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Accordo 27332 del 14/09/2026

Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).Serie 00 di Emendamenti al Regolamento 180“Disposizioni uniformi relative ai sistemi di monitoraggio di bordo (OBM), passaporto ambientale del veicolo (EVP) e visualizzazione dei dati ambientali all'interno del veicolo.”

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti27332

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Direzione generale per la motorizzazione informa gli uffici territoriali, le amministrazioni competenti e le associazioni di settore che il Regolamento ONU n. 180, nella Serie 00 di emendamenti, entrerà in vigore il 2 ottobre 2026 nell’ambito dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958. Il regolamento disciplina sistemi di monitoraggio di bordo (OBM), passaporto ambientale del veicolo (EVP) e visualizzazione dei dati ambientali all’interno del veicolo. La comunicazione richiama il riconoscimento reciproco delle omologazioni tra le Parti contraenti e rinvia alle procedure dell’Accordo del 1958 e all’articolo 3 del decreto 2 maggio 2001, n. 277, per le competenze relative al rilascio delle omologazioni.

Comunicazione dell’entrata in vigore della Serie 00 di emendamenti al Regolamento ONU n. 180, relativo ai sistemi OBM, al passaporto ambientale del veicolo e alla visualizzazione dei dati ambientali.

Entrata in vigore del Regolamento ONU n. 180

La comunicazione della Direzione generale per la motorizzazione informa gli uffici del Ministero, le amministrazioni territoriali competenti e le associazioni rappresentative del settore automobilistico e della componentistica dell’entrata in vigore della Serie 00 di emendamenti al Regolamento ONU n. 180. L’atto si colloca nell’ambito dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958, relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e delle parti dei veicoli a motore.

Il regolamento entrerà in vigore il 2 ottobre 2026, conformemente alla procedura prevista dalla Revisione 2 dell’Accordo del 1958. L’entrata in vigore consegue all’adozione del testo durante la 198ª sessione del WP29, il World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations, e alla successiva comunicazione del Segretariato generale delle Nazioni Unite.

Oggetto e contenuti tecnici

Il testo regolamentare è compendiato nel documento ECE/TRANS/WP29/2026/37 e introduce disposizioni uniformi riguardanti:

  • i sistemi di monitoraggio di bordo, indicati come OBM;
  • il passaporto ambientale del veicolo, indicato come EVP;
  • la visualizzazione dei dati ambientali all’interno del veicolo.

La disciplina è rivolta a uniformare, nell’ambito dell’Accordo ONU del 1958, i requisiti tecnici e le modalità di omologazione relativi alle informazioni e ai sistemi ambientali installati o associati ai veicoli.

Parti e destinatari istituzionali

La comunicazione è indirizzata alle strutture centrali e territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti competenti in materia di motorizzazione, nonché alle amministrazioni dotate di competenze proprie o delegate nel settore. Tra i destinatari figurano:

  • le Direzioni generali territoriali del MIT;
  • gli Uffici della motorizzazione civile, i Centri prova autoveicoli e i Centri superiori di ricerca, prova e addestramento;
  • le Divisioni della Direzione generale per la motorizzazione;
  • la Regione Siciliana, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, le Province autonome di Bolzano e Trento e la Regione Valle d’Aosta;
  • l’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino.

Per conoscenza, l’atto è trasmesso anche al Dipartimento per i trasporti e la navigazione, all’Ufficio di Gabinetto del Ministro e a numerose associazioni e organizzazioni rappresentative dei costruttori, della componentistica, della distribuzione automobilistica, del trasporto e dei combustibili alternativi.

Base normativa e riconoscimento delle omologazioni

La disciplina si fonda sull’Accordo internazionale del 1958, come modificato dalla Revisione 2. La comunicazione ricorda che le omologazioni rilasciate dall’autorità competente di una Parte contraente sono riconosciute da tutte le altre Parti contraenti, secondo il principio del riconoscimento reciproco previsto dall’Accordo.

Il Regolamento n. 180 risulta sottoscritto da tutte le Parti contraenti dell’Accordo secondo quanto indicato nella comunicazione. Ne consegue che il nuovo quadro regolamentare è destinato a operare nel sistema internazionale di omologazione previsto dall’Accordo ONU, con effetti sulle autorità omologatrici e sugli operatori che intendano avvalersi del riconoscimento delle omologazioni tra gli Stati aderenti.

Procedure di omologazione

Per il rilascio, il rifiuto e il ritiro delle omologazioni devono essere applicate le procedure previste dall’Accordo del 1958. La comunicazione non introduce una procedura nazionale autonoma, ma richiama il sistema uniforme internazionale già previsto dall’Accordo.

Per quanto riguarda il marchio di omologazione, il documento rinvia all’allegato 2 del Regolamento ONU n. 180, che contiene le indicazioni pertinenti. Gli operatori e gli uffici competenti devono pertanto fare riferimento al testo regolamentare e al relativo allegato per verificare le modalità di apposizione e gli elementi identificativi richiesti.

Competenze nazionali in materia di rilascio

La comunicazione rinvia all’articolo 3 del decreto 2 maggio 2001, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2001, e successive modificazioni, per l’individuazione delle competenze relative al rilascio delle omologazioni.

Gli uffici nazionali e territoriali competenti dovranno quindi applicare il Regolamento n. 180 nell’ambito delle attribuzioni previste dalla normativa italiana richiamata, coordinandole con le procedure e gli effetti del sistema di omologazione dell’Accordo del 1958.

Effetti operativi per amministrazioni e operatori

A decorrere dal 2 ottobre 2026, le autorità e gli operatori interessati dovranno considerare applicabili le disposizioni uniformi del Regolamento n. 180 relative agli OBM, all’EVP e alla visualizzazione dei dati ambientali. La comunicazione costituisce, in particolare, un’informativa rivolta agli uffici preposti alle omologazioni e agli operatori economici del comparto automobilistico, della componentistica e dei combustibili o sistemi energetici connessi alla mobilità.

L’atto non indica stanziamenti finanziari, programmi di investimento, termini ulteriori o specifiche misure transitorie oltre alla data di entrata in vigore del regolamento.

Punti principali

Entrata in vigore

La Serie 00 di emendamenti al Regolamento ONU n. 180 entrerà in vigore il 2 ottobre 2026, in seguito all’adozione intervenuta nella 198ª sessione del WP29 e alla comunicazione del Segretariato generale delle Nazioni Unite.

Ambito tecnico del Regolamento n. 180

Il regolamento stabilisce disposizioni uniformi per i sistemi di monitoraggio di bordo (OBM), il passaporto ambientale del veicolo (EVP) e la visualizzazione dei dati ambientali all’interno del veicolo.

Riconoscimento reciproco delle omologazioni

Ai sensi dell’Accordo del 1958, le omologazioni rilasciate dall’autorità competente di una Parte contraente devono essere riconosciute dalle altre Parti contraenti.

Procedure e marchio di omologazione

Per il rilascio, il rifiuto e il ritiro delle omologazioni si applicano le procedure previste dall’Accordo del 1958. Per il marchio di omologazione occorre fare riferimento all’allegato 2 del Regolamento n. 180.

Competenze nazionali

Le competenze in materia di rilascio delle omologazioni sono individuate dall’articolo 3 del decreto 2 maggio 2001, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2001, e successive modificazioni.

Come è indicizzato

Materiemotorizzazioneomologazione dei veicolisicurezza stradaletutela ambientale

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