Circolare numero 132 del 20-11-2020
Con la presente circolare si forniscono ulteriori istruzioni amministrative in materia di diritto alla fruizione del congedo COVID-19 per quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza, a seguito delle novità introdotte dall’articolo 21-bis, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020, come modificato dall’articolo 22 del decreto-legge n. 137/2020, aggiuntive rispetto alle indicazioni contenute nella circolare n. 116/2020, che rimangono operative.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce indicazioni amministrative sull'ampliamento delle fattispecie per fruire del congedo COVID-19 per i genitori lavoratori dipendenti (inclusi contatti avvenuti in strutture sportive e per lezioni musicali/linguistiche) e introduce la possibilità di congedo per la sospensione della didattica in presenza; chiarisce decorrenze, compatibilità con l’altro genitore e con il lavoro agile, modalità di presentazione telematica della domanda, gestione dei ricorsi e istruzioni contabili relative agli oneri.
Istruzioni operative sul congedo COVID-19 per quarantena scolastica e per sospensione dell’attività didattica in presenza dei figli
Punti principali
Estensione dei casi di fruizione
Il congedo indennizzato, oltre ai contatti verificatisi nel plesso scolastico, è ora riconosciuto anche per contatti occorsi durante attività sportive di base, attività motoria in palestre/piscine/centri/circoli e in strutture per lezioni musicali o linguistiche, purché la quarantena sia disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL competente.
Decorrenze e retroattività
Il congedo per contatti in luoghi diversi dal plesso scolastico è utilizzabile solo a partire dal 14 ottobre 2020; il congedo per sospensione della didattica in presenza è utilizzabile solo a partire dal 29 ottobre 2020. Eventuali periodi antecedenti a tali date non danno diritto all’indennizzo. Le domande possono riguardare periodi antecedenti alla presentazione purché decorrenti dalle date indicate.
Congedo per sospensione dell’attività didattica in presenza
Introdotta la possibilità di astenersi dal lavoro (con indennizzo per i minori di 14 anni) quando la sospensione in presenza è disposta da provvedimenti nazionali, regionali, provinciali, comunali o dalle singole scuole; la fruizione è subordinata a provvedimento formale e decorre dal 29 ottobre 2020.
Compatibilità con l’altro genitore e lavoro agile
Il congedo non è compatibile con il contemporaneo lavoro agile o con la fruizione da parte dell’altro genitore per lo stesso figlio negli stessi giorni. Eccezione: l’altro genitore può fruirne contemporaneamente per un altro figlio minore (avuto da altra relazione) se il genitore di quel figlio non sta beneficiando di misure analoghe. È inoltre compatibile con il lavoro agile dell’altro genitore se quest’ultimo svolge lavoro agile per un altro figlio con disabilità grave ai sensi della legge n. 104/1992.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata esclusivamente per via telematica (portale INPS con PIN/SPID/CIE/CNS, Contact Center 803.164 o 06 164.164, o tramite Patronati). L’applicazione è aggiornata per i nuovi casi; la domanda può essere presentata anche senza i dati del provvedimento inserendo la dichiarazione "Mi impegno a comunicare alla Struttura INPS territorialmente competente, entro trenta giorni dalla data della presente domanda, i dati del provvedimento richiesti", e allegando eventuale documentazione utile.
Gestione ricorsi e responsabilità territoriale
I ricorsi amministrativi avverso dinieghi sono presi in carico e riesaminati in autotutela dalle Strutture territoriali competenti; i ricorsi già presentati al Comitato Provinciale sono definiti in autotutela. Resta comunque il diritto del cittadino al ricorso all’Autorità giudiziaria.
Istruzioni contabili
Ridenominazione e utilizzo dei conti della Gestione per gli interventi assistenziali: GAT30181 per le indennità corrisposte direttamente, GAT30182 per le indennità anticipate dai datori di lavoro ammessi al sistema del conguaglio, GAT24181 per entrate/recuperi e reintroiti. Variazione del piano dei conti allegata (Allegato n.1).
Richiami normativi e limiti di età
Si richiamano le modifiche introdotte dai decreti-legge n.111/2020 (poi abrogato e sostituito), n.104/2020, n.137/2020 e la circolare n.116/2020. Il beneficio economico è previsto per i figli minori di 14 anni; per i figli tra 14 e 16 anni è prevista la facoltà di astenersi senza indennità né contribuzione figurativa, con diritto alla conservazione del posto e divieto di licenziamento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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