Accordo 27341 del 14/09/2026
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).Serie 00 di Emendamenti al Regolamento 183“Disposizioni uniformi relative al sistema avanzato di distrazione del conducente”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Direzione Generale per la Motorizzazione comunica agli uffici competenti, alle amministrazioni interessate e alle associazioni di settore che il Regolamento ONU n. 183, adottato nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958, entrerà in vigore il 2 ottobre 2026. Il regolamento stabilisce disposizioni uniformi sul sistema avanzato di distrazione del conducente. La comunicazione richiama il riconoscimento reciproco delle omologazioni tra le Parti contraenti, le procedure per rilascio, rifiuto e ritiro delle omologazioni e le competenze nazionali previste dal decreto 2 maggio 2001, n. 277.
Comunicazione dell’entrata in vigore del Regolamento ONU n. 183, Serie 00 di emendamenti, relativo al sistema avanzato di distrazione del conducente.
Regolamento ONU n. 183 sul sistema avanzato di distrazione del conducente
La Direzione Generale per la Motorizzazione comunica l’entrata in vigore, dal 2 ottobre 2026, del Regolamento ONU n. 183, Serie 00 di emendamenti, adottato nell’ambito dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e delle parti dei veicoli a motore. Il regolamento è contenuto nel documento ECE/TRANS/WP29/2026/40.
Parti e destinatari della comunicazione
L’atto è emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione Generale per la Motorizzazione, Divisione 2 – Normative e Accordi Internazionali. Sono coinvolti, quali destinatari operativi, le Direzioni Generali Territoriali, le unità e gli uffici della motorizzazione, i centri e gli uffici tecnici dipendenti, nonché le strutture competenti di:
- Regione Siciliana;
- Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;
- Provincia autonoma di Bolzano;
- Provincia autonoma di Trento;
- Regione Valle d’Aosta;
- Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino.
La comunicazione è inoltre trasmessa, per conoscenza, al Dipartimento per i trasporti e la navigazione, all’Ufficio di Gabinetto del Ministro e alle principali associazioni rappresentative dei costruttori, dei componentisti, dei concessionari, dell’autotrasporto e dei sistemi di alimentazione dei veicoli.
Base internazionale e adozione
Il Regolamento n. 183 è adottato nel quadro della Revisione 2 dell’Accordo del 1958. Il Segretariato Generale delle Nazioni Unite ha reso noto che il regolamento, approvato durante la 198ª sessione del WP29, entrerà in vigore il 2 ottobre 2026. Il WP29 è il World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite.
La comunicazione precisa inoltre che il Regolamento n. 183 è stato sottoscritto da tutte le Parti contraenti dell’Accordo del 1958.
Oggetto e contenuto tecnico
Il regolamento reca disposizioni uniformi relative al sistema avanzato di distrazione del conducente. La disciplina si inserisce nel sistema internazionale di armonizzazione delle prescrizioni tecniche applicabili agli accessori e alle parti dei veicoli a motore e mira a consentire l’applicazione di requisiti omogenei in materia di omologazione.
Riconoscimento reciproco delle omologazioni
La comunicazione richiama il principio fondamentale dell’Accordo del 1958 secondo cui le omologazioni accordate dall’autorità competente di una Parte contraente sono riconosciute dalle altre Parti contraenti. Ne consegue che l’omologazione rilasciata secondo il Regolamento n. 183 produce effetti nell’ambito del sistema di riconoscimento reciproco previsto dall’accordo internazionale, ferme restando le relative condizioni procedurali.
Rilascio, rifiuto e ritiro delle omologazioni
Per il rilascio, il rifiuto o il ritiro delle omologazioni devono essere applicate le procedure stabilite dall’Accordo del 1958. Per le modalità relative al marchio di omologazione, la Direzione Generale rinvia espressamente all’allegato 2 del Regolamento n. 183.
La disciplina interessa quindi sia le autorità nazionali incaricate delle omologazioni sia i costruttori e gli operatori economici che intendano immettere sul mercato sistemi o componenti conformi alle prescrizioni uniformi internazionali.
Competenze nazionali in materia di omologazione
Quanto all’individuazione delle autorità e delle competenze italiane per il rilascio delle omologazioni, la comunicazione rinvia all’articolo 3 del decreto 2 maggio 2001, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2001, e successive modificazioni. Gli uffici della motorizzazione e le strutture amministrative competenti sono pertanto chiamati ad applicare il nuovo regolamento nell’ambito delle attribuzioni previste dalla normativa nazionale richiamata.
Decorrenza operativa
Il Regolamento n. 183 diviene applicabile nell’ambito dell’Accordo del 1958 a decorrere dal 2 ottobre 2026. La comunicazione ha funzione informativa e di coordinamento nei confronti degli uffici ministeriali e territoriali, delle amministrazioni dotate di competenze in materia di motorizzazione e delle organizzazioni rappresentative del settore automobilistico e dei sistemi di alimentazione dei veicoli.
Punti principali
Parti e destinatari
La comunicazione è emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione Generale per la Motorizzazione. È indirizzata alle Direzioni Generali Territoriali, agli uffici della motorizzazione e agli altri uffici tecnici competenti, nonché alle amministrazioni di Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Province autonome di Bolzano e Trento, Valle d’Aosta e Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino; per conoscenza è trasmessa al Dipartimento, all’Ufficio di Gabinetto e alle associazioni del comparto automotive e dei carburanti.
Entrata in vigore del Regolamento ONU n. 183
Il Regolamento n. 183, Serie 00 di emendamenti, entrerà in vigore il 2 ottobre 2026, a seguito dell’adozione avvenuta nella 198ª sessione del WP29 e della relativa comunicazione del Segretariato Generale delle Nazioni Unite.
Oggetto tecnico del regolamento
Il regolamento contiene disposizioni uniformi relative al sistema avanzato di distrazione del conducente, con riferimento all’omologazione degli accessori e delle parti dei veicoli a motore nell’ambito dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958.
Riconoscimento reciproco delle omologazioni
In base all’Accordo del 1958, le omologazioni rilasciate dall’autorità competente di una Parte contraente devono essere riconosciute dalle altre Parti contraenti, secondo le condizioni e le procedure dell’accordo.
Procedure e competenze nazionali
Per il rilascio, il rifiuto e il ritiro delle omologazioni si applicano le procedure dell’Accordo del 1958. Per il marchio di omologazione occorre fare riferimento all’allegato 2 del Regolamento n. 183. Le competenze in materia di rilascio delle omologazioni sono individuate dall’articolo 3 del decreto 2 maggio 2001, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2001, e successive modificazioni.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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