Sentenza del 22/03/2019 n. 8131 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Le società hanno impugnato la sentenza della CTR Lombardia che aveva sostanzialmente confermato le riprese fiscali relative agli anni d’imposta 2003-2007. Le contestazioni riguardavano, in particolare, la violazione della disciplina sui prezzi di trasferimento per il mancato riaddebito di interessi passivi alla controllante estera, la misura delle royalties corrisposte a società estere del gruppo, i prezzi di cessione di prodotti alle consociate estere e la deducibilità di alcuni costi, con conseguente detraibilità dell’IVA. La CTR aveva confermato gli accertamenti, escludendo però le sanzioni.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione le parti hanno sottoscritto un accordo quadro per definire le pretese tributarie. In attuazione dell’accordo, l’Agenzia delle Entrate ha emesso atti di annullamento parziale in autotutela degli avvisi di accertamento, accettati dalle società. La Corte di cassazione ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, senza esaminare i tredici motivi del ricorso principale né il ricorso incidentale dell’Agenzia. Ha inoltre dichiarato il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata e compensato integralmente le spese di giudizio.
Norme richiamate
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 110, comma 7
Disciplina dei prezzi di trasferimento nelle operazioni tra imprese associate residenti e non residenti.
La norma è stata posta dall’Agenzia a fondamento delle riprese relative agli interessi passivi, alle royalties e ai prezzi di cessione infragruppo, ritenuti non conformi al valore normale o alle condizioni di mercato.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43
Raddoppio dei termini per l’accertamento.
La questione era stata esaminata nei giudizi di merito con riferimento alla tempestività degli accertamenti per gli anni 2003 e 2004, ma non è stata decisa dalla Corte di cassazione per effetto dell’accordo transattivo.
Codice di procedura civile, artt. 382, comma 3, 383 e 384
La Corte ha richiamato tali disposizioni per chiarire che la cessazione della materia del contendere derivante da un accordo negoziale non corrisponde a una decisione di merito o a una pronuncia di inammissibilità, ma comporta il venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata.
Codice di procedura civile, principio affermato da Cass., Sezioni Unite, n. 8980 dell’11 aprile 2018
Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell’efficacia della sentenza impugnata.
Un accordo successivo tra le parti che sostituisca la disciplina oggetto della sentenza elimina l’interesse alla decisione del ricorso e rende inefficace la pronuncia impugnata.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Non è dovuto l’ulteriore contributo unificato quando il giudizio non si conclude con rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione; la cessazione della materia del contendere non rientra in tali ipotesi.
Massime di principio
- Se, durante un giudizio tributario, contribuente e Agenzia delle Entrate raggiungono un accordo che definisce integralmente o sostanzialmente la controversia, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere senza esaminare i motivi di ricorso.
- Quando l’accordo sostituisce la disciplina contenuta nella sentenza impugnata, quest’ultima perde efficacia tra le parti; non si tratta di una conferma della decisione né di una vittoria nel merito su ciascuna contestazione.
- È necessario che l’accordo sia documentato e che siano dimostrati gli atti conseguenti, come l’annullamento parziale in autotutela degli avvisi e l’accettazione da parte del contribuente.
- La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia termina per effetto di una soluzione negoziale condivisa, anziché per una soccombenza piena di una parte.
- La cessazione della materia del contendere non determina automaticamente l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato previsto per le impugnazioni integralmente respinte, dichiarate inammissibili o improcedibili.
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