Circolare numero 131 del 17-11-2020
Con la presente circolare l’Istituto, in qualità di gestore del Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipo finanziario dei trattamenti di fine servizio e dei trattamenti di fine rapporto da parte dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, adotta, ai sensi delle vigenti disposizioni, le istruzioni operative per il rilascio della garanzia nei confronti degli Enti erogatori, nonché delle banche e degli intermediari finanziari che concedono il finanziamento per l’anticipo dei predetti trattamenti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le modalità operative per l'accesso alla garanzia del Fondo istituito dall'art.23 del d.l. n.4/2019 e gestito dall'INPS: caratteristiche della garanzia (copertura 80%, efficacia condizionata alla veridicità dei dati), requisiti di registrazione su lavoropubblico.gov.it, procedura telematica per la richiesta e il rilascio della garanzia, obblighi delle Banche per il pagamento della commissione di accesso (0,01%) con scadenze trimestrali, e le regole per l'attivazione della garanzia in caso di inadempimento ed estinzione anticipata del finanziamento.
Istruzioni operative per il rilascio e la gestione della garanzia del Fondo per l'anticipo finanziario del TFS/TFR
Punti principali
Natura e disciplina del Fondo
Fondo di garanzia istituito dall'art.23 d.l. n.4/2019, patrimonio autonomo gestito dall'INPS, dotazione iniziale 75 milioni di euro; garanzia a prima richiesta, esplicita, incondizionata e irrevocabile che copre l'80% dell'anticipo TFS/TFR; inefficace in caso di dati mendaci noti alla Banca.
Registrazione e accesso al servizio
Gli Enti erogatori e le Banche devono registrarsi nella sezione dedicata del portale lavoropubblico.gov.it per accedere al "Servizio Online Enti Erogatori" dell'INPS; la registrazione invia all'INPS codice fiscale e PEC per i controlli incrociati.
Procedura telematica per il rilascio della garanzia
L'Ente erogatore, prima di inviare alla Banca la presa d'atto, richiede online il rilascio della garanzia inserendo dati dell'Ente, del dipendente e della proposta di finanziamento; la procedura calcola la commissione, effettua controlli (es. registrazione Banca) e, se positivo, rilascia un attestato immediato inviato via PEC e consultabile online.
Pagamento della commissione di accesso
La concessione della garanzia è subordinata al pagamento da parte della Banca di una commissione pari allo 0,01% dell'anticipo. Le Banche comunicano preliminarmente via PEC i contratti trimestrali e versano le commissioni entro il 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre e 20 gennaio sul conto di Tesoreria indicato (IBAN e causale specificata).
Rilascio della garanzia all'INPS come Ente
Per i casi in cui l'INPS è Ente amministratore o erogatore, l'attestazione è predisposta secondo le stesse specifiche e trasmessa alle Banche; le modalità di versamento per l'INPS saranno gestite tramite conti interni con istruzioni operative dedicate.
Attivazione della garanzia in caso di inadempimento
Se l'Ente erogatore non rimborsa l'anticipo, la Banca, dopo aver accertato il mancato pagamento e decorso un termine di 30 giorni, deve notificare all'INPS la richiesta di intervento del Fondo entro 9 mesi dall'inadempimento, pena l'inefficacia della garanzia.
Estinzione anticipata del finanziamento
In caso di estinzione totale o parziale anticipata da parte del richiedente, la Banca informa contestualmente l'Ente erogatore e l'INPS; l'Istituto fornirà successivamente le istruzioni operative per gli adempimenti conseguenti.
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