Accordo 27329 del 14/09/2026
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).Serie 00 di Emendamenti al Regolamento 179“Disposizioni uniformi relative alla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni per veicoli leggeri”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Direzione generale per la motorizzazione comunica agli uffici ministeriali e territoriali, alle amministrazioni interessate e alle associazioni di settore l’entrata in vigore, dal 2 ottobre 2026, del Regolamento ONU n. 179, adottato nell’ambito dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958. Il regolamento stabilisce disposizioni uniformi per la misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni dei veicoli leggeri. Sono richiamati il riconoscimento reciproco delle omologazioni tra le Parti contraenti e le procedure di rilascio, rifiuto e ritiro delle omologazioni.
Comunicazione dell’entrata in vigore del Regolamento ONU n. 179, relativo alla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni per veicoli leggeri, nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 1958.
Regolamento ONU n. 179 sulle emissioni dei freni dei veicoli leggeri
La comunicazione della Direzione generale per la motorizzazione informa gli uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le amministrazioni territoriali, l’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino e le associazioni rappresentative del comparto automotive e dei carburanti circa l’entrata in vigore del Regolamento ONU n. 179. Il regolamento è adottato nell’ambito dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 sull’adozione di condizioni uniformi di omologazione e sul riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e delle parti dei veicoli a motore.
Parti e soggetti destinatari
La comunicazione è emanata dalla Direzione generale per la motorizzazione del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del MIT. È indirizzata, tra gli altri, alle Direzioni generali territoriali, agli uffici della motorizzazione civile, ai centri prova e agli organismi tecnici operanti per il tramite delle strutture territoriali, nonché alle amministrazioni competenti di Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Provincia autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento e Valle d’Aosta. Sono inoltre destinatari l’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino e le associazioni di categoria e industriali del settore automobilistico, motociclistico, della componentistica, dei veicoli agricoli, dell’autotrasporto e dei combustibili gassosi.
Base internazionale e adozione
Il Regolamento n. 179 è stato adottato nell’ambito della procedura prevista dalla Revisione 2 dell’Accordo del 1958. Il Segretariato generale delle Nazioni Unite ha comunicato che, in seguito all’adozione da parte della 198ª sessione del WP.29, il regolamento sarebbe entrato in vigore il 2 ottobre 2026.
Il testo regolamentare è compendiato nel documento ECE/TRANS/WP29/2026/36, indicato come proposta adottata nella sessione del marzo 2026 del World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations (WP.29) dell’UNECE.
Oggetto e contenuto tecnico
Il Regolamento n. 179 detta disposizioni uniformi relative alla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni per veicoli leggeri. La disciplina mira quindi a uniformare le condizioni e i metodi di prova utilizzati per valutare le emissioni generate dai sistemi frenanti, rilevanti ai fini dell’omologazione dei veicoli.
Il verbale della 198ª sessione del WP.29, documento ECE/TRANS/WP29/1190, richiama una modifica all’Appendice 1 dell’Allegato 1 del regolamento. La modifica riguarda la progettazione dell’involucro del freno e la verifica dell’uniformità della velocità dell’aria sul piano di prova C, in relazione al numero di Reynolds all’ingresso dell’involucro. Per le condizioni operative minima e massima, la velocità dell’aria in ciascuna posizione del piano di verifica non deve variare di oltre ±35% rispetto alla media aritmetica di tutte le misurazioni.
Omologazioni e riconoscimento reciproco
La comunicazione ricorda che, in base all’Accordo del 1958, le omologazioni rilasciate dall’autorità competente di una Parte contraente sono riconosciute dalle altre Parti contraenti. Il meccanismo convenzionale consente quindi la circolazione degli effetti dell’omologazione tra gli Stati aderenti, secondo le condizioni e le procedure dell’Accordo e dei singoli regolamenti ONU applicabili.
Il Regolamento n. 179 risulta sottoscritto da tutte le Parti contraenti dell’Accordo, secondo quanto indicato nella comunicazione.
Rilascio, rifiuto e ritiro delle omologazioni
Per il rilascio, il rifiuto o il ritiro delle omologazioni si applicano le procedure previste dall’Accordo del 1958. Per il marchio di omologazione, la comunicazione rinvia all’Allegato 2 del Regolamento n. 179.
Sotto il profilo nazionale, la comunicazione richiama l’articolo 3 del decreto 2 maggio 2001, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2001, e successive modificazioni, quale riferimento per l’individuazione delle competenze in materia di rilascio delle omologazioni.
Decorrenza e conseguenze operative
Il Regolamento n. 179 diventa applicabile, nell’ambito del sistema di omologazione dell’Accordo del 1958, dal 2 ottobre 2026. Gli uffici della motorizzazione e gli organismi coinvolti nelle procedure di omologazione devono pertanto fare riferimento alle prescrizioni uniformi del nuovo regolamento a decorrere da tale data, per quanto di rispettiva competenza.
Per i costruttori, i produttori di componenti e gli operatori interessati alle procedure di omologazione, la nuova disciplina rileva in relazione ai metodi di prova di laboratorio delle emissioni dei freni, ai requisiti tecnici dell’apparato di prova e alla documentazione necessaria per l’ottenimento e il mantenimento dell’omologazione.
Punti principali
Entrata in vigore del Regolamento ONU n. 179
A seguito dell’adozione nella 198ª sessione del WP.29 e della procedura prevista dalla Revisione 2 dell’Accordo del 1958, il Regolamento n. 179 entra in vigore il 2 ottobre 2026.
Oggetto tecnico del regolamento
Il Regolamento n. 179 contiene disposizioni uniformi relative alla misurazione in laboratorio delle emissioni dei freni per veicoli leggeri. Il testo è riportato nel documento ECE/TRANS/WP29/2026/36.
Modifica tecnica approvata
Il verbale della 198ª sessione del WP.29 richiama una modifica all’Appendice 1 dell’Allegato 1, riguardante la progettazione dell’involucro del freno e i requisiti di uniformità della velocità dell’aria durante la verifica del flusso operativo minimo e massimo. Le velocità rilevate non devono variare oltre ±35% della media aritmetica delle misurazioni.
Riconoscimento reciproco delle omologazioni
In base all’Accordo del 1958, le omologazioni rilasciate dall’autorità competente di una Parte contraente sono riconosciute dalle altre Parti contraenti.
Competenze e procedure di omologazione
Il rilascio, il rifiuto e il ritiro delle omologazioni seguono le procedure dell’Accordo del 1958. Le competenze nazionali per il rilascio delle omologazioni sono ricondotte all’articolo 3 del decreto 2 maggio 2001, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2001, e successive modificazioni.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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