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Circolare

Circolare numero 134 del 25-11-2020

La presente circolare è finalizzata a fornire alle Strutture territorialmente competenti le prime indicazioni operative in ordine all’anticipo, nei confronti degli ex dipendenti dell’Inps del proprio TFS/TFR non ancora liquidato, da parte di Banche e Intermediari finanziari, alla luce della disciplina introdotta dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e dal successivo D.P.C.M. attuativo 22 aprile 2020, n. 51.

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce le istruzioni operative per l'accesso all'anticipo del TFS/TFR fino a 45.000 euro per i dipendenti pubblici cessati con diritto a pensione ai sensi della normativa vigente. Definisce soggetti legittimati, modalità di richiesta di certificazione online, calcolo dellimporto cedibile al netto di debiti, procedure di presentazione della domanda alla banca o intermediario aderente allAccordo Quadro, termini procedurali, casi di rifiuto, condizioni contrattuali, estinzione anticipata e funzionamento del Fondo di garanzia gestito dallINPS che copre l80 della garanzia.

Indicazioni operative per l'anticipo del TFS/TFR ai sensi dell'art. 23 del decreto-legge n. 4/2019 e D.P.C.M. attuativi

Punti principali

Soggetti legittimati

Possono chiedere lanticipo gli ex dipendenti dellIstituto cessati con diritto a pensione per requisiti Fornero o quota 100; possono erogare le banche e gli intermediari aderenti allAccordo Quadro.

Oggetto dellanticipo

Cessione del TFS/TFR fino a 45.000 euro o allimporto spettante se inferiore, al netto di debiti noti prima della notifica della cessione.

Domanda di certificazione del diritto allanticipo

Linteressato chiede online la quantificazione del TFS/TFR, direttamente o tramite patronato, utilizzando gli specifici servizi del portale INPS e le credenziali SPID, CIE o CNS.

Comunicazioni dellIstituto

INPS entro 90 giorni comunica la certificazione dellammontare o il rigetto, indica date e precedenti cessioni e fornisce lindirizzo PEC per le comunicazioni; per quota 100 certifica la data di maturazione del diritto.

Calcolo della prestazione

La Direzione centrale Risorse umane quantifica il TFS/TFR; limporto cedibile è nettizzato di debiti verso lIstituto e altri pignoramenti o finanziamenti.

Quota cedibile e recupero di prestiti e mutui

Regole specifiche per il recupero di prestiti e mutui edilizi art.59 DPR 509/1979: possibile estinzione con TFS/TFR o rimborso tramite pensione; il residuo prestito viene detratto dal netto cedibile; per i mutui si può recuperare sul 60 del lordo previa domanda nel penultimo mese di servizio.

Stato di servizio

Per ricostruire lo stato di servizio la struttura territoriale acquisisce documentazione da enti di provenienza; per ex Inpdap si effettua pre-calcolo tramite procedura SIN e si comunica alla Direzione centrale.

Procedure per domanda ed erogazione

Con la certificazione il richiedente presenta la domanda alla banca/intermediario con documenti previsti dal DPCM; la banca comunica presentazione e accettazione allINPS e al richiedente; INPS entro 30 giorni prende atto e rende indisponibile limporto; la banca accredita entro 15 giorni dalla efficacia del contratto.

Casi di mancata accettazione

La banca non accetta la proposta se non può ottenere la cessione nella misura richiesta, se il richiedente risulta in Centrale Rischi per debiti scaduti, se il TFS/TFR è spettanza del coniuge separato o divorziato o per impossibilita di perfezionare loperazione.

Contratto di anticipo e interessi

La banca predispone la proposta secondo lAccordo Quadro; il contratto si perfeziona con accettazione e resta condizionato alle comunicazioni INPS; interessi in capitalizzazione semplice secondo quanto previsto dallAccordo; contratti stipulati prima della cessazione sono nulli.

Estinzione anticipata

Il soggetto finanziato può richiedere estinzione totale o parziale a proprie spese; la banca comunica entro 15 giorni limporto dovuto e poi allINPS lestinzione avvenuta; è previsto un indennizzo parametrato in caso di estinzione anticipata.

Termini di erogazione del TFS/TFR residuo

La cessione trasferisce il credito ma non altera lobbligo dellINPS a rispettare i termini di pagamento e le rateazioni previste dalle norme vigenti.

Fondo di garanzia

Fondo istituito nello stato di previsione del MEF con dotazione iniziale 75 milioni per il 2019, gestito dallINPS; garantisce l80 dellanticipo a prima richiesta con garanzia di ultimo istanza dello Stato.

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