L.R. Valle d'Aosta 6/2007
Nuove disposizioni in materia di interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Valle d’Aosta gli interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale, promuovendo progetti, programmi e iniziative di educazione e formazione, nel rispetto degli indirizzi statali. Prevede un Comitato consultivo, strumenti di coordinamento e una banca dati. L’art. 6 sugli interventi umanitari è stato dichiarato incostituzionale nel 2008; la legge 44/1990 è abrogata salvo le iniziative già approvate e avviate.
Interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale
Interventi regionali di cooperazione allo sviluppo e solidarietà internazionale
La legge disciplina le forme con cui la Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste realizza, coordina, promuove e sostiene iniziative di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale nel proprio territorio e nell’ambito delle proprie competenze. La materia è trattata come strumento di promozione dei diritti umani, della pace e dello sviluppo sociale equo e sostenibile.
Finalità e principi generali
La Regione riconosce la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale come contributi alla democrazia, alla giustizia e al rispetto dei diritti umani. Le iniziative devono rispettare gli indirizzi di politica estera dello Stato e operare nel quadro della leale collaborazione con le istituzioni statali.
Sono destinatari prioritari:
- i Paesi in via di sviluppo;
- i Paesi in via di transizione, come definiti dall’OCSE;
- le popolazioni che vivono situazioni di particolare bisogno per conflitti armati, processi di pacificazione, calamità naturali o altri eventi emergenziali.
Ambiti di intervento e limiti
Le iniziative regionali si collocano, in particolare, in due grandi ambiti:
- cooperazione internazionale con Paesi in via di sviluppo e in transizione, nei settori e nelle aree geografiche individuati dal Ministero degli affari esteri con atti di indirizzo e programmazione;
- educazione, formazione e studio.
La Regione riconosce inoltre finanza etica, commercio equo e solidale e turismo responsabile come strumenti di solidarietà internazionale da sostenere nell’ambito della legge. È invece escluso ogni sostegno, diretto o indiretto, ad attività aventi carattere militare.
Soggetti coinvolti e forme di collaborazione
La Regione sostiene la partecipazione alle iniziative di:
- enti locali e loro forme associative;
- organizzazioni non governative, ONLUS, organizzazioni di volontariato, cooperative sociali e associazioni di promozione sociale che abbiano tra i fini statutari la cooperazione allo sviluppo o la solidarietà internazionale, non perseguano fini di lucro e documentino almeno un biennio di esperienza diretta in Valle d’Aosta;
- Università della Valle d’Aosta, istituzioni scolastiche, istituti di formazione accreditati, istituti di ricerca e fondazioni;
- imprese, cooperative, enti bilaterali e istituti di credito operanti in Valle d’Aosta;
- Chambre valdôtaine des entreprises et des activités libérales – Camera valdostana delle imprese e delle professioni.
La disciplina vigente valorizza soprattutto la collaborazione con soggetti territoriali, sociali, formativi ed economici che partecipino a iniziative senza scopo di lucro.
Iniziative di cooperazione internazionale
Le iniziative di cooperazione internazionale possono assumere la forma di:
- progetti, cioè interventi puntuali, definiti nel tempo e nelle risorse, orientati all’autosviluppo sostenibile delle popolazioni destinatarie, con partecipazione attiva e diretta delle comunità coinvolte e ricorso prioritario a professionalità locali, tecnologie e metodi rispettosi delle culture e degli usi locali, nonché a beni e attrezzature disponibili nei Paesi interessati;
- programmi, cioè interventi più complessi e di durata più lunga, anche con pluralità di azioni e soggetti, finalizzati a partenariati territoriali tra comunità destinatarie e comunità valdostana oppure all’assistenza alle istituzioni pubbliche locali per rafforzarne capacità amministrative e gestionali.
In questo ambito la Regione sostiene anche il trasferimento di competenze e conoscenze, favorendo il contributo del personale regionale e degli enti da essa dipendenti nella progettazione, attuazione e valutazione delle iniziative. È previsto, a tal fine, un periodo di aspettativa senza assegni, riconosciuto ai fini giuridici ed economici, con oneri previdenziali e assistenziali a carico dell’amministrazione di appartenenza.
Iniziative di educazione, formazione e studio
La Regione favorisce nel proprio territorio iniziative culturali, di educazione, informazione, formazione e studio finalizzate a diffondere e radicare una cultura di pace e solidarietà tra i popoli.
Può promuovere o sostenere, anche in collaborazione con l’Università della Valle d’Aosta e con le istituzioni scolastiche:
- attività di sensibilizzazione della comunità valdostana sui temi della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale, soprattutto in ambito scolastico;
- attività di approfondimento sulle realtà dei Paesi in via di sviluppo e di transizione;
- attività di informazione e formazione per operatori del settore, docenti ed educatori di ogni ordine e grado.
Programmazione, atti attuativi e monitoraggio
La Giunta regionale, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, trasmette al Consiglio regionale una relazione sulle attività svolte ai sensi della legge, sentito il Comitato competente.
Con propria deliberazione e previo parere del Comitato e della Commissione consiliare competente, la Giunta stabilisce:
- le priorità, i criteri e le modalità di sostegno alle iniziative;
- le modalità di presentazione delle iniziative;
- le forme di valutazione e monitoraggio.
La Regione deve inoltre curare gli adempimenti previsti dal protocollo di intesa del 18 dicembre 2008 in materia di rapporti internazionali.
Comitato per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale
Presso la Presidenza della Regione è istituito il Comitato per la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, organo a composizione mista con rappresentanti politici, istituzionali, universitari, economici e del terzo settore.
Il Comitato è composto da:
- Presidente della Regione o suo delegato, che lo presiede;
- tre consiglieri regionali, di cui uno in rappresentanza della minoranza;
- due rappresentanti degli enti locali;
- un rappresentante dell’Università della Valle d’Aosta;
- un rappresentante della Chambre valdôtaine;
- quattro rappresentanti designati d’intesa dai soggetti del terzo settore indicati dalla legge.
È nominato con decreto del Presidente della Regione per la durata della legislatura e può operare se, decorsi sessanta giorni dalle richieste di designazione, risultano designati almeno sei componenti.
Il Comitato:
- si riunisce almeno due volte l’anno;
- è convocato dal Presidente della Regione o su richiesta di almeno un terzo dei componenti;
- delibera validamente con la presenza di almeno sei componenti e a maggioranza dei presenti, con prevalenza del voto del presidente in caso di parità;
- può avvalersi di delegati dei componenti e invitare alle sedute membri della Giunta, responsabili di strutture regionali e altri soggetti esterni, senza diritto di voto;
- svolge funzioni di impulso e coordinamento e promuove l’attuazione delle finalità della legge.
La partecipazione ai lavori è gratuita.
Coordinamento, banca dati e trasparenza
Per assicurare coordinamento e trasparenza, presso la Presidenza della Regione è istituita una banca dati delle iniziative regionali di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale, collegata e integrata con eventuali banche dati statali.
La Presidenza della Regione, con il supporto del Comitato, garantisce anche:
- il reperimento e la diffusione di normative, documentazione e informazioni sulle tematiche della cooperazione e della solidarietà internazionale;
- una sezione dedicata nel sito internet regionale;
- lo scambio di informazioni con gli organismi regionali operanti nell’assistenza sociale, nel volontariato e nelle questioni dell’immigrazione.
Regime transitorio e abrogazioni
La legge regionale 9 luglio 1990, n. 44, è abrogata. Tuttavia, essa continua ad applicarsi alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di solidarietà internazionale già approvate e avviate alla data di entrata in vigore della nuova legge.
L’articolo relativo alle iniziative straordinarie di carattere umanitario è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza n. 285 del 9 luglio 2008, e pertanto non costituisce disciplina applicabile.
Aspetti finanziari
Per l’attuazione della legge sono previsti oneri a carico del bilancio regionale, quantificati in:
- euro 2.000 per il 2007;
- euro 143.000 per il 2008;
- euro 229.000 per il 2009;
- euro 250.000 annui a decorrere dal 2010.
La copertura è individuata nel bilancio regionale, con utilizzo degli stanziamenti già iscritti nel capitolo dedicato agli interventi regionali di cooperazione e solidarietà con i Paesi in via di sviluppo. La Giunta è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.
Valutazione di attualità
La legge conserva utilità come quadro generale della cooperazione internazionale regionale in Valle d’Aosta, ma alcune parti risultano superate o non più applicabili, in particolare la disciplina dichiarata incostituzionale sulle iniziative umanitarie straordinarie e le disposizioni finanziarie riferite a esercizi ormai conclusi. Il regime transitorio sulla previgente legge 44/1990 riguarda solo iniziative già avviate al momento dell’entrata in vigore della nuova legge.
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