Accordo 27339 del 14/09/2026
Accordo internazionale relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione ed al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e parti di veicoli a motore (Ginevra, 20/3/58).Serie 00 di Emendamenti al Regolamento 182“Disposizioni uniformi relative al sistema di avviso di sonnolenza e attenzione del conducente”
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Direzione Generale per la Motorizzazione comunica agli uffici competenti, alle amministrazioni interessate e alle associazioni di settore che il Regolamento ONU n. 182, adottato nell’ambito dell’Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958, entrerà in vigore il 2 ottobre 2026. Il regolamento stabilisce disposizioni uniformi per l’omologazione dei sistemi di avviso di sonnolenza e attenzione del conducente e comporta il riconoscimento reciproco delle omologazioni tra le Parti contraenti.
Comunicazione dell’entrata in vigore del Regolamento ONU n. 182 sul sistema di avviso di sonnolenza e attenzione del conducente.
Regolamento ONU n. 182 sui sistemi di avviso di sonnolenza e attenzione del conducente
La comunicazione della Direzione Generale per la Motorizzazione informa le amministrazioni competenti e gli operatori del settore dell’entrata in vigore del Regolamento ONU n. 182, adottato nell’ambito dell’Accordo internazionale di Ginevra del 20 marzo 1958 relativo all’adozione di condizioni uniformi di omologazione e al riconoscimento reciproco delle omologazioni degli accessori e delle parti dei veicoli a motore. Il regolamento disciplina in modo uniforme i sistemi destinati ad avvisare della sonnolenza e della ridotta attenzione del conducente.
Parti e destinatari
L’atto è emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione Generale per la Motorizzazione – Divisione 2, Normative ed Accordi Internazionali. Sono destinatari le Direzioni Generali Territoriali, gli uffici della motorizzazione, i CPA e i C.S.R.P.A.D., nonché le amministrazioni regionali e provinciali aventi competenze in materia di motorizzazione civile. La comunicazione è trasmessa anche all’Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino e, per conoscenza, agli uffici centrali del MIT e alle principali associazioni rappresentative dei costruttori di veicoli, componenti e macchine agricole, degli operatori automotive e delle filiere dei combustibili e dei gas per autotrazione.
Oggetto e contenuto tecnico
L’atto riguarda la Serie 00 di emendamenti al Regolamento ONU n. 182, intitolato "Disposizioni uniformi relative al sistema di avviso di sonnolenza e attenzione del conducente". Il testo regolamentare è compendiato nel documento ECE/TRANS/WP29/2026/39, disponibile nella documentazione del World Forum for Harmonization of Vehicle Regulations (WP.29), nella sezione relativa alle proposte adottate durante la sessione di marzo 2026.
Base normativa e adozione
Il regolamento è stato adottato nel corso della 198ª sessione del WP29. La sua entrata in vigore segue la procedura stabilita dalla Revisione 2 dell’Accordo del 1958. La comunicazione precisa che il Regolamento n. 182 è stato sottoscritto da tutte le Parti contraenti dell’Accordo.
Entrata in vigore
Il Segretariato Generale delle Nazioni Unite ha reso noto che il Regolamento n. 182 entrerà in vigore il 2 ottobre 2026. Da tale data il regolamento costituisce il riferimento uniforme per l’omologazione dei sistemi da esso disciplinati, secondo le procedure e gli effetti previsti dall’Accordo del 1958.
Omologazioni e riconoscimento reciproco
L’Accordo del 1958 prevede che le omologazioni rilasciate dall’autorità competente di una Parte contraente siano riconosciute dalle altre Parti contraenti. Il sistema consente quindi la circolazione e il riconoscimento transnazionale delle omologazioni relative ai dispositivi e ai sistemi conformi al Regolamento n. 182.
Per il rilascio, il rifiuto o il ritiro delle omologazioni devono essere applicate le procedure stabilite dall’Accordo del 1958. Quanto al marchio di omologazione, la comunicazione rinvia alle prescrizioni dell’allegato 2 del Regolamento n. 182.
Competenze nazionali
Per individuare le autorità e le competenze relative al rilascio delle omologazioni in Italia, la comunicazione rinvia all’articolo 3 del decreto 2 maggio 2001, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2001, e successive modificazioni. Gli uffici territoriali e gli altri organi tecnici destinatari sono pertanto chiamati ad applicare il quadro regolamentare internazionale nell’ambito delle rispettive competenze.
Effetti per operatori e amministrazioni
L’entrata in vigore del regolamento rileva per le autorità di omologazione, i costruttori di veicoli e componenti, gli operatori della filiera automotive e i soggetti che immettono sul mercato sistemi di avviso della sonnolenza e dell’attenzione del conducente. La comunicazione non prevede stanziamenti, riparti finanziari, interventi infrastrutturali o un cronoprogramma di attuazione ulteriore rispetto alla data di entrata in vigore del regolamento.
Punti principali
Parti e destinatari
La comunicazione è emanata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione Generale per la Motorizzazione. È indirizzata alle Direzioni Generali Territoriali, agli uffici della motorizzazione e ad altri organi tecnici del MIT, nonché alle amministrazioni di Sicilia, Friuli-Venezia Giulia, Province autonome di Bolzano e Trento, Valle d’Aosta e Ufficio Registro Automezzi della Repubblica di San Marino. Sono inoltre informati il Dipartimento per i trasporti, l’Ufficio di Gabinetto del Ministro e le associazioni rappresentative dei costruttori, operatori e filiere automotive e dei combustibili.
Regolamento ONU n. 182
Il Regolamento n. 182 reca disposizioni uniformi relative al sistema di avviso di sonnolenza e attenzione del conducente. La comunicazione riguarda la Serie 00 di emendamenti al regolamento.
Entrata in vigore
A seguito dell’adozione nella 198ª sessione del WP29, il regolamento entrerà in vigore il 2 ottobre 2026, conformemente alla procedura prevista dalla Revisione 2 dell’Accordo del 1958.
Riconoscimento reciproco delle omologazioni
Le omologazioni rilasciate dall’autorità competente di una Parte contraente dell’Accordo del 1958 devono essere riconosciute dalle altre Parti contraenti, secondo il sistema previsto dall’accordo.
Procedure e competenze
Per il rilascio, il rifiuto o il ritiro delle omologazioni si applicano le procedure dell’Accordo del 1958. Per il marchio di omologazione occorre fare riferimento all’allegato 2 del Regolamento n. 182. Le competenze nazionali in materia di rilascio delle omologazioni sono individuate dall’articolo 3 del decreto 2 maggio 2001, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 del 12 luglio 2001, e successive modificazioni.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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