L.R. Valle d'Aosta 5/2007
Disposizioni in materia di organizzazione del Soccorso alpino valdostano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Valle d'Aosta il soccorso in montagna e il ruolo del Soccorso alpino valdostano, ente privato incaricato di servizio pubblico e componente della protezione civile regionale. Regola compiti, organi, operatori, formazione, convenzioni e finanziamento. Contiene disposizioni transitorie iniziali già esaurite e abrogazioni di norme previgenti.
Organizzazione del Soccorso alpino valdostano e del soccorso in montagna
Organizzazione del soccorso in montagna in Valle d'Aosta
La legge disciplina il soccorso in montagna nel territorio regionale valdostano, qualificandolo come materia di preminente interesse pubblico in ragione delle caratteristiche del territorio. La disciplina individua il Soccorso alpino valdostano come soggetto centrale per l’esercizio delle funzioni di soccorso, prevenzione e protezione civile connesse all’ambiente montano e alle zone impervie.
Ambito delle attività di soccorso
Il servizio di soccorso in montagna comprende un insieme ampio di funzioni preventive, operative e di supporto. Rientrano, tra l’altro, la vigilanza e prevenzione degli incidenti, l’individuazione dei rischi, la sensibilizzazione del pubblico, la formazione sulla sicurezza e sulle tecniche di soccorso, nonché la programmazione e l’attuazione di iniziative tecniche per ricerca, salvataggio, recupero e soccorso di infortunati e caduti.
Sono inoltre incluse le attività di intervento tecnico e sanitario in montagna e in altre zone impervie quando siano necessarie conoscenze e tecniche alpinistiche, anche con mezzi aerei e unità cinofile. La legge ricomprende anche:
- partecipazione al servizio di elisoccorso HEMS e SAR;
- pronto intervento ed evacuazione in linea sugli impianti di risalita;
- concorso alla rilevazione di dati ambientali;
- ogni altra attività idonea a prevenire o evitare danni o pericoli a persone, animali o cose.
Soccorso alpino valdostano: ruolo giuridico e funzioni
Per svolgere le attività previste, la Regione si avvale del Soccorso alpino valdostano, già costituito ai sensi della normativa sulle guide alpine valdostane. Il Soccorso alpino valdostano è qualificato come ente di diritto privato incaricato dell’assolvimento di obblighi di servizio pubblico ed è sottoposto alla vigilanza regionale.
Nell’ambito del territorio regionale esso assume, a tutti gli effetti, i compiti e le funzioni del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico. Ciò ne fa il riferimento operativo per il soccorso in montagna in Valle d’Aosta.
Inquadramento nella protezione civile
Il Soccorso alpino valdostano è componente e struttura operativa del sistema regionale di protezione civile. In tale ambito concorre, nel rispetto delle competenze delle altre componenti, alla prevenzione, al soccorso e alla prima assistenza in emergenze in montagna, all’organizzazione di un servizio di pronto intervento tecnico e di ascolto radio-telefonico, alla formazione del volontariato di protezione civile e del personale delle pubbliche amministrazioni, nonché alla collaborazione con le strutture regionali competenti in iniziative di prima assistenza in Italia e all’estero, anche tramite la colonna mobile regionale.
Piano regionale sul soccorso in montagna
I criteri di organizzazione e di attuazione delle attività di soccorso sono fissati dal Piano regionale sul soccorso in montagna. Il Piano è predisposto dal Soccorso alpino valdostano e approvato dalla Giunta regionale.
Il Piano definisce in particolare:
- l’organizzazione territoriale degli operatori, per residenza o domicilio;
- la dislocazione e la competenza territoriale delle stazioni di soccorso alpino;
- le attività di formazione e aggiornamento degli operatori.
Interventi e coordinamento operativo
Il Soccorso alpino valdostano può operare in collaborazione con altri enti e organismi, in particolare con l’Azienda USL della Valle d’Aosta per il soccorso sanitario e con il Corpo valdostano dei vigili del fuoco per il soccorso tecnico urgente, nel quadro del coordinamento operativo della Centrale Unica di Soccorso (CUS).
Quando l’intervento richiede squadre, personale o operatori di altre amministrazioni, enti, organizzazioni o associazioni, il coordinamento è assunto dal responsabile del Soccorso alpino valdostano presente sul luogo, salvo diverso accordo oppure diversa previsione di specifici piani o delle procedure CUS. La disciplina così risultante rafforza il raccordo con il sistema di emergenza regionale.
Organi dell’ente e statuto
Gli organi del Soccorso alpino valdostano sono l’assemblea, il consiglio di direzione, il direttore e l’organo di revisione. Lo statuto disciplina composizione, compiti, durata in carica e modalità di nomina degli organi, nel rispetto della legge, ed è deliberato dall’assemblea a maggioranza assoluta dei componenti e approvato dalla Giunta regionale.
Direttore e revisione contabile
Il direttore è il responsabile dell’attuazione dei compiti istituzionali dell’ente, ne ha la rappresentanza legale e i poteri di gestione e direzione, salvo quanto riservato al consiglio di direzione dallo statuto. È nominato dalla Giunta regionale nell’ambito di una terna designata dall’assemblea. Sono richiesti esperienza almeno quinquennale nel soccorso alpino, abilitazione di guida alpina e iscrizione al relativo albo.
L’organo di revisione vigila sulla gestione contabile e redige una relazione da allegare al bilancio d’esercizio. È nominato dalla Giunta regionale secondo la disciplina regionale sulle nomine e deve essere scelto tra i soggetti iscritti al registro dei revisori contabili.
Controllo sugli organi e commissariamento
Se non è assicurabile il normale funzionamento dell’ente o se vi sono gravi irregolarità nella gestione amministrativa e contabile, gli organi direttivi possono essere revocati o sciolti con decreto del Presidente della Regione, previa conforme deliberazione della Giunta regionale. Con lo stesso decreto viene nominato un commissario, che esercita le funzioni conferitegli e convoca l’assemblea per il rinnovo degli organi entro sei mesi dalla nomina.
Operatori, qualifiche e prestazioni
Per lo svolgimento delle attività, il Soccorso alpino valdostano si avvale di operatori iscritti in un apposito elenco gestito e aggiornato direttamente dall’ente sulla base dei requisiti fissati da un regolamento interno. Le qualifiche previste sono:
- operatori di soccorso alpino;
- tecnici di soccorso alpino;
- tecnici specializzati di soccorso alpino, limitatamente a guide alpine e aspiranti guide alpine.
Le prestazioni rese dagli operatori si distinguono in prestazioni professionali di lavoro autonomo e prestazioni di volontariato. Le prime sono remunerate in base ai corrispettivi stabiliti per le diverse qualifiche; le seconde sono gratuite o rese mediante permessi retribuiti del datore di lavoro e non possono essere retribuite né dare diritto a rimborsi spese.
Gli operatori sono chiamati a intervenire ogni volta che si presenti la necessità e devono partecipare alle esercitazioni e agli aggiornamenti.
Formazione, centri formativi e attestazioni
Il Soccorso alpino valdostano è accreditato dalla Regione come soggetto formatore negli ambiti di propria competenza ed è autorizzato a rilasciare le relative attestazioni e certificazioni. Per i propri compiti istituzionali può istituire, autonomamente o in collaborazione con altri enti o con l’Unione valdostana guide di alta montagna, centri di formazione regionali nel settore del soccorso in montagna, finalizzati alla formazione e all’aggiornamento degli operatori. Le modalità di funzionamento dei centri sono stabilite autonomamente dall’ente.
Assicurazioni
Il Soccorso alpino valdostano deve stipulare appositi contratti assicurativi a favore dei propri operatori per coprire gli infortuni e la responsabilità civile connessi allo svolgimento delle attività disciplinate dalla legge.
Convenzioni, compensazioni e attività verso terzi
Per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, la Giunta regionale stipula convenzioni che disciplinano aspetti organizzativi e finanziari, compresa la determinazione del corrispettivo per le singole prestazioni. La Giunta definisce inoltre:
- tipologia e durata degli obblighi di servizio pubblico;
- parametri per calcolo, controllo e revisione della compensazione;
- modalità per evitare sovracompensazioni e per il loro eventuale rimborso.
Il Soccorso alpino valdostano può anche svolgere le attività previste a titolo oneroso in favore di altri soggetti pubblici o privati.
Regime finanziario
L’onere iniziale della legge è quantificato in 720.000 euro per il 2007 e in 1.350.000 euro a decorrere dal 2008. La copertura è individuata nel bilancio regionale, nell’ambito dell’obiettivo programmatico relativo alla protezione civile, mediante utilizzo di stanziamenti già iscritti al capitolo dedicato ai contributi annui al Soccorso alpino valdostano. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio necessarie.
Disposizioni transitorie iniziali
In prima applicazione, lo statuto del Soccorso alpino valdostano doveva essere deliberato dalla Giunta regionale entro un anno dall’entrata in vigore della legge, mentre gli organi dovevano essere ricostituiti entro sei mesi dall’approvazione dello statuto. Fino alla ricostituzione restavano in carica gli organi già esistenti e continuava ad applicarsi lo statuto vigente alla data di entrata in vigore. Sempre in prima applicazione, il Piano regionale sul soccorso in montagna doveva essere adottato entro un anno.
Abrogazioni
La legge ha disposto l’abrogazione degli articoli 11 e 18, secondo comma, lettera b), della legge regionale 11 agosto 1975, n. 39, della legge regionale 5 aprile 1989, n. 22 e dell’articolo 34 della legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25.
Decorrenza ed efficacia
La legge è stata dichiarata urgente ed è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d’Aosta.
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