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Sentenza

Sentenza del 21/01/2020 n. 53 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

SANZIONI - Applicazione - Rideterminazione - Riduzione discrezionale al di sotto del minimo edittale da parte del giudice tributario - Illegittimità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento basato sull'esame dei conti correnti per l'anno 2004. L'Ufficio contestava prelievi in contanti, versamenti senza indicazione del beneficiario, assegni e incassi ritenuti non giustificati e la congruità di fatture/incassi. In primo grado la CTP di Taranto aveva ritenuto parzialmente giustificate molte operazioni e aveva ridotto le sanzioni al di sotto del minimo edittale (ulteriore sconto del 30%). L'Agenzia aveva proposto appello per carenza di motivazione, violazione di norme tributarie e di onere della prova, chiedendo la riforma delle decisioni su singole movimentazioni e la reintegrazione delle sanzioni.

La decisione

La Commissione d'appello ha parzialmente accolto l'appello dell'Ufficio: ha confermato molte delle valutazioni di merito della CTP quando l'Ufficio non aveva specificamente contestato le giustificazioni fornite dal contribuente, ma ha ritenuto infondati i punti in cui i primi giudici avevano annullato rilievi considerandoli "modesti" o collegandoli impropriamente ai conti aziendali. In particolare, sono stati reintegrati a reddito i prelevamenti di euro 17.851,44, gli incassi di euro 36.448,19 e i movimenti anomali sui conti dei familiari per euro 1.500,01 (prelevamenti) e euro 83.382,22 (versamenti). Inoltre la Commissione ha stabilito che le sanzioni, una volta applicate, non possono essere ridotte dal giudice tributario al di sotto del minimo previsto dalla legge (quindi la riduzione sotto il minimo operata in primo grado è stata annullata). Per il resto la sentenza di primo grado è stata confermata. Le spese di giudizio sono compensate.

Norme richiamate

  • art. 32 DPR 600/1973

    Norma sull'accertamento bancario richiamata dall'Ufficio; la Corte richiede che l'Ufficio, in sede di appello, specifichi analiticamente le movimentazioni contestate e contrasti le giustificazioni del contribuente, altrimenti le valutazioni di primo grado che le ritengono giustificate restano incontroverse.

  • art. 51 DPR 633/1972

    Richiamato in relazione alla documentazione (fatture) a supporto degli incassi/versamenti; la Commissione ha dato rilievo alle fatture allegate come giustificazione, salvo ulteriori specifiche contestazioni analitiche da parte dell'Ufficio.

  • art. 6 D.Lgs. 546/1992

    Norma di carattere procedurale sulla motivazione e sul contraddittorio: la Commissione ha rilevato che l'appello deve contenere argomentazioni specifiche e motivazione adeguata; l'appello generico è insufficiente per rovesciare le valutazioni di merito dei primi giudici.

  • art. 2697 c.c.

    Regola sull'onere della prova: la Commissione ha ritenuto che l'Ufficio, se contesta le giustificazioni del contribuente, debba indicare puntualmente le operazioni sospette e fornire argomentazioni per sottrarre efficacia probatoria alle giustificazioni fornite.

Massime di principio

  • Il giudice tributario non può ridurre le sanzioni al di sotto del minimo edittale una volta che queste sono state applicate dall'Ufficio; la riduzione discrezionale al di sotto del minimo è illegittima.
  • Se il contribuente produce giustificazioni su singole movimentazioni bancarie e l'Ufficio non le contesta in modo analitico e specifico in grado di appello, tali giustificazioni restano efficaci e le valutazioni di primo grado che le accolgono vengono confermate.
  • L'appello dell'Ufficio deve riproporre in modo dettagliato e analitico l'accertamento contestando le causali addotte dal contribuente; i richiami generici o astratti alla motivazione sono insufficienti per ottenere la riforma.
  • Movimenti su conti di familiari non devono essere automaticamente esclusi per "modestia" delle cifre: se esistono elementi di connessione con i conti aziendali e importi rilevanti, l'Ufficio può e deve contestarli specificamente.
  • La produzione tardiva di documentazione è valutata caso per caso; benché l'Ufficio possa eccepire tardività senza giustificazione, va considerato che il reperimento di documenti bancari può richiedere tempi degli istituti di credito e la mancata esibizione può essere giustificata in alcuni casi.

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