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Legge

L.R. Valle d'Aosta 13/2007

Nuove disposizioni in materia di obbligo di costruzione del manto di copertura in lose di pietra e disciplina dei relativi benefici economici. Modificazione alla legge regionale 27 maggio 1994, n. 18.

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 13/2007Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Valle d’Aosta disciplina i casi in cui i tetti devono essere realizzati in lose di pietra, le caratteristiche tecniche del materiale, le deroghe autorizzabili e i contributi a fondo perduto per i soggetti obbligati. Prevede controlli, revoca dei contributi in caso di irregolarità e disposizioni transitorie. Le funzioni contributive dei Comuni sono esercitate dalla Regione fino al 31 dicembre 2013.

Obbligo di copertura in lose di pietra e contributi per i tetti

Obbligo di copertura in lose di pietra e sostegno economico in Valle d’Aosta

La legge regionale tutela i valori ambientali e paesaggistici del territorio valdostano imponendo, in specifici casi, la realizzazione dei tetti in lose di pietra. Accanto all’obbligo edilizio, disciplina le caratteristiche tecniche del materiale, le deroghe, i controlli e un sistema di contributi a fondo perduto per i soggetti tenuti all’adeguamento.

Ambito di applicazione e finalità

La disciplina mira a preservare gli elementi costruttivi tradizionali, con particolare riferimento alle coperture dei tetti. Stabilisce:

  • i criteri per individuare gli ambiti territoriali e le tipologie di edifici soggetti all’obbligo;
  • le caratteristiche fisico-petrografiche, meccaniche e visive delle lose;
  • il regime dei contributi economici collegati all’obbligo di copertura. La portata è limitata al territorio della Valle d’Aosta.

Obbligo di copertura in lose e regole sul colore delle altre coperture

Il manto di copertura deve essere realizzato in lose di pietra, salve le deroghe previste, per:

  • edifici classificati dal PRGC come monumento, documento o immobile di pregio storico, culturale, architettonico o ambientale;
  • edifici ubicati nelle zone o sottozone di tipo A dei PRGC;
  • edifici e manufatti pertinenziali sottoposti a tutela paesaggistica, quando la struttura regionale competente imponga l’obbligo per motivi di salvaguardia della tradizione costruttiva locale. Per gli edifici non soggetti all’obbligo, il manto deve comunque avere tonalità grigie o bruno-marroni, coerenti con il contesto visivamente percepibile; restano salve le coperture in laterizio storicamente esistenti dove prevalgano tonalità del mattone. Le disposizioni regionali prevalgono sulle norme incompatibili di PRGC e regolamenti edilizi comunali.

Caratteristiche tecniche delle lose

Le lose devono garantire durata nel tempo e possedere requisiti definiti con deliberazione della Giunta regionale, sulla base di criteri fisico-tecnici quali:

  • assorbimento dell’acqua;
  • resistenza alla trazione indiretta per flessione;
  • resistenza al gelo;
  • resistenza all’alterazione atmosferica;
  • assenza significativa di pirite. La Giunta regionale definisce anche:
  • le caratteristiche dimensionali;
  • le modalità esecutive di posa in opera. In ogni caso le lose devono presentare superficie a spacco secondo piani naturali, aspetto uniforme e contorno irregolare a spacco. Sono inoltre stabilite le modalità di prelievo dei campioni e di esecuzione delle prove per i controlli. Le lose impiegate devono essere accompagnate da certificazione di provenienza e da garanzia di conformità ai requisiti tecnici.

Impianti tecnologici e fonti rinnovabili

Sulle costruzioni soggette all’obbligo è consentita l’installazione di apparecchiature e impianti tecnologici alimentati da fonti rinnovabili. Negli interventi di nuova edificazione e nel rifacimento completo del tetto e della relativa struttura portante, occorre rispettare condizioni di integrazione architettonica:

  • gli impianti devono essere inseriti nella struttura del tetto, senza sporgenze rilevanti dal profilo esterno, nei pacchetti con isolamento;
  • negli altri casi deve essere limitato il più possibile lo spessore della sottostruttura di ancoraggio.

Deroghe all’obbligo di copertura in lose

L’impiego di materiali diversi può essere autorizzato dal Comune quando il contesto territoriale, la vicinanza di abitati e la presenza di manufatti specifici rendano tipologicamente e visivamente congruo l’uso di materiali diversi, nonché nei casi espressamente indicati:

  • edifici o manufatti con tipologia incompatibile per ragioni estetiche, statiche o strutturali, previa relazione tecnica asseverata se richiesta;
  • immobili notificati o classificati come documenti o monumenti, per i quali decide caso per caso la struttura regionale competente in materia di beni culturali e paesaggistici;
  • costruzioni per ricovero bestiame e annessi rurali o agricoli;
  • opere o impianti di pubblica utilità che richiedano materiali diversi;
  • manutenzione ordinaria del pacchetto di copertura, inclusi gli isolanti;
  • altri casi specifici su proposta del Comune e sentita la struttura regionale competente. L’autorizzazione è rilasciata direttamente dal Comune territorialmente competente.

Contributi a fondo perduto: soggetti competenti e durata della funzione regionale

I contributi sono concessi ai soggetti tenuti all’obbligo dai Comuni, singolarmente o in forma associata. Nelle more dell’organizzazione prevista dalla normativa sulle autonomie locali, le funzioni sono esercitate dalla Regione tramite la struttura competente in edilizia residenziale, con oneri a carico del bilancio regionale. La gestione regionale delle funzioni è prevista fino al 31 dicembre 2013.

Determinazione dell’importo dei contributi

Il contributo è calcolato sulla differenza di costo tra:

  • un tetto in lose di pietra conforme ai requisiti regionali;
  • un tetto in tegole di migliore qualità, con uguali prestazioni protettive, riferito a località poste a quota 1.300 metri s.l.m. La Giunta regionale determina ogni anno, entro il 31 marzo:
  • la misura unitaria teorica del contributo, sulla base dei costi presunti;
  • la misura unitaria effettiva concedibile, in percentuale rispetto a quella teorica, nei limiti delle disponibilità di bilancio. La misura del contributo varia in base al tipo di intervento:
  • fino al 100% della misura effettiva per costruzione o ricostruzione totale;
  • fino al 70% per ricostruzione parziale con mantenimento dell’orditura principale e sostituzione completa dell’orditura secondaria, oppure con recupero delle lose inferiore al 50%;
  • fino al 40% per ricostruzione con mantenimento di orditura principale e secondaria o con recupero delle lose superiore al 50%. In tali ultimi casi non si applicano gli incrementi percentuali previsti per materiale e localizzazione. Per la determinazione del contributo si considera l’anno solare di presentazione della domanda. Sono inoltre previsti incrementi percentuali della misura effettiva:
  • in relazione al tipo e alla qualità del materiale, sulla base di coefficienti collegati ai requisiti tecnici;
  • per le costruzioni non raggiungibili con viabilità ordinaria. Per gli impianti tecnologici integrati nel tetto, la superficie dell’impianto viene detratta dal computo.

Divieto di cumulo e ripetibilità

I contributi non sono cumulabili con altre provvidenze pubbliche per le stesse iniziative. Per il medesimo immobile non sono ripetibili prima di 20 anni dalla data del precedente provvedimento di concessione, salvo rifacimenti, anche parziali, dovuti a calamità naturali, eventi eccezionali o problematiche statico-strutturali, escluse le ipotesi di dolo o colpa grave, da attestare con perizia asseverata.

Controlli, vigilanza e revoca

Le strutture regionali competenti in materia di edilizia residenziale e tutela del paesaggio effettuano controlli a campione sui materiali e sulle modalità di esecuzione, anche mediante soggetti esterni qualificati, per verificare la conformità ai requisiti tecnici e alle modalità di campionamento. L’esito dei controlli è comunicato al Comune competente, anche ai fini dell’eventuale revoca del contributo. Il contributo è revocato quando emergano non veridicità della documentazione tecnica, delle attestazioni o delle dichiarazioni presentate. La revoca può essere anche parziale, purché proporzionata all’inadempimento. In caso di revoca, le somme percepite devono essere restituite entro 60 giorni dalla comunicazione del provvedimento, con interessi legali dalla data di erogazione.

Procedimento amministrativo e disciplina attuativa

I Comuni, singoli o associati, disciplinano gli aspetti procedurali della concessione dei contributi, definendo:

  • modalità di presentazione delle domande;
  • documentazione da allegare;
  • termini;
  • atti e operazioni istruttorie. Nelle more dell’adozione degli atti comunali e della disciplina prevista dalla normativa sulle autonomie locali, il procedimento è regolato da deliberazione della Giunta regionale.

Abrogazione, regime transitorio e finanziamento

È abrogata la legge regionale 28 febbraio 1990, n. 10. Restano però applicabili le sue disposizioni alle domande di contributo presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge. Sul piano finanziario, l’onere per le funzioni contributive è quantificato in euro 4.000.000 per gli anni 2007 e 2008, con copertura a valere sul bilancio regionale. Dal 2012 il finanziamento dei contributi avviene mediante risorse derivanti da trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione. Le somme derivanti da eventuali revoche sono acquisite all’entrata del bilancio regionale. Dal 2009 l’onere finanziario è determinato con la legge finanziaria, previa richiesta motivata del Consiglio permanente degli enti locali per gli oneri di competenza comunale.

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