L.R. Valle d'Aosta 7/2007
Istituzione dell'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (AREA VdA).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce l’AREA VdA come organismo pagatore regionale per i fondi FEAGA e FEASR, definendone natura, organi, funzioni, risorse e contabilità. Prevede anche possibili incarichi aggiuntivi in materia agricola e una disciplina transitoria per l’avvio. Gli oneri sono quantificati per il 2007 e dal 2008, ma il provvedimento resta la base organizzativa dell’ente.
Istituzione dell’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Valle d’Aosta (AREA VdA)
Istituzione dell’AREA VdA e natura giuridica
La legge istituisce l’Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura della Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (AREA VdA), quale ente strumentale regionale con personalità giuridica di diritto pubblico. L’Agenzia è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa, contabile e patrimoniale ed è sottoposta alla vigilanza della Regione tramite l’assessorato competente in materia di agricoltura.
L’Agenzia fa parte del comparto unico regionale; il personale è in linea generale regolato dai contratti collettivi regionali, salvo il personale richiamato dalla disciplina speciale che continua a essere regolato dai contratti collettivi nazionali di categoria.
Funzioni di organismo pagatore e attività affidabili
L’AREA VdA svolge le funzioni di organismo pagatore per la Regione ai sensi della disciplina comunitaria sul riconoscimento degli organismi pagatori e sulla liquidazione dei conti FEAGA e FEASR. In relazione alle misure finanziate o cofinanziate da tali fondi, cura:
- autorizzazione e controllo dei pagamenti, inclusi controlli amministrativi e in loco;
- recupero delle somme irregolarmente percepite;
- irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente;
- esecuzione dei pagamenti;
- contabilizzazione dei pagamenti.
Può inoltre essere incaricata di eseguire pagamenti, contabilizzare e controllare altri aiuti regionali destinati all’agricoltura, allo sviluppo rurale e, più in generale, al sostegno delle attività economiche, secondo la normativa vigente e sulla base di apposita convenzione che disciplini anche i compensi di gestione.
Con le modalità stabilite dalla Giunta regionale, possono essere affidate all’Agenzia anche le funzioni di Autorità di certificazione dei programmi finanziati con risorse comunitarie e statali.
Rapporti con AGEA, sistemi informativi e CAA
Per l’esercizio delle funzioni attribuite, l’Agenzia si avvale dei dati e dei servizi di AGEA, del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), del Sistema informativo agricolo regionale (SIAR) e di ogni altro servizio utile o di supporto.
Può stipulare convenzioni con i centri autorizzati di assistenza agricola per svolgere le attività previste dalla disciplina statale richiamata.
L’Agenzia deve inoltre fornire ad AGEA le informazioni necessarie per le comunicazioni alla Commissione europea e trasmettere le rendicontazioni periodiche previste dalla normativa statale. Ogni anno trasmette alla Presidenza della Regione e alla Commissione consiliare competente una relazione sull’attività svolta, tramite l’assessorato competente in materia di agricoltura.
Organi dell’Agenzia e direttore
Gli organi dell’Agenzia sono il direttore e il revisore dei conti.
Il direttore è nominato dalla Giunta regionale tra soggetti con comprovata esperienza e competenza in materia di organizzazione e amministrazione, appartenenti alla qualifica dirigenziale dell’Amministrazione regionale o di altri enti del comparto unico regionale, oppure, se esterni, in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina regionale sul conferimento degli incarichi dirigenziali.
L’incarico:
- è a tempo pieno ed esclusivo;
- è regolato da contratto di diritto privato;
- ha durata non superiore a cinque anni;
- prevede nel contratto i casi di risoluzione anticipata e il trattamento economico, definito dalla Giunta nella deliberazione di nomina;
- è incompatibile con la titolarità di cariche pubbliche elettive.
Se il direttore è un dipendente dell’Amministrazione regionale o di altri enti del comparto unico, è collocato in aspettativa non retribuita per tutta la durata dell’incarico.
Il direttore è il legale rappresentante dell’Agenzia e ne cura il funzionamento, adottando gli atti di gestione tecnica, amministrativa e contabile. In particolare:
- adotta i regolamenti interni di organizzazione e contabilità;
- propone la dotazione organica alla Giunta regionale;
- adotta il bilancio preventivo annuale e il conto consuntivo per l’approvazione della Giunta;
- adotta i provvedimenti di spesa relativi alle risorse dell’Agenzia.
Revisione dei conti
Il controllo sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile è affidato a un revisore dei conti, nominato dalla Giunta regionale tra gli iscritti nell’apposito registro dei revisori legali.
Il revisore dura in carica quattro anni; il compenso è determinato nella deliberazione di incarico nei limiti previsti dalla disciplina regionale richiamata.
Bilancio, contabilità e certificazione dei conti
Il bilancio di funzionamento dell’Agenzia ha durata annuale dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Per la gestione delle risorse di cui alla disciplina sulle entrate non proprie, l’esercizio finanziario decorre dal 16 ottobre di ogni anno e termina il 15 ottobre dell’anno successivo.
I conti annuali relativi all’attività dell’Agenzia come organismo pagatore sono certificati secondo le modalità previste dalla normativa statale richiamata.
Risorse finanziarie e gestione separata
Costituiscono entrate proprie dell’Agenzia:
- le somme destinate dall’Unione europea e dallo Stato al finanziamento o cofinanziamento della struttura dell’organismo pagatore, inclusi i rimborsi forfetari del FEAGA per il funzionamento della struttura;
- il trasferimento ordinario regionale per il funzionamento dell’Agenzia, compreso l’esercizio delle funzioni affidate in materia di certificazione;
- le somme assegnate dalla Regione come compenso per eventuali ulteriori funzioni affidate.
Non costituiscono entrate proprie e devono essere gestite separatamente, nel rispetto dei vincoli di destinazione comunitari, statali e regionali:
- le somme da erogare a terzi a titolo di aiuto, premio o contributo, anche se cofinanziate;
- le somme assegnate dalla Regione per le ulteriori funzioni affidate;
- gli importi derivanti da recuperi e sanzioni applicati direttamente.
Tali somme sono tenute su distinti conti infruttiferi intestati all’Agenzia, con le diciture “aiuti comunitari” e “aiuti di Stato”, nell’ambito di contabilità speciali presso l’istituto di credito scelto con procedura ad evidenza pubblica e incaricato della tesoreria.
Avvio, dotazione organica e personale iniziale
In sede di prima applicazione, e per non oltre due anni dall’istituzione dell’Agenzia, la Giunta regionale assicura i beni necessari all’avvio dell’attività e provvede alla copertura della dotazione organica secondo le modalità stabilite.
È possibile l’inquadramento del personale impiegato presso l’assessorato competente in materia di agricoltura per compiti inerenti al funzionamento dell’Agenzia; per tale personale continua ad applicarsi il contratto collettivo nazionale di categoria.
Regime transitorio per il riconoscimento come organismo pagatore
In attesa del riconoscimento previsto dalla disciplina statale e comunitaria, la Regione individua l’Agenzia quale organismo di cui AGEA può avvalersi per lo svolgimento delle funzioni previste dalla normativa statale richiamata.
Disposizioni finanziarie
Per l’attuazione della legge è previsto un onere di 500.000 euro per il 2007 e di 1.100.000 euro annui dal 2008. La copertura è assicurata nel bilancio regionale 2007 e nel pluriennale 2007/2009, mediante utilizzo di risorse già iscritte in specifici capitoli relativi al personale e agli interventi di promozione dei prodotti agro-alimentari.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione e su proposta dell’assessore competente in materia di bilancio e finanze, le variazioni di bilancio necessarie.
Decorrenza e assetto vigente
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. Il testo consolidato recepisce anche le modifiche successive in materia di funzioni affidabili, organi e revisione contabile.
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