Accordo 27336 del 14/09/2026
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed alriconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra,20/3/58).Serie 00 di Emendamenti al Regolamento 181“Disposizioni uniformi relative ai sistemi di soppressione incendi del motore”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Direzione generale per la Motorizzazione informa le amministrazioni competenti, San Marino e le associazioni di settore che, nell’ambito dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958, il Regolamento ONU n. 181 entrerà in vigore il 2 ottobre 2026. Il regolamento stabilisce disposizioni uniformi per l’omologazione dei sistemi di soppressione incendi del motore e disciplina il riconoscimento reciproco delle relative omologazioni tra le Parti contraenti. La comunicazione richiama le procedure dell’Accordo del 1958 e le competenze nazionali previste dal decreto 2 maggio 2001, n. 277.
Comunicazione dell’entrata in vigore del Regolamento ONU n. 181, serie 00 di emendamenti, relativo ai sistemi di soppressione incendi del motore dei veicoli.
Regolamento ONU n. 181 sui sistemi di soppressione incendi del motore
La comunicazione della Direzione generale per la Motorizzazione riguarda l’attuazione, nell’ordinamento delle omologazioni dei veicoli, della serie 00 di emendamenti al Regolamento ONU n. 181, adottato nell’ambito dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e delle parti di veicoli a motore. Il testo del regolamento è contenuto nel documento ECE/TRANS/WP29/2026/38.
Destinatari e ambito istituzionale
La comunicazione è indirizzata alle Direzioni generali territoriali del MIT, agli uffici e centri tecnici della Motorizzazione, alle amministrazioni regionali e provinciali autonome competenti in materia di motorizzazione, nonché all’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino. Per conoscenza, è trasmessa agli uffici del MIT e alle principali associazioni rappresentative dei costruttori, dei componentisti, dei concessionari, degli operatori dell’autotrasporto e dei produttori o distributori di sistemi di alimentazione e combustibili per veicoli.
Adozione ed entrata in vigore
Il Segretariato generale delle Nazioni Unite ha comunicato che, a seguito dell’adozione avvenuta durante la 198ª sessione del WP.29, il Regolamento ONU n. 181 entrerà in vigore il 2 ottobre 2026. Il regolamento è stato adottato nella sessione di marzo 2026 del World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations, indicato nella comunicazione come WP.29, nell’ambito della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite.
Contenuto tecnico
Il Regolamento n. 181 stabilisce disposizioni uniformi relative ai sistemi di soppressione incendi del motore. La disciplina è finalizzata a uniformare i requisiti e le procedure di omologazione applicabili a tali sistemi nell’ambito delle Parti contraenti dell’Accordo del 1958.
Riconoscimento reciproco delle omologazioni
La comunicazione ricorda che, in forza dell’Accordo del 1958, le omologazioni accordate dall’autorità competente di una Parte contraente devono essere riconosciute dalle altre Parti contraenti. Ne deriva che l’omologazione rilasciata secondo il Regolamento n. 181 produce effetti nell’ambito del sistema internazionale di riconoscimento previsto dall’Accordo, secondo le condizioni e le procedure da esso stabilite.
Rilascio, rifiuto e ritiro delle omologazioni
Le procedure relative al rilascio, al rifiuto e al ritiro delle omologazioni sono quelle previste dall’Accordo del 1958. Per gli aspetti relativi al marchio di omologazione, la comunicazione rinvia espressamente all’allegato 2 del Regolamento n. 181.
Parti contraenti e competenze nazionali
La Direzione generale informa che, al momento della comunicazione, il Regolamento n. 181 risulta sottoscritto da tutte le Parti contraenti dell’Accordo. Per quanto riguarda l’individuazione delle autorità e delle competenze nazionali in materia di rilascio delle omologazioni, il rinvio è all’articolo 3 del decreto 2 maggio 2001, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2001, e successive modificazioni.
Effetti operativi per amministrazioni e operatori
A decorrere dal 2 ottobre 2026, le amministrazioni e gli organismi coinvolti nei procedimenti di omologazione dovranno considerare il Regolamento n. 181 quale disciplina uniforme applicabile ai sistemi di soppressione incendi del motore, con riferimento ai requisiti tecnici, alle procedure di omologazione e alla marcatura prevista dal regolamento. I costruttori, i componentisti e gli altri operatori interessati sono informati dell’avvio del regime internazionale di riconoscimento delle omologazioni previsto dall’Accordo del 1958.
Punti principali
Entrata in vigore del Regolamento ONU n. 181
A seguito dell’adozione nella 198ª sessione del WP.29 e della comunicazione del Segretariato generale delle Nazioni Unite, il Regolamento n. 181, serie 00 di emendamenti, entrerà in vigore il 2 ottobre 2026.
Oggetto tecnico
Il regolamento contiene disposizioni uniformi relative ai sistemi di soppressione incendi del motore dei veicoli.
Riconoscimento reciproco delle omologazioni
In base all’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958, le omologazioni rilasciate dall’autorità competente di una Parte contraente sono riconosciute dalle altre Parti contraenti.
Procedure e marchio di omologazione
Il rilascio, il rifiuto e il ritiro delle omologazioni seguono le procedure previste dall’Accordo del 1958; per il marchio di omologazione occorre fare riferimento all’allegato 2 del Regolamento n. 181.
Competenze nazionali
Le competenze relative al rilascio delle omologazioni sono individuate dall’articolo 3 del decreto 2 maggio 2001, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2001, e successive modificazioni.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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