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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06225/2026 del 17/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossore)

La controversia

Una società aveva impugnato un'intimazione di pagamento per oltre 2,2 milioni di euro, deducendo: l'inesistenza o nullità della notifica via PEC dell'atto, perché trasmesso con allegato in formato PDF e non .p7m, privo di firma digitale e di attestazione di conformità; la presenza di vizi propri dell'intimazione, tra cui mancata allegazione delle cartelle presupposte, insufficiente indicazione del calcolo degli interessi di mora, omessa indicazione dell'autorità e del termine per impugnare, liquidazione forfettaria di spese e aggi di riscossione; inoltre, in appello aveva insistito sulla parziale prescrizione di alcune poste. La CTR aveva già escluso l'inammissibilità del ricorso originario per tardiva iscrizione a ruolo, ma aveva confermato la legittimità dell'intimazione. In cassazione la società ha dedotto violazione degli artt. 26 d.P.R. 602/1973, 156 e 160 c.p.c., art. 24 Cost. e art. 7 l. 212/2000, nonché vizio di motivazione e omesso esame su alcuni punti.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure sulla notifica telematica, affermando che la trasmissione via PEC di un atto in formato PDF, anziché .p7m, non integra inesistenza ma al più nullità sanabile per raggiungimento dello scopo, specie quando l'atto sia comunque riferibile all'agente della riscossione e il destinatario abbia potuto proporre tempestiva impugnazione. Ha poi ritenuto inammissibili o manifestamente infondate le doglianze sulla motivazione dell'intimazione, osservando che la CTR aveva spiegato in modo sufficiente che le cartelle presupposte erano già conosciute, che gli interessi trovavano fonte legale, che l'omessa indicazione dell'autorità e del termine non aveva impedito l'impugnazione e che la contestazione sulla prescrizione era generica. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    disciplina la notificazione degli atti della riscossione; il rinvio alle norme sulle notificazioni consente l'applicazione delle regole civilistiche e della sanatoria per raggiungimento dello scopo in caso di irregolarità della notifica

  • art. 156 c.p.c.

    la nullità della notificazione è sanata se l'atto ha comunque raggiunto il suo scopo, come quando il destinatario abbia potuto impugnarlo tempestivamente

  • art. 160 c.p.c.

    richiamato come norma sulla nullità delle notificazioni, ma nel caso concreto la Corte ha escluso l'inesistenza della notifica

  • art. 24 Cost.

    evocato a sostegno della doglianza sul diritto di difesa, ma la Corte ha ritenuto che non vi fosse stato concreto pregiudizio

  • art. 7 l. n. 212/2000

    l'obbligo di motivazione degli atti tributari serve a rendere conoscibili an e quantum della pretesa; non impone l'allegazione di atti già conosciuti o la riproduzione di elementi non necessari alla comprensione dell'atto

  • art. 3 l. n. 241/1990

    richiamato quale parametro generale della motivazione amministrativa, soddisfatto anche per relationem quando il contenuto essenziale degli atti richiamati sia noto o riprodotto

  • art. 22 d.lgs. n. 82/2005

    richiamato per affermare che, in assenza di formale disconoscimento della conformità dell'atto informatico all'originale, il documento notificato via PEC conserva efficacia probatoria

  • art. 12 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato per affermare la presunzione di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana e l'assenza di una sanzione di invalidità per la mancanza di sottoscrizione

  • art. 25 d.P.R. n. 602/1973

    richiamato per escludere che la cartella richieda una sottoscrizione ad substantiam, essendo sufficiente il modello previsto dalla legge

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    richiamato in tema di requisiti della motivazione degli atti impositivi, come regola sulla sufficiente indicazione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa

  • art. 360 c.p.c.

    norme sul sindacato di legittimità invocate dalla ricorrente per violazione di legge, motivazione apparente e omesso esame di fatti decisivi

  • art. 83 c.p.c.

    richiamato solo nel contesto dell'equivalenza tra formati di firma digitale in ambiente telematico

  • art. 18 d.m. n. 44/2011

    richiamato nel quadro tecnico del processo civile telematico e della validità della firma digitale

  • art. 19-bis d.m. n. 44/2011

    richiamato a sostegno della validità del formato di firma digitale impiegato nel telematico

Massime di principio

  • La notificazione via PEC di un atto tributario in formato PDF, anziché con estensione .p7m, non determina di per sé inesistenza della notifica; in mancanza di specifiche contestazioni sulla provenienza o sulla lesione concreta del diritto di difesa, l'irregolarità può al più integrare nullità sanabile.
  • Nel sistema della riscossione, ciò che rileva è la riferibilità dell'atto all'organo emittente; la mancanza di firma digitale o di attestazione di conformità non comporta automaticamente invalidità quando il veicolo telematico assicuri la provenienza e non vi sia disconoscimento specifico della conformità all'originale.
  • La nullità della notificazione è sanata per raggiungimento dello scopo quando il destinatario abbia comunque ricevuto l'atto e lo abbia tempestivamente impugnato, non essendo necessario dimostrare un pregiudizio difensivo in astratto.
  • In materia di motivazione degli atti tributari, l'obbligo di allegazione degli atti richiamati opera solo se il loro contenuto sia necessario a integrare la motivazione; non sussiste quando gli atti siano già conosciuti dal contribuente o quando il contenuto essenziale sia già riprodotto nell'atto notificato.
  • La censura in cassazione deve essere specifica e autosufficiente: non basta lamentare genericamente errori nel calcolo di interessi o spese, occorrendo indicare in modo puntuale i profili di erroneità e il concreto pregiudizio alla comprensione della pretesa.
  • L'omessa pronuncia su una questione o eccezione non integra vizio rilevante quando la domanda o eccezione sia generica o inammissibile, poiché il giudice non ha l'obbligo di decidere nel merito su allegazioni prive di specificità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneNotificazioniSpese di lite
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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