane sovvenzionate hanno causato un pregiudizio notevole, mediante l’aumento dei volumi, l’undercutting e la pressione al ribasso sui prezzi. Ha considerato anche il contributo potenziale di importazioni da altri paesi e l’aumento dei costi energetici e delle materie prime, ma ha stabilito che tali fattori non attenuavano il nesso causale reale e sostanziale con le importazioni egiziane.

Interesse dell’Unione

La Commissione ha valutato gli interessi dell’industria dell’Unione, degli importatori e degli operatori commerciali indipendenti e degli utilizzatori, ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2016/1037. Ha ritenuto che il mantenimento delle misure possa favorire il recupero della quota di mercato, della produzione, dell’utilizzo degli impianti e della redditività dell’industria dell’Unione. L’impatto sugli importatori e sugli utilizzatori è stato considerato limitato; inoltre, secondo la Commissione, gli importatori possono cambiare agevolmente fonte di approvvigionamento e l’industria dell’Unione dispone di competenze e capacità inutilizzata per produrre i tipi richiesti. Non sono stati ravvisati motivi validi di interesse dell’Unione contrari al mantenimento del dazio.

Decorrenza e rimborsi

Il regolamento è stato adottato il 22 settembre 2026 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale il 23 settembre 2026. In forza dell’articolo 2 entra in vigore il 24 settembre 2026 ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Il considerando 352 richiama l’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 per gli interessi dovuti su importi da rimborsare in seguito a una sentenza della Corte di giustizia: si applica il tasso delle principali operazioni di rifinanziamento della BCE pubblicato nella GU, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

Disposizioni principali

Prodotto interessato

L’articolo 1, paragrafo 1, individua il prodotto: filati tagliati in fibra di vetro di lunghezza non superiore a 50 mm; rovings in fibra di vetro, esclusi quelli impregnati e rivestiti con perdita alla combustione superiore al 3% secondo ISO 1887; feltri costituiti da filamenti in fibra di vetro, esclusi i feltri in lana di vetro. I codici indicati sono NC 7019 11 00, ex 7019 12 00 (TARIC 7019 12 00 22, 7019 12 00 25, 7019 12 00 26 e 7019 12 00 39), 7019 14 00 e 7019 15 00; essi hanno valore informativo.

Dazio compensativo definitivo

L’articolo 1, paragrafi 1 e 2, mantiene un dazio compensativo definitivo del 13,1% sul prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto. L’aliquota si applica a Jushi Egypt for Fiberglass Industry S.A.E. (codice addizionale TARIC C540) e a tutte le altre importazioni originarie dell’Egitto (codice C999).

Motivi del mantenimento delle misure

La Commissione ha concluso che le sovvenzioni sono persistite nel periodo dell’inchiesta di riesame, dal 1º gennaio al 31 dicembre 2024, e che la loro cessazione comporterebbe probabilmente maggiori esportazioni egiziane a prezzi pregiudizievoli e il persistere del pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione. Il periodo utilizzato per analizzare le tendenze del pregiudizio va dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2024.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Pubblicato il 23 settembre 2026, entra quindi in vigore il 24 settembre 2026; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Regole doganali e interessi sui rimborsi

Salvo diversa indicazione, l’articolo 1, paragrafo 3, rinvia alle disposizioni vigenti in materia di dazi doganali. Il considerando 352 richiama l’articolo 109 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509: per gli importi da rimborsare in seguito a una sentenza della Corte di giustizia, gli interessi sono calcolati al tasso applicato dalla BCE alle principali operazioni di rifinanziamento e pubblicato nella GU, serie C, il primo giorno di calendario di ciascun mese.

Come è indicizzato

Materiepolitica commercialedifesa commercialeconcorrenza

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