Circolare numero 130 del 17-11-2020
Il decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, ha introdotto l’accesso al finanziamento agevolato per coloro i quali, collocati a riposo con diritto a pensione c.d. quota 100 o aventi i requisiti pensionistici di cui all’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2011, n. 214, hanno visto differire nel tempo la decorrenza dei termini di pagamento dell’indennità di fine servizio comunque denominata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra le disposizioni per l'erogazione dell'anticipo finanziario dell'indennità di fine servizio (TFS/TFR) fino a 45.000 euro per i dipendenti pubblici beneficiari di specifici requisiti pensionistici, disciplinando ambito soggettivo, modalità di concessione, Fondo di garanzia, flussi operativi e l'adeguamento del processo di cessione previsto dal D.P.R. n. 180/1950 in conformità al D.P.C.M. n. 51/2020 e all'Accordo quadro.
Anticipo finanziario del TFS/TFR per dipendenti pubblici: ambito, modalità, garanzia e flusso operativo
Punti principali
Premessa
Riferimento normativo: art. 23, comma 2, del decreto-legge 4/2019; possibilità per dipendenti pubblici di richiedere anticipo fino a 45.000 euro certificato dall'ente erogatore; il diritto alla cessione ordinaria del TFS/TFR rimane fermo, detratto l'eventuale anticipo.
Ambito soggettivo
Beneficiari: dipendenti pubblici che accedono alla pensione con 'quota 100' o con requisiti dell'art. 24 del d.l. 201/2011; esclusi i cessati senza diritto a pensione e il personale con pensionamento per altre norme (es. Forze armate, forze di polizia e Vigili del Fuoco).
Modalità di concessione del finanziamento
Finanziamento fino a 45.000 euro o entro la capienza netta spettante; divieto di sequestro/pignoramento dell'importo ceduto; cessione pro solvendo automatica a garanzia del finanziamento; attuazione disciplinata da D.P.C.M. n. 51/2020 e dall'Accordo quadro con ABI.
Fondo di garanzia
Istituito un Fondo nello stato di previsione del MEF con dotazione iniziale 75 milioni per il 2019; garanzia dell'80% dell'anticipo, a prima richiesta e garantita dallo Stato; gestione affidata all'INPS.
Flusso operativo
Domanda di certificazione online secondo modalità D.P.R. n. 180/1950; Struttura territoriale rilascia certificazione entro 90 giorni e la rende disponibile nell'Area riservata; contratto tra banca e utente diventa efficace solo dopo 'presa d'atto' positiva della Struttura entro 30 giorni; INPS trattiene l'importo dall'indennità al momento dell'erogazione.
Adeguamento flusso cessione ordinaria
La certificazione per l'anticipo non ha termine di validità, pertanto non è più perentorio il termine di 15 giorni lavorativi previsto per la cessione ordinaria; la Struttura territoriale deve effettuare verifiche entro 30 giorni dalla notifica della conclusione del contratto e comunicare l'esito alla banca (presa d'atto); ulteriori istruzioni operative saranno fornite in un successivo messaggio.
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