L.R. Valle d'Aosta 8/2007
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 92/43/CEE, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche. Legge comunitaria 2007.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge comunitaria 2007 della Valle d'Aosta attua le direttive UE su habitat e uccelli selvatici, disciplinando siti Natura 2000, ZSC, ZPS, SIR, valutazione di incidenza, gestione, monitoraggio, sanzioni e poteri sostitutivi. Introduce inoltre modifiche a leggi regionali su termalismo, aiuti di Stato e altre materie, con una disciplina transitoria sugli aiuti de minimis concessi entro il 30 giugno 2007.
Tutela habitat, flora e fauna selvatiche e adeguamenti comunitari nella Valle d'Aosta
Tutela degli habitat naturali, della flora e della fauna selvatiche nella Valle d'Aosta
La legge regionale disciplina, per il territorio della Valle d'Aosta, l'attuazione delle direttive 92/43/CEE e 79/409/CEE in materia di conservazione degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatiche. Il sistema è orientato al mantenimento o ripristino di uno stato di conservazione soddisfacente, tenendo conto delle esigenze economiche, sociali e culturali e delle specificità regionali e locali.
Ambito di applicazione e definizioni
Il provvedimento definisce i principali istituti della disciplina ambientale regionale, tra cui habitat naturali di interesse comunitario e regionale, specie di interesse comunitario, specie prioritarie, SIC, ZPS, ZSC, SIR, pSIC, rete Natura 2000 e rete ecologica regionale. Le definizioni richiamano in larga parte il d.P.R. 357/1997 e chiariscono anche il significato di conservazione, biodiversità, stato di conservazione, introduzione e reintroduzione di specie.
Compiti della Regione e individuazione dei siti
La Regione, tramite le strutture competenti in materia di aree naturali protette e gestione della flora e della fauna, riconosce i valori naturalistici da conservare, promuove la gestione razionale degli habitat, istituisce la rete ecologica regionale, svolge monitoraggi e studi scientifici, promuove informazione e sensibilizzazione e coordina gli enti competenti. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, individua i pSIC, le ZPS e i SIR e trasmette l'elenco al Ministero competente. Sulla base dei monitoraggi, può proporre aggiornamenti di elenco, perimetrazioni e schede informative.
Misure di tutela, conservazione e gestione dei siti
Per le ZSC e le ZPS presenti in Valle d'Aosta, la Giunta regionale adotta misure di tutela e conservazione conformi alle direttive europee; tali misure possono riguardare anche i SIR e, se necessario, sfociare in piani di gestione. La gestione dei siti Natura 2000 e dei SIR è affidata agli enti gestori se ricadono in aree protette; altrimenti è affidata alla struttura regionale competente e, in base agli accordi, agli enti gestori di aree protette limitrofe o ai Comuni. Gli accordi definiscono funzioni, obiettivi, esigenze di tutela e risorse, con possibile coinvolgimento di soggetti pubblici o privati.
Piano di gestione
Il piano di gestione individua esigenze ecologiche, minacce, strategie e azioni necessarie a mantenere o ripristinare lo stato di conservazione degli habitat e delle specie. Può contenere misure regolamentari, modifiche agli strumenti di pianificazione e un programma degli interventi di conservazione. La Giunta regionale definisce quando il piano è necessario, i contenuti ulteriori, i termini e le modalità di redazione e il soggetto incaricato. Il piano, una volta approvato, è pubblicato nel Bollettino ufficiale ed è immediatamente vincolante per amministrazioni, enti gestori e privati. È previsto il potere sostitutivo regionale in caso di inerzia dei soggetti gestori.
Valutazione di incidenza e raccordo con la VIA
La valutazione di incidenza è una misura preventiva di tutela per siti Natura 2000 e SIR. Per piani, interventi e progetti di rilevanza regionale, interregionale e comunale è svolta dalla struttura competente; i proponenti devono presentare una relazione o, per i progetti soggetti a VIA, uno studio di impatto ambientale con gli elementi richiesti. Per i progetti assoggettati a VIA che incidono su pSIC, SIC, ZPS, ZSC o SIR, la valutazione di incidenza è ricompresa nella procedura di VIA. La Giunta regionale disciplina ulteriormente la procedura, anche prevedendo livelli di valutazione, termini, esenzioni e modalità di consultazione. In via transitoria, fino alla definizione dei termini specifici, il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione, salvo richieste di integrazioni.
Condizioni per l'autorizzazione di piani e interventi
L'autorità competente all'approvazione definitiva deve acquisire preventivamente la valutazione di incidenza. Se la valutazione è negativa, il piano o l'intervento può essere realizzato solo in assenza di alternative e per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, adottando misure compensative per la coerenza della rete Natura 2000. In presenza di habitat o specie prioritari, la realizzazione è ammessa solo per esigenze di salute umana, sicurezza pubblica o primaria importanza per l'ambiente, oppure, con parere della Commissione europea, per altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.
Rete ecologica regionale
La rete ecologica regionale è parte integrante del piano regolatore generale comunale ed è approvata con deliberazione della Giunta regionale su proposta della struttura competente. Produce effetti dalla pubblicazione della deliberazione sul sito istituzionale regionale. La struttura competente ne verifica lo stato di conservazione con cadenza quinquennale e la aggiorna se necessario. Varianti urbanistiche e nuovi interventi edilizi che interessano aree sorgente, corridoi ecologici e varchi sono soggetti a parere preventivo sulla salvaguardia della connettività della rete.
Monitoraggio, controllo e potere sostitutivo
La Giunta regionale adotta misure di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie, con particolare attenzione a quelle prioritarie, e ne informa i Ministeri competenti. La Regione assicura anche gli adempimenti previsti dal d.P.R. 357/1997. In caso di inadempienza dei soggetti gestori delle ZSC, dei SIC, delle ZPS e dei SIR, la Giunta regionale, previa diffida, adotta i provvedimenti necessari.
Sanzioni, vigilanza e disciplina transitoria sulle specie
La violazione dei divieti, vincoli e prescrizioni della disciplina regionale è punita, salvo che il fatto costituisca reato e ferme restando le sanzioni statali o regionali, con sanzione amministrativa da 1.000 a 6.000 euro. Se la violazione arreca danno all'ambiente, si applicano le norme statali sul risarcimento del danno ambientale. La vigilanza spetta al Corpo forestale della Valle d'Aosta e agli altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. In via transitoria, la tutela delle specie faunistiche resta disciplinata dalla legge regionale sulla fauna selvatica e l'attività venatoria, mentre per le specie vegetali di cui all'allegato D del d.P.R. 357/1997 continuano ad applicarsi le norme regionali sulla protezione della flora alpina.
Aspetti finanziari
L'onere derivante dall'applicazione del titolo ambientale è quantificato in 100.000 euro annui a decorrere dal 2007 e trova copertura nel bilancio regionale 2007 e pluriennale 2007/2009. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Rinvio alla normativa statale
Per quanto non disciplinato dalla legge regionale, si applicano in quanto compatibili le disposizioni del d.P.R. 357/1997.
Modifiche ad altre leggi regionali e disciplina de minimis
Il titolo II apporta adeguamenti a leggi regionali in materia termale, di attività economiche e di aiuti di Stato. In particolare, modifica e in parte abroga disposizioni della l.r. 38/1998, della l.r. 2/1997 e della l.r. 19/2001 per renderle compatibili con il diritto dell'Unione europea e con la disciplina sugli aiuti di importanza minore. È previsto che il regolamento (CE) n. 69/2001 continui ad applicarsi agli aiuti concessi entro il 30 giugno 2007 ai sensi della l.r. 19/2001 e delle relative disposizioni applicative.
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