Accordo 27290 del 14/09/2026
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).Supplemento 1 alla Serie 02 di Emendamenti al Regolamento n. 39“Disposizioni uniformi relative all'omologazione dei veicoli per quanto riguarda il tachimetro, il contachilometri e la loro installazione”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Direzione generale per la motorizzazione comunica agli uffici territoriali, alle amministrazioni competenti, all’Ufficio Registro Automezzi di San Marino e alle associazioni di settore l’entrata in vigore, il 2 ottobre 2026, del Supplemento 1 alla Serie 02 di emendamenti al Regolamento ONU n. 39, adottato nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958. L’emendamento, identificato come ECE/TRANS/WP29/2026/21, riguarda le disposizioni uniformi per l’omologazione dei veicoli relativamente al tachimetro, al contachilometri e alla loro installazione. Il supplemento non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti nel numero di omologazione.
Comunicazione dell’entrata in vigore del Supplemento 1 alla Serie 02 di emendamenti al Regolamento ONU n. 39 su tachimetro, contachilometri e relativa installazione.
Comunicazione sul Regolamento ONU n. 39: tachimetro, contachilometri e installazione
La Direzione generale per la motorizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica l’aggiornamento della disciplina internazionale sull’omologazione dei veicoli per gli aspetti relativi a tachimetro, contachilometri e loro installazione. La comunicazione si inserisce nell’Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore, concluso a Ginevra il 20 marzo 1958.
Parti e destinatari
L’atto è emanato dalla Divisione 2 – Normative ed Accordi Internazionali della Direzione generale per la motorizzazione. Sono destinatari:
- le Direzioni generali territoriali del MIT;
- le unità e gli uffici della motorizzazione civile, i centri prova e gli altri centri tecnici indicati nella comunicazione;
- le competenti strutture della Regione Siciliana, della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, delle Province autonome di Bolzano e Trento e della Regione Valle d’Aosta;
- l’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino.
Sono inoltre informati il Dipartimento per i trasporti e la navigazione, l’Ufficio di Gabinetto del Ministro e le associazioni di categoria e gli organismi tecnici operanti nei comparti automobilistico, motociclistico, dei veicoli agricoli, della componentistica, dell’autotrasporto e dei combustibili per autotrazione.
Oggetto e base internazionale
L’oggetto riguarda il Supplemento 1 alla Serie 02 di emendamenti al Regolamento n. 39, recante disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli con riferimento a:
- tachimetro;
- contachilometri;
- installazione dei relativi dispositivi sui veicoli.
Il regolamento è adottato nell’ambito dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 sulle condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e delle parti dei veicoli a motore.
Entrata in vigore e documento tecnico
Il MIT comunica che il Supplemento 1 alla Serie 02 di emendamenti entrerà in vigore il 2 ottobre 2026. Il testo dell’emendamento è individuato dal documento ECE/TRANS/WP29/2026/21 ed è disponibile in lingua inglese sul sito della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite, nella sezione relativa alle riunioni e ai documenti della sessione di marzo 2026.
Effetti sui numeri di omologazione
La comunicazione precisa che l’emendamento costituisce un supplemento. Pertanto, la sua entrata in vigore non determina l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione. Gli operatori e gli uffici competenti devono quindi considerare l’efficacia delle nuove disposizioni senza modificare, per tale ragione, la serie di emendamenti indicata nel numero identificativo dell’omologazione.
Paesi adottanti il Regolamento n. 39
L’atto riporta l’elenco aggiornato dei Paesi adottanti il Regolamento n. 39, associati ai rispettivi codici di omologazione. Tra questi figurano Italia, Germania, Francia, Paesi Bassi, Svezia, Belgio, Ungheria, Repubblica Ceca, Spagna, Serbia, Austria, Svizzera, Norvegia, Finlandia, Danimarca, Romania, Polonia, Portogallo, Grecia, Irlanda, Croazia, Slovenia, Slovacchia, Estonia, Repubblica di Moldova, Bosnia ed Erzegovina, Lettonia, Bulgaria, Lituania, Turchia, Azerbaigian, Macedonia del Nord, Regno Unito, Lussemburgo, Ucraina, Cipro, Malta, Malesia, Albania, Armenia, Montenegro, San Marino, Georgia, Egitto, Nigeria, Pakistan, Uganda, Filippine e Kirghizistan. Sono inoltre indicati l’Unione europea, il Giappone, l’Australia e altri Paesi riportati nella comunicazione.
Rilevanza operativa
Per gli uffici della motorizzazione e per i soggetti coinvolti nei procedimenti di omologazione, l’atto segnala la data dalla quale il Supplemento 1 alla Serie 02 deve essere considerato vigente nel quadro del Regolamento n. 39. La comunicazione ha natura informativa e di coordinamento amministrativo: non disciplina riparti finanziari, opere, affidamenti o impegni economici tra amministrazioni, ma assicura la diffusione dell’aggiornamento tecnico-regolamentare agli organismi nazionali e agli operatori interessati.
Punti principali
Parti e destinatari
La comunicazione è emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione generale per la motorizzazione – Divisione 2. È indirizzata alle Direzioni generali territoriali, agli uffici e centri della motorizzazione, alle competenti amministrazioni regionali e provinciali, all’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino e, per conoscenza, agli uffici ministeriali e alle principali associazioni rappresentative dei settori automobilistico, motociclistico, dei veicoli agricoli, della componentistica, dei carburanti e dell’autotrasporto.
Entrata in vigore
Il Supplemento 1 alla Serie 02 di emendamenti al Regolamento n. 39 entrerà in vigore il 2 ottobre 2026.
Contenuto dell’emendamento
L’emendamento riguarda le disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda il tachimetro, il contachilometri e la loro installazione. Il testo è identificato dal documento ECE/TRANS/WP29/2026/21.
Effetti sull’omologazione
Trattandosi di un supplemento, l’entrata in vigore non comporta l’aggiornamento dell’indicazione della serie di emendamenti riportata nel numero di omologazione.
Paesi adottanti
La comunicazione aggiorna l’elenco dei Paesi adottanti il Regolamento n. 39, includendo, tra gli altri, Italia, Stati membri dell’Unione europea, Regno Unito, Svizzera, Norvegia, Turchia, Giappone, Australia, Ucraina, San Marino e ulteriori Paesi indicati nel documento.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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